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LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO DANNI
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REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI

E LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO CHE PRESTA ATTIVITÀ

LAVORATIVA PROFESSIONALE NELLE COMPAGNIE DI

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1) Premessa

1. Il presente documento contiene le Linee Guida cui l’Attuario che presta attività

lavorativa nelle Compagnie di Assicurazione Danni deve uniformarsi nello

svolgimento dell’attività professionale.

2. Esso definisce inoltre le regole applicative dei principi attuariali cui far riferimento

nel lavoro professionale svolto dall’Attuario presso le Compagnie Danni, fornendo nel

contempo un riferimento operativo e normativo.

3. L’attività assicurativa è stata regolamentata con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174

(Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla Vita),

con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia

di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita) e con il D.Lgs. 26

maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti

annuali e consolidati delle imprese di assicurazione). Mentre per il ramo Vita è stata

istituita la figura dell’Attuario Incaricato, per i rami Danni, nonostante i ricorrenti

richiami normativi a specificità della professione attuariale, non viene menzionata la

figura dell’Attuario.

4. Nei rami Danni si possono individuare almeno due profili di Attuario: l’Attuario

Incaricato (come nel ramo Vita), con funzioni anche di carattere pubblico, legate

soprattutto alle esigenze dell’autorità di controllo, e l’Attuario Interno, di supporto alle

attività industriali e alle decisioni aziendali. In assenza di un riconoscimento

normativo nei rami Danni delle predette due figure professionali, le indicazioni

contenute nel presente documento devono intendersi riferite all’Attuario chiamato a

svolgere attività professionale attuariale nelle Compagnie di Assicurazioni contro i

Danni, come dipendente o come consulente libero professionista.

2) Indicazioni di carattere generale

1. Per lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami Danni indicate nel presente

documento, l’Attuario deve richiedere le necessarie informazioni aziendali, ivi

comprese quelle riguardanti le iniziative della Compagnia per la quale svolge la

funzione attuariale stessa, relativamente alle operazioni di suo interesse. La

conoscenza della realtà aziendale è indispensabile per l’Attuario per individuare gli

strumenti più idonei allo svolgimento della propria attività.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami Danni indicate nel presente

documento, l’Attuario, per quanto di suo specifico interesse, deve richiedere alla

Compagnia per la quale svolge la funzione attuariale stessa copia delle comunicazioni

intercorse con l’ISVAP in adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La

Compagnia può avvalersi dell’Attuario nei suoi rapporti con l’ISVAP.

3. Per lo svolgimento di ciascuna delle funzioni attuariali indicate nel presente

documento, l’Attuario deve preliminarmente verificare l’insussistenza di

incompatibilità con eventuali altre sue attività lavorative.

3) Relazione tecnica allegata al programma di attività per la richiesta di

autorizzazione all’esercizio o per l’estensione ad altri rami (artt.14 e 15, D.Lgs. n.

175/1995)

1. L’Attuario che sottoscrive la relazione tecnica allegata al programma di attività di una

Compagnia per la richiesta di esercizio o di estensione dell’attività assicurativa ad altri

rami, deve esplicitare in essa i criteri in base ai quali è stato redatto il programma di

attività della Compagnia; in particolare la relazione tecnica deve precisare i seguenti

elementi fondamentali:

tipologia dei rischi da assicurare, con riferimento ai singoli rami di attività;

politica riassicurativa e descrizione della tipologia dei trattati da sottoscrivere;

stima dei flussi di entrata (ricavi) e di uscita (costi), con l’evidenziazione del

volume atteso dei premi e dei costi commerciali e di amministrazione;

ipotesi di rendimento degli investimenti;

situazione di tesoreria;

margine di solvibilità e patrimonio netto.

4) Vigilanza (art.21, D.Lgs. n. 175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per la rilevazione dei dati utili

per le verifiche ricomprese nell’ambito delle procedure di controllo interno collabora,

per gli aspetti di sua competenza, ai fini della vigilanza sull’andamento complessivo

della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento al

possesso di un adeguato margine di solvibilità e di un sufficiente livello di riserve

tecniche in relazione all’insieme dell’attività svolta.

2. L’Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per lo svolgimento di un

qualsiasi incarico specifico della sua professione, qualora le procedure amministrative

e contabili della Compagnia non gli consentano di espletare l’incarico affidatogli,

deve informare di ciò il Direttore Generale o gli organi amministrativi della

Compagnia, motivando le ragioni di tale impedimento.

5) Riserve tecniche relative al portafoglio italiano (art.23, D.Lgs. n. 175/1995) -

Riserve tecniche del lavoro diretto (art.31, D.Lgs. n. 173/1997)

1. L’art.31 del D.Lgs. n. 173/1997 deve intendersi riferito al solo lavoro diretto italiano

(art.23 del D.Lgs. n. 175/1995), in quanto il portafoglio estero è regolato dall’art.32

del D.Lgs. n. 175/1995.

2. L’Attuario può ricevere incarico dalla Compagnia per la formazione delle riserve

tecniche (determinazione analitica e/o stima valutativa) oppure per il controllo delle

stesse.

3. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della

Compagnia deve chiedere di poter disporre in via continuativa dei dati e delle

informazioni necessarie.

4. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della

Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e

sottoscrivere una relazione tecnica nella quale siano descritte le valutazioni effettuate

e le ipotesi adottate; in particolare dovranno essere evidenziati, tenendo conto di

quanto previsto dalle Circolari ISVAP n.360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28

marzo 2000:

i criteri di determinazione, ramo per ramo, della riserva per frazioni di premi e della

riserva per rischi in corso [v. successivo par. 8];

i criteri di determinazione delle riserve sinistri valutate a costo ultimo [v.

successivo par. 9] differenziati per ramo; per il ramo R.C.A., nel periodo transitorio

previsto dalla normativa, dovranno essere evidenziati i criteri di calcolo delle

riserve sinistri, con particolare riferimento ai tassi di interesse utilizzati per

l’attualizzazione;

criteri di determinazione della riserva di senescenza, tenendo conto anche delle basi

tecniche relative al sesso ed al tasso tecnico finanziario di interesse, specificando il

ricorso a basi tecniche del I o del II ordine;

criteri di determinazione delle riserve di compensazione;

criteri di determinazione di altre eventuali riserve tecniche (integrative, di

equilibrio, di partecipazione agli utili e ristorni, di perequazione etc.).

Inoltre la relazione tecnica deve:

riferire sui controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla loro

completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate;

specificare e motivare adeguatamente i presupposti tecnici delle riserve di

perequazione costituite volontariamente.

5. L’Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della

Compagnia, per poter esprimere un giudizio di sufficienza delle stesse, deve chiedere

di poter disporre in via continuativa dei dati e delle informazioni necessarie e, a

seconda delle specifiche riserve, deve svolgere anche in corso d’anno tutti gli

accertamenti necessari.

6. L’Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della

Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e

sottoscrivere una relazione tecnica nella quale sono descritte le valutazioni effettuate e

le ipotesi adottate. Inoltre la relazione tecnica deve:

riferire sugli eventuali controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla loro

completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate;

esprimere un giudizio di sufficienza sull’insieme delle riserve tecniche iscritte in

bilancio.

7. Qualora l’Attuario, che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della

Compagnia, riscontrasse una situazione di impedimento a formulare un giudizio sulla

sufficienza delle riserve stesse, deve informare per iscritto di ciò il Direttore Generale

e/o gli organi amministrativi della Compagnia.

8. In considerazione di quanto suddetto, l’Attuario, non dipendente dalla Compagnia,

che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve tecniche

della Compagnia stessa deve responsabilmente valutare che, a salvaguardia del

principio della continuità del controllo della Compagnia, gli impegni derivanti

dall’assunzione di tale incarico risultino compatibili con i propri impegni

professionali. Inoltre l’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle

riserve tecniche della Compagnia non può ricevere incarico per il controllo delle

stesse.

6) Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli

Stati terzi (art.32, D.Lgs. n. 175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve

tecniche della Compagnia deve accertare la natura e l’adeguatezza anche delle riserve

del lavoro estero.

7) Riserve tecniche del lavoro indiretto (art.39, D.Lgs. n. 173/1997)

1. L’Attuario che ha ricevuto l’incarico per la formazione o il controllo delle riserve

tecniche del lavoro indiretto della Compagnia deve verificare la natura e

l’adeguatezza di tali riserve. La fonte principale di tali riserve sono le

comunicazioni della Cedente. Tuttavia è fatto carico alla Compagnia

riassicuratrice di valutare la necessità di eventuali rettifiche o adeguamenti di

valore nel rispetto delle norme prescritte sulle varie riserve tecniche, tenuto anche

conto della esperienza storica sulla adeguatezza delle riserve comunicate dalla

Cedente.

8) Riserve premi (art.32, D.Lgs. n. 173/1997)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve premi della

Compagnia, deve:

- eseguire le necessarie verifiche delle procedure premi e di calcolo delle

riserve per frazione dei premi che in linea di principio devono essere

calcolate contratto per contratto con il metodo del pro rata temporis;

- si potrà procedere con metodo forfettario in casi eccezionali e solo se con

tale metodo il risultato approssima per eccesso (fino al due per cento, limite

imposto dall’Organo di Vigilanza) quello ottenibile con il metodo del pro

rata temporis. Si ha motivo di ritenere che, in tal caso, il valore della riserva

di riferimento, al posto del risultato della applicazione del pro rata temporis,

debba essere quello ottenuto con il metodo dei ventiquattresimi o simili,

così come verificabile con la distribuzione dei premi prodotti da fornire

all’ISVAP;

- applicare per rami specifici le previste integrazioni delle riserve premi cosi

come previste da leggi, decreti e disposizioni dell’ISVAP;

- ripercorrere ed applicare le disposizioni di cui alla Circolare ISVAP n. 360

D del 21 gennaio 1999 e successive integrazioni con riferimento alle

riserve per frazioni di premio, nonché quanto previsto dalla Circolare

ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000;

- stimare le riserve per rischi in corso.

2. La riserva per rischi in corso è costituita dall’importo da accantonare a copertura dei

rischi incombenti sull’impresa alla fine dell’esercizio, per far fronte a tutti gli

indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data,

nella misura in cui l’importo superi quello ottenuto sommando alla riserva per frazioni

di premi i ratei di annualità di premi a scadenza nell’esercizio successivo.

3. Le valutazioni delle riserve per rischi in corso vanno effettuate e documentate, in ogni

caso (siano o no da costituire) ramo per ramo, verificando l’eventuale opportunità di

valutarle anche separatamente per particolari categorie di rischi (come detto dalla

Circolare 360-D) in quei casi in cui si possano ritenere estranee alla mutualità di ramo.

4. L’Attuario che ha ricevuto l’incarico per la valutazione della riserva per rischi in corso

della Compagnia deve definire i criteri di valutazione di tale riserva, con particolare

riferimento ai metodi adottati per la stima degli effetti della stagionalità dei rischi e

della insufficienza dei premi, tenuto conto anche dei ratei di premio a scadere. Al

riguardo valgono le disposizioni di cui alla già citata Circolare ISVAP n.360-D, in

particolare per quanto attiene agli elementi di previsione del costo dei sinistri a cui si

riferiscono le riserve per frazioni di premi e i ratei a scadere. Qualora, come previsto,

per la stima si faccia riferimento al rapporto sinistri a premi di esercizio questo dovrà

essere proiettato per tenere in debito conto l’evoluzione delle frequenze e dei costi

medi dei sinistri riferibili alle riserve e ai ratei a scadere nonché i correttivi da

apportare ai premi in relazione alla evoluzione delle tariffe. Per le stime sarà

necessario approntare documentazione e statistiche simili a quelle già incluse, a tale

scopo, nella modulistica di vigilanza.

5. L’Attuario che ha ricevuto l’incarico per il controllo delle riserve premi della

Compagnia, deve stabilire la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:

- verificare la coerenza della riserva con i corrispondenti premi;

- se il calcolo della riserva premi è eseguito con metodo pro rata temporis, verificare la

procedura di calcolo; al riguardo devono essere dedotte soltanto le provvigioni di

acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente

imputabili;

- se il calcolo della riserva premi è eseguito con metodo forfetario, accertare le

condizioni per le quali l’applicazione è consentita;

- verificare la correttezza del calcolo per premi di breve durata e controllare eventuali

concentrazioni di scadenze, frazionamenti dei premi e registrazioni per sottoscrizioni;

- verificare la corretta applicazione delle norme vigenti, ivi comprese le disposizioni

impartite dall’ISVAP, relative all’integrazione delle riserve per frazione di premi per

alcuni specifici rami;

- verificare la documentazione dimostrativa, per ciascun ramo o categorie di rischi, della

necessità o meno di costituire la riserva per rischi in corso;

- verificare che siano state rispettate tutte le disposizioni previste dalla Circolare ISVAP

n. 360-D del 21 gennaio 1999 e successive integrazioni in merito alle riserve premi,

nonché quanto previsto dalla Circolare ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000.

9) Riserve sinistri (art.33, D.Lgs. n. 173/1997)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve sinistri della

Compagnia deve definire i criteri di calcolo di tale riserva a costo ultimo secondo

prudenza. Tale valutazione va effettuata in base ad elementi obiettivi, quali

l’inventario e i parametri necessari per proiettare il costo dei sinistri all’epoca in cui

presumibilmente verranno liquidati. L’Attuario deve pertanto:

accertare la validità dell’inventario per anno di avvenimento dei sinistri, valutando

su base statistica (stagionalità dei sinistri e tempi di trasmissione delle denunce e

dei preventivi/riserve degli ispettori) i sinistri IBNR di cui dovrà tenere conto nella

stima delle riserve;

individuare le più appropriate metodologie da adottare per stimare i correttivi da

apportare alla base di riferimento costituita dall’inventario, affiancando a

quest’ultimo metodologie statistico-attuariali nell’ambito di un sistema misto o

multifase.

In tale attività l’Attuario dovrà attenersi a quanto in merito previsto dalle Circolari

ISVAP n. 360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.

Per la formazione delle riserve sinistri si raccomanda inoltre quanto segue:

l’Attuario deve ottenere le necessarie informazioni sulle classi di sinistri omogenei

per raggiungere l’obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a costo ultimo,

includendo in tale costo tutte le spese di liquidazione, delle quali dovrà comunque

essere fornita evidenza;

l’Attuario deve conoscere il processo di determinazione dell’inventario e adattare a

questo le proprie metodologie di stima; sarebbe opportuno proporre eventuali

modifiche alle procedure se queste dovessero risultare inadeguate a garantire i

risultati;

l’Attuario, se necessario, deve richiedere informazioni sul processo di liquidazione

e resocontazione dei sinistri, specie per quei movimenti (riaperture, chiusura senza

seguito etc.) che possono pregiudicare i risultati di qualsiasi metodo applicato per

la stima delle riserve, tenendo conto che anche la corretta tenuta dei registri, se non

posta sotto critica osservazione, non può garantire di per sé il necessario apporto

alle stime;

con esclusione dei rami Credito e Cauzioni e limitatamente alla generazione

dell’anno di bilancio, è consentito stimare il costo ultimo mediante il criterio del

costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi;

per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio

l’Attuario deve rispettare le disposizioni impartite con provvedimento dell’ISVAP

n. 1057-G del 4 dicembre 1998;

gli indennizzi in forma di rendita devono essere appostati a riserva utilizzando le

basi tecniche e le metodologie in uso per l’assicurazione sulla Vita;

è vietata qualsiasi deduzione o sconto, fatte salve le deroghe previste dalla

normativa, in particolare nel ramo R.C.A. per il periodo transitorio;

l’Attuario deve applicare correttamente le norme vigenti, ivi comprese le

disposizioni impartite dall’ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri per

specifici rami o rischi.

2. L’Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve sinistri della

Compagnia deve stabilire la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:

controllare i criteri di calcolo utilizzati per la valutazione di tale riserva a costo

ultimo;

ottenere le necessarie informazioni sulle classi di sinistri omogenei per raggiungere

l’obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a costo ultimo, includendo in tale

costo tutte le spese di liquidazione, delle quali dovrà comunque essere fornita

evidenza;

conoscere il processo di determinazione dell’inventario; sarebbe opportuno

proporre eventuali modifiche alle procedure se queste dovessero risultare

inadeguate a garantire i risultati;

richiedere informazioni sul processo di liquidazione e resocontazione dei sinistri,

specie per quei movimenti (riaperture, chiusura senza seguito etc.) che possono

pregiudicare i risultati di qualsiasi metodo applicato per la stima delle riserve;

verificare, per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura

dell’esercizio, che siano state rispettate le disposizioni impartite con

provvedimento dell’ISVAP n. 1057-G del 4 dicembre 1998;

verificare che gli indennizzi in forma di rendita siano stati appostati a riserva

utilizzando le basi tecniche e le metodologie in uso per l’assicurazione sulla Vita;

verificare che siano state correttamente applicate le norme vigenti, ivi comprese le

disposizioni impartite dall’ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri per

specifici rami o rischi;

verificare che siano state rispettate le disposizioni previste dalla Circolare ISVAP

n. 360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.

3. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve

sinistri della Compagnia, deve tener presente che qualsiasi metodologia di tipo

statistico-attuariale venga utilizzata per la valutazione della riserva sinistri, questa non

potrà mai fornire un valore puntuale della stessa. La scelta di un metodo risulta valida

se sussistono determinate condizioni nei dati di base senza le quali lo stesso metodo

potrebbe portare a risultati distorti. Si suggerisce, almeno per quei rami che lo

consentono, di considerare come più affidabili i metodi che prendono a riferimento i

dati di base derivanti dall’esperienza storica, in particolare frequenze e costi medi dei

sinistri. Inoltre i metodi statistico-attuariali non devono essere applicati in modo

meccanico ma devono risultare coerenti con la formulazione di ipotesi di lavoro

ragionevoli legate alla specifica professionalità attuariale e alla realtà aziendale.

10) Riserva di senescenza - portafoglio italiano (art.25, D.Lgs. n. 175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per l’esame del portafoglio del ramo Malattia (o

comunque delle riserve tecniche dello stesso ramo) deve verificare su quali contratti,

in base alle condizioni previste, esiste l’obbligo di costituzione della riserva di

senescenza. Al riguardo:

l’Attuario deve verificare la congruità delle tariffe applicate dalla Compagnia e

accertare sia le basi tecniche di riferimento per il calcolo delle riserve di

senescenza, per le quali si utilizzano metodologie proprie del ramo Vita, sia le

opportune valutazioni di ordine statistico-attuariale sull’evoluzione delle frequenze

e dei costi medi per età e sesso, considerando, ove necessario e comunque

compatibilmente con le informazioni disponibili, altri parametri quali, ad esempio,

tasso tecnico di interesse, status dell’assicurato e nuove patologie che possano

influenzare il rischio;

l’Attuario deve stimare i futuri oneri per la Compagnia rispetto ai futuri premi,

adottando eventualmente basi tecniche del secondo ordine; in tal modo l’Attuario

effettua implicitamente una valutazione della riserva per rischi in corso;

se nel calcolo della riserva di senescenza di bilancio si adotta il metodo

dell’interpolazione lineare completa delle riserve, il riporto di premio deve essere

calcolato considerando l’importo di premio puro con l’aggiunta dei caricamenti

non deducibili ai sensi di legge. In tal caso il riporto di premio rappresenta la

riserva per frazioni di premio.

Quanto suindicato vale nel caso in cui l’Attuario abbia ricevuto incarico per la formazione

della riserva di senescenza sia nel caso in cui abbia ricevuto incarico per il controllo della

stessa riserva.

11) Copertura delle riserve tecniche (art.27, D.Lgs. n. 175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della

Compagnia collabora per la realizzazione di strumenti di controllo che assicurino il

rispetto della normativa sugli investimenti a copertura delle riserve tecniche, tenendo

conto anche delle disposizioni in merito impartite dall’ISVAP.

12) Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art.28, D.Lgs. n.

175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della

Compagnia deve informarsi circa i criteri adottati per la valutazione degli attivi a

copertura delle riserve, nonché sulle modalità di valutazione dei rendimenti e dei valori

attribuiti agli strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa vigente e degli

specifici provvedimenti ISVAP.

13) Margine di solvibilità (artt.33, 35, 36, 37, 38, D.Lgs. n. 175/1995)

1. L’Attuario, nel caso di richiesta da parte della Compagnia di collaborazione per la

determinazione del margine di solvibilità, controlla che l’ammontare minimo dello

stesso sia calcolato in conformità alle disposizioni di legge e che le poste di natura

tecnica a tal fine necessarie siano state determinate correttamente.

2. L’Attuario che collabora per la determinazione del margine di solvibilità può esprimere

pareri in materia da trasmettere alla Compagnia.

14) Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza (art.41, D.Lgs. n.

175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la costruzione delle tariffe della Compagnia

predispone e sottoscrive una relazione tecnica sui criteri e sulle ipotesi posti alla base

del calcolo delle tariffe stesse; la relazione sarà conservata presso la Compagnia.

2. L’Attuario che ha ricevuto incarico per il monitoraggio delle tariffe della Compagnia

verifica nel tempo le ipotesi adottate per il calcolo delle stesse, confrontando le basi

tecniche impiegate nel calcolo con quelle derivanti dall’esperienza diretta della

Compagnia e controllando che le tariffe praticate garantiscano il necessario fabbisogno.

15) Assicurazioni malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

(art.56, D.Lgs. n. 175/1995)

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la costruzione delle tariffe delle assicurazioni

malattia della Compagnia, per le imprese che intendono assumere rischi ubicati in altri

stati membri nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la

copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale, deve far

riferimento a tecniche di calcolo “analoghe a quelle dell’assicurazione Vita”, tenendo

conto delle frequenze di malattia e degli altri dati statistici pertinenti forniti dall’ISVAP

e pubblicati e trasmessi dalle autorità di controllo degli stati membri interessati.

L’Attuario deve poi comunicare all’ISVAP la base tecnica che intende utilizzare per il

calcolo dei premi relativi.

16) Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni

1. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la verifica del conto tecnico dei rami danni

della Compagnia deve controllare i criteri utilizzati per l’eventuale trasferimento di

quote dell’utile degli investimenti dal conto non tecnico, tenendo conto di quanto

previsto dal Provvedimento ISVAP n. 1140-G dell’8 marzo 1999.

2. L’Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve

tecniche della Compagnia deve determinare la natura e l’entità della differenza, se

rilevante, tra l’importo della riserva sinistri esistente all’inizio dell’esercizio e gli

indennizzi pagati durante l’esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti,

nonché l’importo della relativa riserva alla fine dell’esercizio.

Roma, giugno 2001

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