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REGOLE
APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI
LINEE
GUIDA PER L’ATTUARIO INCARICATO DELLE COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE
SULLA VITA
1)
Premessa
1.
Il presente documento definisce le regole applicative dei principi
attuariali cui far
riferimento
nella scelta delle ipotesi necessarie per il calcolo dei premi e
delle riserve
tecniche
delle assicurazioni sulla vita e delle altre attività previste
dalla tabella A
dell’allegato
I del D. Lgs. n. 174/95.
2.
Esso rappresenta, inoltre, le linee guida cui l’attuario
incaricato della Compagnia vita
(ai
sensi dell’art. 20 bis del D. Lgs. n. 174/95) deve uniformarsi
nello svolgimento
delle
specifiche funzioni professionali di controllo attribuitegli dalla
stessa normativa
(in
particolare gli artt. 14 comma 1, 20 comma 4, 22 comma 3, 24 commi 2
e 3, 38
comma
1 e 61 comma 2).
3.
Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla normativa sulle
assicurazioni vita
l’attuario
incaricato ha libero accesso a tutte le necessarie informazioni
aziendali a
cominciare
da quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno
della
Compagnia.
Egli
deve altresì poter conoscere le iniziative della Compagnia in
materia di nuovi
prodotti,
sistemi di vendita e costi commerciali, così come di ogni
altra operazione di
interesse
per la sua funzione.
4.
L’attuario incaricato deve ricevere copia delle comunicazioni di
interesse per la sua
funzione
intercorse tra la Compagnia e l’ISVAP in adempimento di obblighi di
legge o
regolamentari.
La
Compagnia può avvalersi dell’attuario incaricato nei suoi
rapporti con l’ISVAP.
2)
Comunicazione delle basi tecniche all’ISVAP (artt. 14 e 38 del
D.Lgs. n. 174/95)
1.
L’attuario incaricato verifica che nella scelta delle basi
tecniche da utilizzare per il
calcolo
dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa
la Compagnia si sia
uniformata
alle disposizioni di legge (in particolare l’art. 23 del D. Lgs. N.
174/95),
dell’ISVAP
e alle regole applicative dei principi attuariali definite nel
presente
documento.
2.
L’attuario incaricato deve sottoscrivere i prospetti relativi alla
comunicazione
sistematica
all’ISVAP degli elementi essenziali delle basi tecniche
utilizzate per il
calcolo
dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna nuova tariffa
individuale o
collettiva
cosi come delle variazioni apportate ai prodotti già in
vigore.
Tali
elementi essenziali riguardano:
− basi
tecniche (demografiche, finanziarie, di altra natura), sia quelle
per il calcolo
dei
premi che quelle per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le
riserve per
spese
future del contratto. Quando le basi tecniche, diverse da quelle
finanziarie,
adottate
dalla Compagnia non rientrano tra quelle elaborate dall’ISTAT,
l’attuario
incaricato
deve allegarne copia alla comunicazione da trasmettere all’ISVAP
evidenziando
le motivazioni tecniche che ne giustificano l’utilizzazione;
− struttura
dei caricamenti espliciti dei premi (legge di caricamento e
valori calcolati
in
funzione di diverse età e durate contrattuali);
− eventuale
applicazione a carattere generale di sconti di premio;
− modalità
di partecipazione agli utili, comprese le eventuali condizioni
migliorative
di
retrocessione dei rendimenti.
3.
L’attuario incaricato deve inoltre trasmettere trimestralmente
all’ISVAP una relazione
tecnica
relativa alle convenzioni a carattere collettivo per le quali
siano stati
riconosciuti
sconti o condizioni particolari rispetto alle normali tariffe
individuali o
collettive
precedentemente comunicate dalla Compagnia all’ISVAP. Tale
relazione
deve
esplicitare le motivazioni tecniche che hanno reso possibile
l’applicazione delle
condizioni
particolari accordate dalla Compagnia.
3)
Vigilanza (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 174/95)
1.
L’attuario incaricato, per gli aspetti di sua competenza, collabora
con la Compagnia ai
fini
della vigilanza sull’andamento complessivo della situazione
patrimoniale e
finanziaria
dell’impresa, con particolare riferimento al possesso di un
adeguato
margine
di solvibilità e di un sufficiente livello di riserve
tecniche in relazione
all’insieme
dell’attività svolta.
2.
L’attuario incaricato collabora con la Compagnia per l’attuazione
di un sistema di
controllo
interno che consenta la corretta rilevazione dei dati necessari per
le
valutazioni
di sua competenza.
Qualora
le procedure amministrative e contabili della Compagnia non
consentano
all’attuario
incaricato di esprimere un giudizio di piena affidabilità sui
dati che gli
necessitano,
egli deve menzionare tale circostanza nella relazione tecnica che
accompagna
il bilancio di esercizio dopo averne data preventiva comunicazione
scritta
al
direttore generale o agli organi amministrativi della Compagnia.
4)
Determinazione delle tariffe (art. 22 del D.Lgs. n. 174/95)
1.
La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei
premi spetta all’attuario
incaricato
e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso la
Compagnia
il
cui contenuto deve riguardare quanto previsto ai successivi commi 2 e
3, corredata
da
specifica attestazione al riguardo.
2.
Le ipotesi attuariali adottate devono consentire alla Compagnia di
far fronte ai suoi
costi
e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in
particolare di
costituire
per ciascuna polizza le riserve tecniche senza che venga fatto
ricorso in
modo
sistematico e permanente a risorse finanziarie che non derivino
dai premi.
A
tal fine l’attuario incaricato deve considerare con particolare
attenzione la presenza di
eventuali
garanzie di prestazioni minime e di tassi di interesse
minimi, anche con
riferimento
ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in
prestazioni
diverse
da quelle principali previste dalla polizza.
3.
Qualora la Compagnia decida, per una o più tariffe, di
applicare premi che tengano
conto
della propria situazione finanziaria, senza però che si faccia
ricorso sistematico
e
permanente a mezzi non derivanti dai premi stessi e dai relativi
proventi, l’attuario
incaricato
dovrà, nella relazione tecnica di cui al precedente comma 1,
valutare le
conseguenze
di tale decisione, anche ai fini della quantificazione delle riserve.
A
tal fine egli dovrà tener conto dell’evoluzione della
situazione finanziaria
complessiva
dell’impresa, segnalando tempestivamente a quest’ultima la
necessità di
interventi
in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire nuovi
affari dello
stesso
tipo qualora emergano elementi che, a suo giudizio, rappresentino
situazioni di
rischio
e di turbativa per la normale ed equilibrata gestione della
Compagnia.
5)
Tasso di interesse garantito (art. 23 del D.Lgs. n. 174/95)
1.
L’attuario incaricato vigila affinché la Compagnia, nello
scegliere il tasso di interesse
da
utilizzare per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche, nonché
il tasso garantito
sulle
prestazioni assicurate, si attenga alla normativa prevista dal D.
Lgs. n. 174/95,
alle
disposizioni in materia emanate dall’ISVAP, a criteri prudenziali
in riferimento
alla
effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia,
tenendo conto
delle
condizioni del mercato finanziario attuali e prospettive nonché
della durata per la
quale
vengono prestate le garanzie.
2.
L’attuario incaricato può quindi raccomandare alla Compagnia
di adottare tassi di
interesse
garantiti più bassi di quelli massimi previsti dalla specifica
normativa
emanata
dall’ISVAP.
3.
Per il ramo VI, fatte salve le norme regolamentari che potranno
essere emanate in
materia
di tasso massimo di interesse garantito, l’attuario incaricato deve
verificare
che
la garanzia di risultato dell’investimento sia controbilanciata, in
via generale, da
premi
o da altri attivi adeguati alla copertura delle prestazioni offerte
dalla
Compagnia.
4.
L’attuario incaricato vigila affinché il tasso di interesse
garantito sui nuovi contratti
risulti
costantemente inferiore o pari ai valori derivanti dall’applicazione
della
specifica
normativa emanata dell’ISVAP. Quando questo non si verifichi
l’attuario
incaricato
informa tempestivamente il direttore generale o gli organi di
amministrazione
della Compagnia della necessità di abbassare il tasso di
interesse
garantito
sui nuovi contratti.
6)
Riserve tecniche (art. 24 del D.Lgs. n. 174/95)
1.
All’attuario incaricato compete la valutazione della sufficienza
delle riserve tecniche
della
Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.
2.
Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una
relazione tecnica
dell’attuario
incaricato nella quale sono descritte analiticamente le valutazioni
effettuate
in merito alle ipotesi adottate per il calcolo delle riserve
tecniche, comprese
le
eventuali valutazioni implicite e le relative motivazioni.
Inoltre
la relazione tecnica deve:
− attestare
la correttezza dei procedimenti seguiti;
− riferire
sui controlli operati per la corretta rilevazione del portafoglio e
sulle
procedure
di calcolo utilizzate;
− esprimere
un giudizio di sufficienza sull’insieme delle riserve
tecniche iscritte in
bilancio.
In
relazione alle riserve supplementari di cui all’art. 25,
comma 3, aggiuntive di cui
all’art.
25, commi 12 e 14, ed addizionali, di cui all’art. 30, comma
4, dovrà essere
esplicitamente
indicato l’importo di ciascuna riserva accantonata nonché le
ipotesi e le
metodologie
di calcolo utilizzate per la determinazione delle stesse.
3.
Il principio della continuità del controllo, previsto
dal comma 2 dell’art. 24 del D. Lgs.
n.
174/95, implica che l’attuario incaricato reiteri nel corso
dell’anno la verifica delle
riserve
tecniche con una frequenza adeguata a fornire nel caso specifico le
garanzie
richieste,
ricorrendo anche a metodi di valutazione sintetici relativi
all’intero
portafoglio
polizze oppure a sue componenti.
In
considerazione di quanto sopra l’attuario incaricato non dipendente
dalla Compagnia
dovrà
responsabilmente valutare che, a salvaguardia del principio della
continuità del
controllo
della Compagnia, gli impegni derivanti dall’assunzione della
specifica
funzione
risultino compatibili con gli altri impegni professionali.
4.
L’attuario incaricato che riscontri una situazione che gli
impedisca di formulare un
giudizio
di sufficienza delle riserve tecniche deve informare tempestivamente
il
direttore
generale o gli organi di amministrazione della Compagnia.
5.
L’attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del
confronto tra le basi
tecniche
impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle derivanti
dall’esperienza
diretta
della Compagnia.
La
verifica deve essere estesa anche ai caricamenti dei premi e agli
importi effettivi delle
spese
di amministrazione e delle provvigioni a carico della Compagnia.
6.
L’attuario incaricato verifica che per le assicurazioni
complementari previste dal punto
B
della tabella I allegata al D. Lgs. n. 174/95 la Compagnia
costituisca le riserve
tecniche
previste dalla normativa sulle assicurazioni danni. Nell’impiego di
detta
normativa
si può tener conto delle caratteristiche proprie della
copertura
complementare
in relazione a quella base e alle relative caratteristiche del
contratto.
7)
Principi di calcolo delle riserve tecniche (art. 25 del D. Lgs. n.
174/95)
1.
L’attuario incaricato verifica che le riserve tecniche della
Compagnia siano valutate
secondo
i principi attuariali previsti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 174/95
le cui principali
regole
applicative sono descritte di seguito.
2.
In via generale le riserve tecniche devono essere calcolate con un
metodo attuariale
prospettivo
sufficientemente prudente che tenga conto, per ciascuna polizza,
di tutti gli
impegni
contrattuali della Compagnia, e cioè di tutte le prestazioni
assicurative
garantite
(le prestazioni principali, compresi i valori di riscatto, gli utili
garantiti di
qualsiasi
genere, futuri e pregressi, e tutte le opzioni previste dalla
polizza), delle spese
dell’impresa,
comprese le provvigioni, e dei futuri premi da incassare.
Questi
ultimi devono essere imputati al netto delle quote di caricamento
incassabili in via
differita
e destinate a finanziare le provvigioni precontate pagate dalla
Compagnia
(non
zillmeraggio delle riserve tecniche).
3.
Ai fini del principio di prudenzialità si deve tener conto di
ragionevoli margini di
variazioni
sfavorevoli delle ipotesi tecniche adottate, anche in relazione ai
criteri di
valutazione
delle attività a copertura delle riserve.
4.
Il tasso di interesse di valutazione delle riserve tecniche,
ad un certa data, deve essere
definito
in base a criteri prudenziali e non può comunque superare il
tasso di interesse
corrente
fissato dall’ISVAP in applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n.
174/95, salvo
quanto
previsto al successivo comma 9, tenendo anche conto della
composizione degli
attivi
a copertura.
5.
Le basi statistiche utilizzate nel calcolo delle riserve
tecniche devono essere scelte
secondo
criteri prudenziali, facendo ricorso sia all’esperienza delle
singole Compagnie
che
a dati esterni ad esse.
6.
Per i contratti che implicano la partecipazione agli utili non
contrattualmente
garantita
(per esempio l’attribuzione liberale degli utili della
Compagnia decisa di
volta
in volta in sede di bilancio) le riserve tecniche devono tener conto,
esplicitamente
o implicitamente, delle future partecipazioni agli utili in modo
coerente
con
le altre ipotesi adottate nell’ambito del metodo prospettivo
utilizzato e nel rispetto
del
criterio corrente di partecipazione agli utili.
7.
La riserva per spese future deve tener conto delle spese
complessive della Compagnia,
comprese
le provvigioni, valutate prospettivamente in modo prudente, e delle
componenti
di caricamento contenute nei premi ancora da incassare, nonché
dei
margini
di natura tecnico-finanziaria che scaturiranno dalla gestione del
contratto.
Per
la valutazione delle suddette spese dovranno essere previsti scenari
realistici e
prudenziali
e adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai vari
sub-portafogli di
polizze.
8.
Il metodo di calcolo della riserva complessiva, ottenuta anche
attraverso valutazioni
implicite
di una o più delle sue componenti, non può comportare
un valore inferiore a
quello
derivante da una valutazione prudente e non deve cambiare in modo
discontinuo
o discrezionale anno per anno, tenuto conto che la riserva stessa
deve
consentire
la partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata
contrattuale
della polizza.
9.
Per i contratti che garantiscono contrattualmente la partecipazione
agli utili che la
gestione
può produrre in conseguenza delle basi tecniche usate per la
determinazione
dei
premi (dei quali utili, proprio per la loro natura, non si è
tenuto conto nel calcolo
dei
premi) sono considerate sufficientemente prudenti le riserve
calcolate con le stesse
basi
tecniche impiegate per i premi e che, analogamente, non tengono conto
delle
corrispondenti
future partecipazioni agli utili. Resta salvo, comunque, quanto
previsto
al
successivo punto 10.
La
stessa presunzione di sufficiente prudenzialità dell’uso
delle basi tecniche impiegate
nella
determinazione dei premi non si applica alle riserve dei contratti il
cui premio sia
stato
determinato prendendo in considerazione anche la situazione
finanziaria della
Compagnia,
ai sensi 22, comma 1, del D. Lgs. n. 174/95.
10.Nel
caso di riserve valutate con le stesse basi tecniche dei premi la
Compagnia deve
costituire
una riserva aggiuntiva se il tasso di interesse massimo
corrente indicato
dall’ISVAP,
in applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, e l’80% del
rendimento
attuale
o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve
risultino inferiori agli
impegni
assunti dalla Compagnia in termini di interesse garantito sulle
prestazioni.
La
costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria anche nel
caso in cui il
rendimento
attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve
tecniche risulti
inferiore
agli impegni assunti dalla Compagnia.
La
riserva aggiuntiva deve essere costituita anche quando dal
raffronto di cui all’art. 24
comma
4 risultino scostamenti, rispetto all’esperienza effettiva, delle
basi tecniche
adottate
nel calcolo del premio tali che, pur tenendo conto della base
finanziaria
adottata,
non si otterrebbe un livello di riserva complessiva sufficientemente
prudente.
Qualora
gli scostamenti di tasso di interesse o delle altre basi tecniche
siano tali che non
ricorrano
i termini per la costituzione della riserva aggiuntiva, l’attuario
incaricato
deve
comunque specificare dettagliatamente, nella stessa relazione
tecnica, le
valutazioni
e le indagini eseguite.
Il
suddetto giudizio di non necessità della riserva
aggiuntiva è consentito solo nel caso in
cui
l’ammontare complessivo delle riserve risulti comunque sufficiente
rispetto
all’insieme
degli impegni di portafoglio.
11.Ai
sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 174/95 i principi di
calcolo delle riserve tecniche
da
applicare al portafoglio già costituito fino al 18/5/95 sono
quelle vigenti
anteriormente
all’entrata in vigore del D. Lgs n. 174/95.
8)
Copertura delle riserve tecniche (art. 26 del D. Lgs. n. 174/95)
1.
L’attuario incaricato collabora con la Compagnia per la
realizzazione di strumenti di
controllo
che assicurino il rispetto della normativa sugli investimenti a
copertura delle
riserve
tecniche, in particolare dell’art. 26 del D. Lgs. n. 174/95 e dei
provvedimenti in
materia
emanati dall’ISVAP.
9)
Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art. 27
del D. Lgs. n.
174/95)
1.
L’attuario incaricato deve essere informato dei criteri adottati
dalla Compagnia per la
valutazione
degli attivi a copertura delle riserve tecniche in conformità
alla normativa
applicabile,
in particolare dell’art. 27 del D. Lgs. n. 174/95 e della specifica
normativa
emanata
dall’ISVAP.
10)
Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi
di contratto (art.
30
del D. Lgs. n. 174/95)
1.
L’attuario incaricato controlla che le riserve tecniche dei
contratti previsti dall’art. 30
del
D. Lgs. n. 174/95 siano rappresentate con la massima approssimazione
possibile
dagli
attivi di riferimento.
Per
tali contratti non trovano applicazione le norme sulla
diversificazione degli
investimenti
e sulle quote massime previste per ciascuna classe di attivi nonché
quelle
sulla
congruenza.
2.
L’attuario incaricato deve verificare che la tipologia e la
composizione degli attivi a
copertura
delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e
risultino
coerenti
con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti.
3.
Le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle
prestazioni assicurate dalle
polizze
di cui all’art. 30 devono essere valutati a prezzi di mercato e
registrati nella
voce
D dello stato patrimoniale della Compagnia (in particolare D.I per
quanto attiene
ai
contratti di ramo III e D.II per i contratti di ramo VI gestiti dalla
Compagnia in
nome
proprio ma per conto di terzi).
Per
gli attivi a copertura della riserva spese future e della riserva
tecnica addizionale di
cui
al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 l’iscrizione deve
essere fatta nella
voce
C dello stato patrimoniale e trova applicazione la normativa generale
sulla
tipologia
e sulle quote massime di investimento stabilita per le operazioni non
rientranti
nella previsione dell’art. 30.
11)
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
(art. 31 del D. Lgs. n.
174/95)
1.
L’attuario incaricato deve poter accedere liberamente al registro
delle attività a
copertura
delle riserve tecniche della Compagnia.
12)
Margine di solvibilità (art. 33 del D. Lgs. n. 174/95)
1.
Nel caso di richiesta da parte della Compagnia di utilizzare elementi
impliciti
patrimoniali
per la costituzione del margine di solvibilità (ai sensi
dell’art. 33, comma
2,
lettera b) l’attuario incaricato controlla che i parametri di
calcolo impiegati
rispondano
a quanto stabilito dall’ISVAP, ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo.
13)
Determinazione e calcolo del margine di solvibilità (art. 35
del D. Lgs. n. 174/95)
1.
L’attuario incaricato sottoscrive il prospetto dimostrativo del
margine di solvibilità che
le
Compagnie devono trasmettere all’ISVAP in allegato al bilancio e,
in particolare,
controlla
che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine
di
solvibilità
siano determinate secondo le disposizioni di legge e
regolamentari.
2.
L’attuario incaricato può esprimere pareri in materia di
margine di solvibilità da
trasmettere
alla Compagnia.