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REGOLE
APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI
E
LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO CHE PRESTA ATTIVITÀ
LAVORATIVA
PROFESSIONALE NELLE COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI
1)
Premessa
1. Il
presente documento contiene le Linee Guida cui l’Attuario
che presta attività
lavorativa
nelle Compagnie di Assicurazione Danni deve uniformarsi nello
svolgimento
dell’attività professionale.
2. Esso
definisce inoltre le regole applicative dei principi attuariali
cui far riferimento
nel
lavoro professionale svolto dall’Attuario presso le Compagnie
Danni, fornendo nel
contempo
un riferimento operativo e normativo.
3.
L’attività assicurativa è stata regolamentata con il
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174
(Attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
Vita),
con il
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione della direttiva 92/49/CEE in
materia
di
assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita) e con
il D.Lgs. 26
maggio
1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di
conti
annuali
e consolidati delle imprese di assicurazione). Mentre per il ramo
Vita è stata
istituita
la figura dell’Attuario Incaricato, per i rami Danni, nonostante i
ricorrenti
richiami
normativi a specificità della professione attuariale, non
viene menzionata la
figura
dell’Attuario.
4. Nei
rami Danni si possono individuare almeno due profili di Attuario:
l’Attuario
Incaricato
(come nel ramo Vita), con funzioni anche di carattere pubblico,
legate
soprattutto
alle esigenze dell’autorità di controllo, e l’Attuario
Interno, di supporto alle
attività
industriali e alle decisioni aziendali. In assenza di un
riconoscimento
normativo
nei rami Danni delle predette due figure professionali, le
indicazioni
contenute
nel presente documento devono intendersi riferite all’Attuario
chiamato a
svolgere
attività professionale attuariale nelle Compagnie di
Assicurazioni contro i
Danni,
come dipendente o come consulente libero professionista.
2)
Indicazioni di carattere generale
1. Per
lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami Danni indicate nel
presente
documento,
l’Attuario deve richiedere le necessarie informazioni aziendali,
ivi
comprese
quelle riguardanti le iniziative della Compagnia per la quale svolge
la
funzione
attuariale stessa, relativamente alle operazioni di suo interesse. La
conoscenza
della realtà aziendale è indispensabile per l’Attuario
per individuare gli
strumenti
più idonei allo svolgimento della propria attività.
2. Per
lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami Danni indicate nel
presente
documento,
l’Attuario, per quanto di suo specifico interesse, deve richiedere
alla
Compagnia
per la quale svolge la funzione attuariale stessa copia delle
comunicazioni
intercorse
con l’ISVAP in adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La
Compagnia
può avvalersi dell’Attuario nei suoi rapporti con l’ISVAP.
3. Per
lo svolgimento di ciascuna delle funzioni attuariali indicate nel
presente
documento,
l’Attuario deve preliminarmente verificare l’insussistenza di
incompatibilità
con eventuali altre sue attività lavorative.
3)
Relazione tecnica allegata al programma di attività per la
richiesta di
autorizzazione
all’esercizio o per l’estensione ad altri rami (artt.14 e 15,
D.Lgs. n.
175/1995)
1.
L’Attuario che sottoscrive la relazione tecnica allegata al
programma di attività di una
Compagnia
per la richiesta di esercizio o di estensione dell’attività
assicurativa ad altri
rami,
deve esplicitare in essa i criteri in base ai quali è stato
redatto il programma di
attività
della Compagnia; in particolare la relazione tecnica deve precisare i
seguenti
elementi
fondamentali:
− tipologia
dei rischi da assicurare, con riferimento ai singoli rami di
attività;
− politica
riassicurativa e descrizione della tipologia dei trattati da
sottoscrivere;
− stima
dei flussi di entrata (ricavi) e di uscita (costi), con
l’evidenziazione del
volume
atteso dei premi e dei costi commerciali e di amministrazione;
− ipotesi
di rendimento degli investimenti;
− situazione
di tesoreria;
− margine
di solvibilità e patrimonio netto.
4)
Vigilanza (art.21, D.Lgs. n. 175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per la
rilevazione dei dati utili
per le
verifiche ricomprese nell’ambito delle procedure di controllo
interno collabora,
per gli
aspetti di sua competenza, ai fini della vigilanza sull’andamento
complessivo
della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare
riferimento al
possesso
di un adeguato margine di solvibilità e di un sufficiente
livello di riserve
tecniche
in relazione all’insieme dell’attività svolta.
2.
L’Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per lo
svolgimento di un
qualsiasi
incarico specifico della sua professione, qualora le procedure
amministrative
e
contabili della Compagnia non gli consentano di espletare l’incarico
affidatogli,
deve
informare di ciò il Direttore Generale o gli organi
amministrativi della
Compagnia,
motivando le ragioni di tale impedimento.
5)
Riserve tecniche relative al portafoglio italiano (art.23, D.Lgs. n.
175/1995) -
Riserve
tecniche del lavoro diretto (art.31, D.Lgs. n. 173/1997)
1.
L’art.31 del D.Lgs. n. 173/1997 deve intendersi riferito al solo
lavoro diretto italiano
(art.23
del D.Lgs. n. 175/1995), in quanto il portafoglio estero è
regolato dall’art.32
del
D.Lgs. n. 175/1995.
2.
L’Attuario può ricevere incarico dalla Compagnia per la
formazione delle riserve
tecniche
(determinazione analitica e/o stima valutativa) oppure per il
controllo delle
stesse.
3.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve
tecniche della
Compagnia
deve chiedere di poter disporre in via continuativa dei dati e delle
informazioni
necessarie.
4.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve
tecniche della
Compagnia,
costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve
predisporre e
sottoscrivere
una relazione tecnica nella quale siano descritte le valutazioni
effettuate
e le
ipotesi adottate; in particolare dovranno essere evidenziati, tenendo
conto di
quanto
previsto dalle Circolari ISVAP n.360-D del 21 gennaio
1999 e n. 405/D del 28
marzo
2000:
− i
criteri di determinazione, ramo per ramo, della riserva per frazioni
di premi e della
riserva
per rischi in corso [v. successivo par. 8];
− i
criteri di determinazione delle riserve sinistri valutate a costo
ultimo [v.
successivo
par. 9] differenziati per ramo; per il ramo R.C.A., nel periodo
transitorio
previsto
dalla normativa, dovranno essere evidenziati i criteri di calcolo
delle
riserve
sinistri, con particolare riferimento ai tassi di interesse
utilizzati per
l’attualizzazione;
− criteri
di determinazione della riserva di senescenza, tenendo conto anche
delle basi
tecniche
relative al sesso ed al tasso tecnico finanziario di interesse,
specificando il
ricorso
a basi tecniche del I o del II ordine;
− criteri
di determinazione delle riserve di compensazione;
− criteri
di determinazione di altre eventuali riserve tecniche (integrative,
di
equilibrio,
di partecipazione agli utili e ristorni, di perequazione etc.).
Inoltre
la relazione tecnica deve:
− riferire
sui controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla
loro
completezza
e sulle procedure di calcolo utilizzate;
− specificare
e motivare adeguatamente i presupposti tecnici delle riserve di
perequazione
costituite volontariamente.
5.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve
tecniche della
Compagnia,
per poter esprimere un giudizio di sufficienza delle stesse, deve
chiedere
di
poter disporre in via continuativa dei dati e delle informazioni
necessarie e, a
seconda
delle specifiche riserve, deve svolgere anche in corso d’anno tutti
gli
accertamenti
necessari.
6.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve
tecniche della
Compagnia,
costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve
predisporre e
sottoscrivere
una relazione tecnica nella quale sono descritte le valutazioni
effettuate e
le
ipotesi adottate. Inoltre la relazione tecnica deve:
− riferire
sugli eventuali controlli operati per la corretta rilevazione dei
dati, sulla loro
completezza
e sulle procedure di calcolo utilizzate;
− esprimere
un giudizio di sufficienza sull’insieme delle riserve tecniche
iscritte in
bilancio.
7.
Qualora l’Attuario, che ha ricevuto incarico per il controllo delle
riserve tecniche della
Compagnia,
riscontrasse una situazione di impedimento a formulare un giudizio
sulla
sufficienza
delle riserve stesse, deve informare per iscritto di ciò il
Direttore Generale
e/o gli
organi amministrativi della Compagnia.
8. In
considerazione di quanto suddetto, l’Attuario, non dipendente dalla
Compagnia,
che ha
ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve
tecniche
della
Compagnia stessa deve responsabilmente valutare che, a salvaguardia
del
principio
della continuità del controllo della Compagnia, gli impegni
derivanti
dall’assunzione
di tale incarico risultino compatibili con i propri impegni
professionali.
Inoltre l’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle
riserve
tecniche della Compagnia non può ricevere incarico per il
controllo delle
stesse.
6)
Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime
di stabilimento negli
Stati
terzi (art.32, D.Lgs. n. 175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il
controllo delle riserve
tecniche
della Compagnia deve accertare la natura e l’adeguatezza anche
delle riserve
del
lavoro estero.
7)
Riserve tecniche del lavoro indiretto (art.39, D.Lgs. n. 173/1997)
1.
L’Attuario che ha ricevuto l’incarico per la formazione o il
controllo delle riserve
tecniche
del lavoro indiretto della Compagnia deve verificare la natura e
l’adeguatezza
di tali riserve. La fonte principale di tali riserve sono le
comunicazioni
della Cedente. Tuttavia è fatto carico alla Compagnia
riassicuratrice
di valutare la necessità di eventuali rettifiche o adeguamenti
di
valore
nel rispetto delle norme prescritte sulle varie riserve tecniche,
tenuto anche
conto
della esperienza storica sulla adeguatezza delle riserve comunicate
dalla
Cedente.
8)
Riserve premi (art.32, D.Lgs. n. 173/1997)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve
premi della
Compagnia,
deve:
-
eseguire le necessarie verifiche delle procedure premi e di calcolo
delle
riserve
per frazione dei premi che in linea di principio devono essere
calcolate
contratto per contratto con il metodo del pro rata temporis;
- si
potrà procedere con metodo forfettario in casi eccezionali e
solo se con
tale
metodo il risultato approssima per eccesso (fino al due per cento,
limite
imposto
dall’Organo di Vigilanza) quello ottenibile con il metodo del pro
rata
temporis. Si ha motivo di ritenere che, in tal caso, il valore della
riserva
di
riferimento, al posto del risultato della applicazione del pro rata
temporis,
debba
essere quello ottenuto con il metodo dei ventiquattresimi o simili,
così
come verificabile con la distribuzione dei premi prodotti da fornire
all’ISVAP;
-
applicare per rami specifici le previste integrazioni delle riserve
premi cosi
come
previste da leggi, decreti e disposizioni dell’ISVAP;
-
ripercorrere ed applicare le disposizioni di cui alla Circolare ISVAP
n. 360
–D del 21 gennaio
1999 e successive integrazioni con riferimento alle
riserve
per frazioni di premio, nonché quanto previsto dalla Circolare
ISVAP
n. 405/D del 28 marzo 2000;
-
stimare le riserve per rischi in corso.
2. La
riserva per rischi in corso è costituita dall’importo da
accantonare a copertura dei
rischi
incombenti sull’impresa alla fine dell’esercizio, per far fronte
a tutti gli
indennizzi
e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di
tale data,
nella
misura in cui l’importo superi quello ottenuto sommando alla
riserva per frazioni
di
premi i ratei di annualità di premi a scadenza nell’esercizio
successivo.
3. Le
valutazioni delle riserve per rischi in corso vanno effettuate e
documentate, in ogni
caso
(siano o no da costituire) ramo per ramo, verificando l’eventuale
opportunità di
valutarle
anche separatamente per particolari categorie di rischi (come detto
dalla
Circolare
360-D) in quei casi in cui si possano ritenere estranee alla
mutualità di ramo.
4.
L’Attuario che ha ricevuto l’incarico per la valutazione della
riserva per rischi in corso
della
Compagnia deve definire i criteri di valutazione di tale riserva, con
particolare
riferimento
ai metodi adottati per la stima degli effetti della stagionalità
dei rischi e
della
insufficienza dei premi, tenuto conto anche dei ratei di premio a
scadere. Al
riguardo
valgono le disposizioni di cui alla già citata Circolare ISVAP
n.360-D, in
particolare
per quanto attiene agli elementi di previsione del costo dei sinistri
a cui si
riferiscono
le riserve per frazioni di premi e i ratei a scadere. Qualora, come
previsto,
per la
stima si faccia riferimento al rapporto sinistri a premi di esercizio
questo dovrà
essere
proiettato per tenere in debito conto l’evoluzione delle frequenze
e dei costi
medi
dei sinistri riferibili alle riserve e ai ratei a scadere nonché
i correttivi da
apportare
ai premi in relazione alla evoluzione delle tariffe. Per le stime
sarà
necessario
approntare documentazione e statistiche simili a quelle già
incluse, a tale
scopo,
nella modulistica di vigilanza.
5.
L’Attuario che ha ricevuto l’incarico per il controllo delle
riserve premi della
Compagnia,
deve stabilire la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:
-
verificare la coerenza della riserva con i corrispondenti premi;
- se il
calcolo della riserva premi è eseguito con metodo pro rata
temporis, verificare la
procedura
di calcolo; al riguardo devono essere dedotte soltanto le provvigioni
di
acquisizione
e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente
imputabili;
- se il
calcolo della riserva premi è eseguito con metodo forfetario,
accertare le
condizioni
per le quali l’applicazione è consentita;
-
verificare la correttezza del calcolo per premi di breve durata e
controllare eventuali
concentrazioni
di scadenze, frazionamenti dei premi e registrazioni per
sottoscrizioni;
-
verificare la corretta applicazione delle norme vigenti, ivi comprese
le disposizioni
impartite
dall’ISVAP, relative all’integrazione delle riserve per frazione
di premi per
alcuni
specifici rami;
-
verificare la documentazione dimostrativa, per ciascun ramo o
categorie di rischi, della
necessità
o meno di costituire la riserva per rischi in corso;
-
verificare che siano state rispettate tutte le disposizioni previste
dalla Circolare ISVAP
n.
360-D del 21 gennaio 1999 e successive integrazioni in merito alle
riserve premi,
nonché
quanto previsto dalla Circolare ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000.
9)
Riserve sinistri (art.33, D.Lgs. n. 173/1997)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve
sinistri della
Compagnia
deve definire i criteri di calcolo di tale riserva a costo ultimo
secondo
prudenza.
Tale valutazione va effettuata in base ad elementi obiettivi, quali
l’inventario
e i parametri necessari per proiettare il costo dei sinistri
all’epoca in cui
presumibilmente
verranno liquidati. L’Attuario deve pertanto:
− accertare
la validità dell’inventario per anno di avvenimento dei
sinistri, valutando
su base
statistica (stagionalità dei sinistri e tempi di trasmissione
delle denunce e
dei
preventivi/riserve degli ispettori) i sinistri IBNR di cui dovrà
tenere conto nella
stima
delle riserve;
− individuare
le più appropriate metodologie da adottare per stimare i
correttivi da
apportare
alla base di riferimento costituita dall’inventario, affiancando a
quest’ultimo
metodologie statistico-attuariali nell’ambito di un sistema misto o
multifase.
In tale
attività l’Attuario dovrà attenersi a quanto in
merito previsto dalle Circolari
ISVAP
n. 360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.
Per la
formazione delle riserve sinistri si raccomanda inoltre quanto segue:
− l’Attuario
deve ottenere le necessarie informazioni sulle classi di sinistri
omogenei
per
raggiungere l’obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a
costo ultimo,
includendo
in tale costo tutte le spese di liquidazione, delle quali dovrà
comunque
essere
fornita evidenza;
− l’Attuario
deve conoscere il processo di determinazione dell’inventario e
adattare a
questo
le proprie metodologie di stima; sarebbe opportuno proporre eventuali
modifiche
alle procedure se queste dovessero risultare inadeguate a garantire i
risultati;
− l’Attuario,
se necessario, deve richiedere informazioni sul processo di
liquidazione
e
resocontazione dei sinistri, specie per quei movimenti (riaperture,
chiusura senza
seguito
etc.) che possono pregiudicare i risultati di qualsiasi metodo
applicato per
la
stima delle riserve, tenendo conto che anche la corretta tenuta dei
registri, se non
posta
sotto critica osservazione, non può garantire di per sé
il necessario apporto
alle
stime;
− con
esclusione dei rami Credito e Cauzioni e limitatamente alla
generazione
dell’anno
di bilancio, è consentito stimare il costo ultimo mediante il
criterio del
costo
medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi;
− per i
sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura
dell’esercizio
l’Attuario
deve rispettare le disposizioni impartite con provvedimento
dell’ISVAP
n.
1057-G del 4 dicembre 1998;
− gli
indennizzi in forma di rendita devono essere appostati a riserva
utilizzando le
basi
tecniche e le metodologie in uso per l’assicurazione sulla Vita;
− è
vietata qualsiasi deduzione o sconto, fatte salve le deroghe previste
dalla
normativa,
in particolare nel ramo R.C.A. per il periodo transitorio;
− l’Attuario
deve applicare correttamente le norme vigenti, ivi comprese le
disposizioni
impartite dall’ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri
per
specifici
rami o rischi.
2.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve
sinistri della
Compagnia
deve stabilire la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:
− controllare
i criteri di calcolo utilizzati per la valutazione di tale riserva a
costo
ultimo;
− ottenere
le necessarie informazioni sulle classi di sinistri omogenei per
raggiungere
l’obiettivo
della migliore valutazione dei sinistri a costo ultimo, includendo in
tale
costo
tutte le spese di liquidazione, delle quali dovrà comunque
essere fornita
evidenza;
− conoscere
il processo di determinazione dell’inventario; sarebbe opportuno
proporre
eventuali modifiche alle procedure se queste dovessero risultare
inadeguate
a garantire i risultati;
− richiedere
informazioni sul processo di liquidazione e resocontazione dei
sinistri,
specie
per quei movimenti (riaperture, chiusura senza seguito etc.) che
possono
pregiudicare
i risultati di qualsiasi metodo applicato per la stima delle riserve;
− verificare,
per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura
dell’esercizio,
che siano state rispettate le disposizioni impartite con
provvedimento
dell’ISVAP n. 1057-G del 4 dicembre 1998;
− verificare
che gli indennizzi in forma di rendita siano stati appostati a
riserva
utilizzando
le basi tecniche e le metodologie in uso per l’assicurazione sulla
Vita;
− verificare
che siano state correttamente applicate le norme vigenti, ivi
comprese le
disposizioni
impartite dall’ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri
per
specifici
rami o rischi;
− verificare
che siano state rispettate le disposizioni previste dalla Circolare
ISVAP
n.
360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.
3.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il
controllo delle riserve
sinistri
della Compagnia, deve tener presente che qualsiasi metodologia di
tipo
statistico-attuariale
venga utilizzata per la valutazione della riserva sinistri, questa
non
potrà
mai fornire un valore puntuale della stessa. La scelta di un metodo
risulta valida
se
sussistono determinate condizioni nei dati di base senza le quali lo
stesso metodo
potrebbe
portare a risultati distorti. Si suggerisce, almeno per quei rami che
lo
consentono,
di considerare come più affidabili i metodi che prendono a
riferimento i
dati di
base derivanti dall’esperienza storica, in particolare frequenze e
costi medi dei
sinistri.
Inoltre i metodi statistico-attuariali non devono essere applicati in
modo
meccanico
ma devono risultare coerenti con la formulazione di ipotesi di lavoro
ragionevoli
legate alla specifica professionalità attuariale e alla realtà
aziendale.
10)
Riserva di senescenza - portafoglio italiano (art.25, D.Lgs. n.
175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per l’esame del portafoglio
del ramo Malattia (o
comunque
delle riserve tecniche dello stesso ramo) deve verificare su quali
contratti,
in base
alle condizioni previste, esiste l’obbligo di costituzione della
riserva di
senescenza.
Al riguardo:
− l’Attuario
deve verificare la congruità delle tariffe applicate dalla
Compagnia e
accertare
sia le basi tecniche di riferimento per il calcolo delle riserve di
senescenza,
per le quali si utilizzano metodologie proprie del ramo Vita, sia le
opportune
valutazioni di ordine statistico-attuariale sull’evoluzione delle
frequenze
e dei
costi medi per età e sesso, considerando, ove necessario e
comunque
compatibilmente
con le informazioni disponibili, altri parametri quali, ad esempio,
tasso
tecnico di interesse, status dell’assicurato e nuove patologie che
possano
influenzare
il rischio;
− l’Attuario
deve stimare i futuri oneri per la Compagnia rispetto ai futuri
premi,
adottando
eventualmente basi tecniche del secondo ordine; in tal modo
l’Attuario
effettua
implicitamente una valutazione della riserva per rischi in corso;
− se nel
calcolo della riserva di senescenza di bilancio si adotta il metodo
dell’interpolazione
lineare completa delle riserve, il riporto di premio deve essere
calcolato
considerando l’importo di premio puro con l’aggiunta dei
caricamenti
non
deducibili ai sensi di legge. In tal caso il riporto di premio
rappresenta la
riserva
per frazioni di premio.
Quanto
suindicato vale nel caso in cui l’Attuario abbia ricevuto incarico
per la formazione
della
riserva di senescenza sia nel caso in cui abbia ricevuto incarico per
il controllo della
stessa
riserva.
11)
Copertura delle riserve tecniche (art.27, D.Lgs. n. 175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve
tecniche della
Compagnia
collabora per la realizzazione di strumenti di controllo che
assicurino il
rispetto
della normativa sugli investimenti a copertura delle riserve
tecniche, tenendo
conto
anche delle disposizioni in merito impartite dall’ISVAP.
12)
Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art.28,
D.Lgs. n.
175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve
tecniche della
Compagnia
deve informarsi circa i criteri adottati per la valutazione degli
attivi a
copertura
delle riserve, nonché sulle modalità di valutazione dei
rendimenti e dei valori
attribuiti
agli strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa
vigente e degli
specifici
provvedimenti ISVAP.
13)
Margine di solvibilità (artt.33, 35, 36, 37, 38, D.Lgs. n.
175/1995)
1.
L’Attuario, nel caso di richiesta da parte della Compagnia di
collaborazione per la
determinazione
del margine di solvibilità, controlla che l’ammontare minimo
dello
stesso
sia calcolato in conformità alle disposizioni di legge e che
le poste di natura
tecnica
a tal fine necessarie siano state determinate correttamente.
2.
L’Attuario che collabora per la determinazione del margine di
solvibilità può esprimere
pareri
in materia da trasmettere alla Compagnia.
14)
Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza (art.41,
D.Lgs. n.
175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la costruzione delle
tariffe della Compagnia
predispone
e sottoscrive una relazione tecnica sui criteri e sulle ipotesi posti
alla base
del
calcolo delle tariffe stesse; la relazione sarà conservata
presso la Compagnia.
2.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per il monitoraggio delle
tariffe della Compagnia
verifica
nel tempo le ipotesi adottate per il calcolo delle stesse,
confrontando le basi
tecniche
impiegate nel calcolo con quelle derivanti dall’esperienza diretta
della
Compagnia
e controllando che le tariffe praticate garantiscano il necessario
fabbisogno.
15)
Assicurazioni malattia in sostituzione di un regime legale di
previdenza sociale
(art.56,
D.Lgs. n. 175/1995)
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la costruzione delle
tariffe delle assicurazioni
malattia
della Compagnia, per le imprese che intendono assumere rischi ubicati
in altri
stati
membri nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o
integralmente la
copertura
sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale, deve far
riferimento
a tecniche di calcolo “analoghe a quelle dell’assicurazione
Vita”, tenendo
conto
delle frequenze di malattia e degli altri dati statistici pertinenti
forniti dall’ISVAP
e
pubblicati e trasmessi dalle autorità di controllo degli stati
membri interessati.
L’Attuario
deve poi comunicare all’ISVAP la base tecnica che intende
utilizzare per il
calcolo
dei premi relativi.
16)
Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni
1.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la verifica del conto
tecnico dei rami danni
della
Compagnia deve controllare i criteri utilizzati per l’eventuale
trasferimento di
quote
dell’utile degli investimenti dal conto non tecnico, tenendo conto
di quanto
previsto
dal Provvedimento ISVAP n. 1140-G dell’8 marzo 1999.
2.
L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il
controllo delle riserve
tecniche
della Compagnia deve determinare la natura e l’entità della
differenza, se
rilevante,
tra l’importo della riserva sinistri esistente all’inizio
dell’esercizio e gli
indennizzi
pagati durante l’esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi
precedenti,
nonché
l’importo della relativa riserva alla fine dell’esercizio.
Roma,
giugno 2001