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LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO INCARICATO VITA
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REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI

LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO INCARICATO DELLE COMPAGNIE DI

ASSICURAZIONE SULLA VITA

1) Premessa

1. Il presente documento definisce le regole applicative dei principi attuariali cui far

riferimento nella scelta delle ipotesi necessarie per il calcolo dei premi e delle riserve

tecniche delle assicurazioni sulla vita e delle altre attività previste dalla tabella A

dell’allegato I del D. Lgs. n. 174/95.

2. Esso rappresenta, inoltre, le linee guida cui l’attuario incaricato della Compagnia vita

(ai sensi dell’art. 20 bis del D. Lgs. n. 174/95) deve uniformarsi nello svolgimento

delle specifiche funzioni professionali di controllo attribuitegli dalla stessa normativa

(in particolare gli artt. 14 comma 1, 20 comma 4, 22 comma 3, 24 commi 2 e 3, 38

comma 1 e 61 comma 2).

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla normativa sulle assicurazioni vita

l’attuario incaricato ha libero accesso a tutte le necessarie informazioni aziendali a

cominciare da quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della

Compagnia.

Egli deve altresì poter conoscere le iniziative della Compagnia in materia di nuovi

prodotti, sistemi di vendita e costi commerciali, così come di ogni altra operazione di

interesse per la sua funzione.

4. L’attuario incaricato deve ricevere copia delle comunicazioni di interesse per la sua

funzione intercorse tra la Compagnia e l’ISVAP in adempimento di obblighi di legge o

regolamentari.

La Compagnia può avvalersi dell’attuario incaricato nei suoi rapporti con l’ISVAP.

2) Comunicazione delle basi tecniche all’ISVAP (artt. 14 e 38 del D.Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato verifica che nella scelta delle basi tecniche da utilizzare per il

calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa la Compagnia si sia

uniformata alle disposizioni di legge (in particolare l’art. 23 del D. Lgs. N. 174/95),

dell’ISVAP e alle regole applicative dei principi attuariali definite nel presente

documento.

2. L’attuario incaricato deve sottoscrivere i prospetti relativi alla comunicazione

sistematica all’ISVAP degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il

calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna nuova tariffa individuale o

collettiva cosi come delle variazioni apportate ai prodotti già in vigore.

Tali elementi essenziali riguardano:

basi tecniche (demografiche, finanziarie, di altra natura), sia quelle per il calcolo

dei premi che quelle per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le riserve per

spese future del contratto. Quando le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie,

adottate dalla Compagnia non rientrano tra quelle elaborate dall’ISTAT, l’attuario

incaricato deve allegarne copia alla comunicazione da trasmettere all’ISVAP

evidenziando le motivazioni tecniche che ne giustificano l’utilizzazione;

struttura dei caricamenti espliciti dei premi (legge di caricamento e valori calcolati

in funzione di diverse età e durate contrattuali);

eventuale applicazione a carattere generale di sconti di premio;

modalità di partecipazione agli utili, comprese le eventuali condizioni migliorative

di retrocessione dei rendimenti.

3. L’attuario incaricato deve inoltre trasmettere trimestralmente all’ISVAP una relazione

tecnica relativa alle convenzioni a carattere collettivo per le quali siano stati

riconosciuti sconti o condizioni particolari rispetto alle normali tariffe individuali o

collettive precedentemente comunicate dalla Compagnia all’ISVAP. Tale relazione

deve esplicitare le motivazioni tecniche che hanno reso possibile l’applicazione delle

condizioni particolari accordate dalla Compagnia.

3) Vigilanza (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato, per gli aspetti di sua competenza, collabora con la Compagnia ai

fini della vigilanza sull’andamento complessivo della situazione patrimoniale e

finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento al possesso di un adeguato

margine di solvibilità e di un sufficiente livello di riserve tecniche in relazione

all’insieme dell’attività svolta.

2. L’attuario incaricato collabora con la Compagnia per l’attuazione di un sistema di

controllo interno che consenta la corretta rilevazione dei dati necessari per le

valutazioni di sua competenza.

Qualora le procedure amministrative e contabili della Compagnia non consentano

all’attuario incaricato di esprimere un giudizio di piena affidabilità sui dati che gli

necessitano, egli deve menzionare tale circostanza nella relazione tecnica che

accompagna il bilancio di esercizio dopo averne data preventiva comunicazione scritta

al direttore generale o agli organi amministrativi della Compagnia.

4) Determinazione delle tariffe (art. 22 del D.Lgs. n. 174/95)

1. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario

incaricato e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso la Compagnia

il cui contenuto deve riguardare quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, corredata

da specifica attestazione al riguardo.

2. Le ipotesi attuariali adottate devono consentire alla Compagnia di far fronte ai suoi

costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in particolare di

costituire per ciascuna polizza le riserve tecniche senza che venga fatto ricorso in

modo sistematico e permanente a risorse finanziarie che non derivino dai premi.

A tal fine l’attuario incaricato deve considerare con particolare attenzione la presenza di

eventuali garanzie di prestazioni minime e di tassi di interesse minimi, anche con

riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni

diverse da quelle principali previste dalla polizza.

3. Qualora la Compagnia decida, per una o più tariffe, di applicare premi che tengano

conto della propria situazione finanziaria, senza però che si faccia ricorso sistematico

e permanente a mezzi non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi, l’attuario

incaricato dovrà, nella relazione tecnica di cui al precedente comma 1, valutare le

conseguenze di tale decisione, anche ai fini della quantificazione delle riserve.

A tal fine egli dovrà tener conto dell’evoluzione della situazione finanziaria

complessiva dell’impresa, segnalando tempestivamente a quest’ultima la necessità di

interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire nuovi affari dello

stesso tipo qualora emergano elementi che, a suo giudizio, rappresentino situazioni di

rischio e di turbativa per la normale ed equilibrata gestione della Compagnia.

5) Tasso di interesse garantito (art. 23 del D.Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato vigila affinché la Compagnia, nello scegliere il tasso di interesse

da utilizzare per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche, nonché il tasso garantito

sulle prestazioni assicurate, si attenga alla normativa prevista dal D. Lgs. n. 174/95,

alle disposizioni in materia emanate dall’ISVAP, a criteri prudenziali in riferimento

alla effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia, tenendo conto

delle condizioni del mercato finanziario attuali e prospettive nonché della durata per la

quale vengono prestate le garanzie.

2. L’attuario incaricato può quindi raccomandare alla Compagnia di adottare tassi di

interesse garantiti più bassi di quelli massimi previsti dalla specifica normativa

emanata dall’ISVAP.

3. Per il ramo VI, fatte salve le norme regolamentari che potranno essere emanate in

materia di tasso massimo di interesse garantito, l’attuario incaricato deve verificare

che la garanzia di risultato dell’investimento sia controbilanciata, in via generale, da

premi o da altri attivi adeguati alla copertura delle prestazioni offerte dalla

Compagnia.

4. L’attuario incaricato vigila affinché il tasso di interesse garantito sui nuovi contratti

risulti costantemente inferiore o pari ai valori derivanti dall’applicazione della

specifica normativa emanata dell’ISVAP. Quando questo non si verifichi l’attuario

incaricato informa tempestivamente il direttore generale o gli organi di

amministrazione della Compagnia della necessità di abbassare il tasso di interesse

garantito sui nuovi contratti.

6) Riserve tecniche (art. 24 del D.Lgs. n. 174/95)

1. All’attuario incaricato compete la valutazione della sufficienza delle riserve tecniche

della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.

2. Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione tecnica

dell’attuario incaricato nella quale sono descritte analiticamente le valutazioni

effettuate in merito alle ipotesi adottate per il calcolo delle riserve tecniche, comprese

le eventuali valutazioni implicite e le relative motivazioni.

Inoltre la relazione tecnica deve:

attestare la correttezza dei procedimenti seguiti;

riferire sui controlli operati per la corretta rilevazione del portafoglio e sulle

procedure di calcolo utilizzate;

esprimere un giudizio di sufficienza sull’insieme delle riserve tecniche iscritte in

bilancio.

In relazione alle riserve supplementari di cui all’art. 25, comma 3, aggiuntive di cui

all’art. 25, commi 12 e 14, ed addizionali, di cui all’art. 30, comma 4, dovrà essere

esplicitamente indicato l’importo di ciascuna riserva accantonata nonché le ipotesi e le

metodologie di calcolo utilizzate per la determinazione delle stesse.

3. Il principio della continuità del controllo, previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D. Lgs.

n. 174/95, implica che l’attuario incaricato reiteri nel corso dell’anno la verifica delle

riserve tecniche con una frequenza adeguata a fornire nel caso specifico le garanzie

richieste, ricorrendo anche a metodi di valutazione sintetici relativi all’intero

portafoglio polizze oppure a sue componenti.

In considerazione di quanto sopra l’attuario incaricato non dipendente dalla Compagnia

dovrà responsabilmente valutare che, a salvaguardia del principio della continuità del

controllo della Compagnia, gli impegni derivanti dall’assunzione della specifica

funzione risultino compatibili con gli altri impegni professionali.

4. L’attuario incaricato che riscontri una situazione che gli impedisca di formulare un

giudizio di sufficienza delle riserve tecniche deve informare tempestivamente il

direttore generale o gli organi di amministrazione della Compagnia.

5. L’attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del confronto tra le basi

tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle derivanti dall’esperienza

diretta della Compagnia.

La verifica deve essere estesa anche ai caricamenti dei premi e agli importi effettivi delle

spese di amministrazione e delle provvigioni a carico della Compagnia.

6. L’attuario incaricato verifica che per le assicurazioni complementari previste dal punto

B della tabella I allegata al D. Lgs. n. 174/95 la Compagnia costituisca le riserve

tecniche previste dalla normativa sulle assicurazioni danni. Nell’impiego di detta

normativa si può tener conto delle caratteristiche proprie della copertura

complementare in relazione a quella base e alle relative caratteristiche del contratto.

7) Principi di calcolo delle riserve tecniche (art. 25 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato verifica che le riserve tecniche della Compagnia siano valutate

secondo i principi attuariali previsti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 174/95 le cui principali

regole applicative sono descritte di seguito.

2. In via generale le riserve tecniche devono essere calcolate con un metodo attuariale

prospettivo sufficientemente prudente che tenga conto, per ciascuna polizza, di tutti gli

impegni contrattuali della Compagnia, e cioè di tutte le prestazioni assicurative

garantite (le prestazioni principali, compresi i valori di riscatto, gli utili garantiti di

qualsiasi genere, futuri e pregressi, e tutte le opzioni previste dalla polizza), delle spese

dell’impresa, comprese le provvigioni, e dei futuri premi da incassare.

Questi ultimi devono essere imputati al netto delle quote di caricamento incassabili in via

differita e destinate a finanziare le provvigioni precontate pagate dalla Compagnia

(non zillmeraggio delle riserve tecniche).

3. Ai fini del principio di prudenzialità si deve tener conto di ragionevoli margini di

variazioni sfavorevoli delle ipotesi tecniche adottate, anche in relazione ai criteri di

valutazione delle attività a copertura delle riserve.

4. Il tasso di interesse di valutazione delle riserve tecniche, ad un certa data, deve essere

definito in base a criteri prudenziali e non può comunque superare il tasso di interesse

corrente fissato dall’ISVAP in applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, salvo

quanto previsto al successivo comma 9, tenendo anche conto della composizione degli

attivi a copertura.

5. Le basi statistiche utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche devono essere scelte

secondo criteri prudenziali, facendo ricorso sia all’esperienza delle singole Compagnie

che a dati esterni ad esse.

6. Per i contratti che implicano la partecipazione agli utili non contrattualmente

garantita (per esempio l’attribuzione liberale degli utili della Compagnia decisa di

volta in volta in sede di bilancio) le riserve tecniche devono tener conto,

esplicitamente o implicitamente, delle future partecipazioni agli utili in modo coerente

con le altre ipotesi adottate nell’ambito del metodo prospettivo utilizzato e nel rispetto

del criterio corrente di partecipazione agli utili.

7. La riserva per spese future deve tener conto delle spese complessive della Compagnia,

comprese le provvigioni, valutate prospettivamente in modo prudente, e delle

componenti di caricamento contenute nei premi ancora da incassare, nonché dei

margini di natura tecnico-finanziaria che scaturiranno dalla gestione del contratto.

Per la valutazione delle suddette spese dovranno essere previsti scenari realistici e

prudenziali e adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai vari sub-portafogli di

polizze.

8. Il metodo di calcolo della riserva complessiva, ottenuta anche attraverso valutazioni

implicite di una o più delle sue componenti, non può comportare un valore inferiore a

quello derivante da una valutazione prudente e non deve cambiare in modo

discontinuo o discrezionale anno per anno, tenuto conto che la riserva stessa deve

consentire la partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata

contrattuale della polizza.

9. Per i contratti che garantiscono contrattualmente la partecipazione agli utili che la

gestione può produrre in conseguenza delle basi tecniche usate per la determinazione

dei premi (dei quali utili, proprio per la loro natura, non si è tenuto conto nel calcolo

dei premi) sono considerate sufficientemente prudenti le riserve calcolate con le stesse

basi tecniche impiegate per i premi e che, analogamente, non tengono conto delle

corrispondenti future partecipazioni agli utili. Resta salvo, comunque, quanto previsto

al successivo punto 10.

La stessa presunzione di sufficiente prudenzialità dell’uso delle basi tecniche impiegate

nella determinazione dei premi non si applica alle riserve dei contratti il cui premio sia

stato determinato prendendo in considerazione anche la situazione finanziaria della

Compagnia, ai sensi 22, comma 1, del D. Lgs. n. 174/95.

10.Nel caso di riserve valutate con le stesse basi tecniche dei premi la Compagnia deve

costituire una riserva aggiuntiva se il tasso di interesse massimo corrente indicato

dall’ISVAP, in applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, e l’80% del rendimento

attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve risultino inferiori agli

impegni assunti dalla Compagnia in termini di interesse garantito sulle prestazioni.

La costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria anche nel caso in cui il

rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche risulti

inferiore agli impegni assunti dalla Compagnia.

La riserva aggiuntiva deve essere costituita anche quando dal raffronto di cui all’art. 24

comma 4 risultino scostamenti, rispetto all’esperienza effettiva, delle basi tecniche

adottate nel calcolo del premio tali che, pur tenendo conto della base finanziaria

adottata, non si otterrebbe un livello di riserva complessiva sufficientemente prudente.

Qualora gli scostamenti di tasso di interesse o delle altre basi tecniche siano tali che non

ricorrano i termini per la costituzione della riserva aggiuntiva, l’attuario incaricato

deve comunque specificare dettagliatamente, nella stessa relazione tecnica, le

valutazioni e le indagini eseguite.

Il suddetto giudizio di non necessità della riserva aggiuntiva è consentito solo nel caso in

cui l’ammontare complessivo delle riserve risulti comunque sufficiente rispetto

all’insieme degli impegni di portafoglio.

11.Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 174/95 i principi di calcolo delle riserve tecniche

da applicare al portafoglio già costituito fino al 18/5/95 sono quelle vigenti

anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs n. 174/95.

8) Copertura delle riserve tecniche (art. 26 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato collabora con la Compagnia per la realizzazione di strumenti di

controllo che assicurino il rispetto della normativa sugli investimenti a copertura delle

riserve tecniche, in particolare dell’art. 26 del D. Lgs. n. 174/95 e dei provvedimenti in

materia emanati dall’ISVAP.

9) Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art. 27 del D. Lgs. n.

174/95)

1. L’attuario incaricato deve essere informato dei criteri adottati dalla Compagnia per la

valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche in conformità alla normativa

applicabile, in particolare dell’art. 27 del D. Lgs. n. 174/95 e della specifica normativa

emanata dall’ISVAP.

10) Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto (art.

30 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato controlla che le riserve tecniche dei contratti previsti dall’art. 30

del D. Lgs. n. 174/95 siano rappresentate con la massima approssimazione possibile

dagli attivi di riferimento.

Per tali contratti non trovano applicazione le norme sulla diversificazione degli

investimenti e sulle quote massime previste per ciascuna classe di attivi nonché quelle

sulla congruenza.

2. L’attuario incaricato deve verificare che la tipologia e la composizione degli attivi a

copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino

coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti.

3. Le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle prestazioni assicurate dalle

polizze di cui all’art. 30 devono essere valutati a prezzi di mercato e registrati nella

voce D dello stato patrimoniale della Compagnia (in particolare D.I per quanto attiene

ai contratti di ramo III e D.II per i contratti di ramo VI gestiti dalla Compagnia in

nome proprio ma per conto di terzi).

Per gli attivi a copertura della riserva spese future e della riserva tecnica addizionale di

cui al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 l’iscrizione deve essere fatta nella

voce C dello stato patrimoniale e trova applicazione la normativa generale sulla

tipologia e sulle quote massime di investimento stabilita per le operazioni non

rientranti nella previsione dell’art. 30.

11) Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche (art. 31 del D. Lgs. n.

174/95)

1. L’attuario incaricato deve poter accedere liberamente al registro delle attività a

copertura delle riserve tecniche della Compagnia.

12) Margine di solvibilità (art. 33 del D. Lgs. n. 174/95)

1. Nel caso di richiesta da parte della Compagnia di utilizzare elementi impliciti

patrimoniali per la costituzione del margine di solvibilità (ai sensi dell’art. 33, comma

2, lettera b) l’attuario incaricato controlla che i parametri di calcolo impiegati

rispondano a quanto stabilito dall’ISVAP, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

13) Determinazione e calcolo del margine di solvibilità (art. 35 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L’attuario incaricato sottoscrive il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità che

le Compagnie devono trasmettere all’ISVAP in allegato al bilancio e, in particolare,

controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di

solvibilità siano determinate secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

2. L’attuario incaricato può esprimere pareri in materia di margine di solvibilità da

trasmettere alla Compagnia.


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