LINEE GUIDA PER LE
VALUTAZIONI ATTUARIALI RELATIVE
A FONDI DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ()
Generalità e definizioni
Il D. Lgs. n. 252/2005 [“Disciplina
delle forme pensionistiche complementari”](),
emanato sulla scorta della legge n. 243/2004 (legge delega) con l’obiettivo di
favorire il decollo della previdenza complementare, ha introdotto importanti
cambiamenti finalizzati all’incentivazione delle adesioni e in materia di
governance e di vigilanza.
In particolare, tra le misure
finalizzate all’incentivazione si ricorda il conferimento facoltativo (anche
tacito) del TFR, l’incremento degli incentivi fiscali per gli aderenti,
l’equiparazione delle forme pensionistiche, le misure compensative per le
imprese e l’ampliamento delle fonti istitutive.
In relazione al rinnovato quadro
normativo, l’Ordine ha ritenuto necessario aggiornare le precedenti linee guida
sulle valutazioni attuariali relative ai Fondi di previdenza complementare.
Tenuto conto che tali valutazioni
assumono diversa rilevanza a seconda che si tratti di Fondi a “prestazione
definita” o a “contribuzione definita”, le presenti linee guida, come già le
precedenti, sono state elaborate articolandone i contenuti in due distinte
Sezioni (A e B), con riferimento, appunto, alla tipologia delle prestazioni
erogate dai Fondi stessi. Nel seguito, per completezza, si fornisce una breve
descrizione di dette tipologie.
In conformità alla vigente disciplina
legislativa, sono da considerare a “contribuzione definita”, in linea generale,
tutti i sistemi previdenziali nei quali l’entità del trattamento pensionistico
sia commisurata al montante dei contributi versati dall’iscritto o in favore
dell’iscritto nel corso della sua partecipazione al Fondo (principio di
corrispettività, a livello individuale, tra contributi e prestazioni, peraltro
talvolta temperato, ad esempio, dalla previsione di misure integrative dei
montanti contributivi nei casi di inabilità/invalidità e premorienza).
I criteri generali che presiedono
al funzionamento tecnico di tali forme sono riconducibili alle disposizioni
della legge n. 335/1995 (art. 1, commi 6 e segg.), anche se quest’ultima
delinea il cosiddetto “sistema contributivo”()
con riferimento ai soli regimi di previdenza obbligatoria, i quali per molti
aspetti presentano una loro specifica regolamentazione che raramente trova
applicazione nelle forme complementari (capitalizzazione, talvolta simulata,
dei conti individuali secondo le variazioni del PIL, coefficienti di
trasformazione dei montanti in pensioni indistinti per sesso e per tipologia di
prestazione, etc.).
Per converso, sembrerebbe quindi
naturale considerare a “prestazione definita” tutte le altre forme complementari
non riconducibili nell’ambito di quelle a “contribuzione definita” come sopra
individuate. Ciò nonostante, il legislatore ha espressamente indicato tra le
forme a prestazione definita solo quelle “volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello
del trattamento pensionistico obbligatorio” (art. 2, comma 2, lettera b e
art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005), non ricomprendendo quindi forme
aggiuntive o integrative che, pur garantendo prestazioni definite, non
collegano queste né al reddito/retribuzione né al trattamento
dell’assicurazione obbligatoria.
A completamento di quanto sopra
indicato, si segnala la distinzione tra piani a contribuzione definita e piani
a prestazione definita effettuata nei principi contabili internazionali (cfr.
Nota 1): in via generale, nei piani a contribuzione definita l’impresa paga
contributi fissi prestabiliti e non ha un’obbligazione reale o implicita a
pagare ulteriori contributi, cosicché il rischio attuariale (prestazioni
inferiori a quelle attese) e il rischio d’investimento (attività investite
insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sull’iscritto, mentre
nei piani a prestazione definita il rischio attuariale e il rischio
d’investimento ricadono generalmente sull’impresa o sull’eventuale altro
soggetto garante.
I suddetti regimi – quello a
prestazione definita e quello a contribuzione definita – possono comunque
coesistere nello stesso Fondo: ciò si verifica nel caso in cui quest’ultimo,
già a prestazione definita, sia stato assoggettato ad un processo di graduale
trasformazione in Fondo a contribuzione definita con il criterio pro quota (analogamente
a quanto avvenuto nell’assicurazione generale obbligatoria a seguito della
legge n. 335/1995), ovvero sia stato ristrutturato in due sezioni, una a
prestazione definita per i “vecchi iscritti” e l’altra a contribuzione definita
per gli iscritti in data successiva al 27 aprile 1993.
Al riguardo si ricorda che ai sensi
dell’art. 2 del D. Lgs. n. 252/2005 i regimi a “prestazione definita” sono
consentiti esclusivamente per:
-
i “vecchi iscritti” ai “vecchi Fondi” relativi a lavoratori
dipendenti;
-
gli iscritti “vecchi” e “nuovi” ai Fondi relativi a lavoratori
autonomi o liberi professionisti, dove per “vecchi Fondi” si intendono le forme
previdenziali già costituite prima dell’entrata in vigore della legge n.
421/1992 (15 novembre 1992) e per “vecchi iscritti” i partecipanti già iscritti
a tali Fondi alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 (28 aprile
1993).
Nell’Allegato A sono indicati i
principali siti di interesse per le valutazioni di cui al presente documento.
SEZIONE A - FONDI A
PRESTAZIONE DEFINITA
Tipologia delle valutazioni
attuariali
Nell’ambito dei Fondi a
“prestazione definita” le principali valutazioni di competenza dell’Attuario
sono:
- la compilazione del bilancio
tecnico, la previsione dei flussi annui delle entrate e delle uscite e
analisi di sensitività (stress-testing);
- la costruzione di tavole per
riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali;
- le valutazioni relative a
varianti normative (naturalmente, quando queste richiedono l’elaborazione
di bilanci tecnici, si ricade nel punto 1);
- l’analisi degli impegni assunti
e dei flussi di passività per fornire indicazioni utili alle scelte
d’investimento e ad un più efficiente ALM -Asset Liability Management.
1.
Bilanci tecnici
La redazione di un bilancio
tecnico, generalmente finalizzato alla individuazione delle condizioni di equilibrio
del Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la prestazione
attuariale più impegnativa.
Iter procedurale
Le valutazioni richieste dal
bilancio tecnico necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi
operativi:
-
predisposizione del piano di lavoro, definizione delle
metodologie e dei programmi di calcolo;
-
raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
-
definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica,
economica e finanziaria;
-
elaborazione delle previsioni;
-
analisi dei risultati;
-
analisi di sensitività (stress-testing);
-
relazione conclusiva.
Metodologie di calcolo
In tutti i casi di “vecchi Fondi”
per lavoratori dipendenti sussiste, come detto, il divieto di estendere il sistema
a “prestazione definita” ai nuovi iscritti: ciò impone all’Attuario di
impostare le valutazioni a “gruppo chiuso”, adottando il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione completa con riferimento ad un arco
temporale esteso a quanto necessario perché si estingua ogni obbligazione del
Fondo nei confronti dei partecipanti e dei loro superstiti.
Nel caso invece di Fondi per
lavoratori autonomi o professionisti, in assenza di specifiche disposizioni che
prevedano la cessazione del Fondo o ne limitino l‘operatività ad un gruppo
chiuso di assicurati, si potrà presumere, in via ordinaria, l’ingresso nel
Fondo di futuri iscritti (valutazioni a “gruppo aperto”).
Si raccomanda, comunque,
l’utilizzo di metodologie che permettano l’esposizione dei risultati sia in
forma sintetica – ossia attraverso il confronto tra le voci attive (patrimonio
iniziale e future entrate contributive) e passive (oneri maturati e latenti)
della gestione, espresse in termini di valori attuali medi alla data del
bilancio tecnico, secondo lo schema di seguito prospettato -che analitica,
evidenziando, per ogni singolo anno del periodo di valutazione, le principali
voci del conto economico e l’andamento del patrimonio netto (proiezioni di
indubbia utilità ai fini di una corretta programmazione degli investimenti,
come anche del controllo della liquidità e del livello di copertura delle
riserve).
SCHEMA
DI BILANCIO TECNICO PER UN FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA
|
A
t t i v i t à
|
P a s s i v i t à
|
|
Patrimonio netto
|
Valore attuale medio delle pensioni in pagamento ()
|
|
|
|
|
Valore attuale medio dei contributi dei:
|
Valore attuale medio delle future prestazioni di:
|
|
-
iscritti alla data del bilancio tecnico
-
futuri iscritti
|
-
iscritti alla data del bilancio tecnico
-
futuri iscritti
|
|
|
Valore attuale delle spese di amministrazione
|
|
|
|
|
Totale attività
|
Totale passività
|
|
Disavanzo tecnico
|
Avanzo tecnico
|
|
Totale a pareggio
|
Totale a pareggio
|
Le basi demografiche
Per la scelta delle basi tecniche
di natura demografica (previsioni sui nuovi ingressi, ove previsti; probabilità
di eliminazione per le diverse possibili cause; passaggi di categoria;
probabilità di aver famiglia e relativa composizione media, etc.), si sottolinea
l’opportunità di far riferimento alle esperienze proprie della collettività cui
si rivolgono le valutazioni. Qualora tali esperienze non siano disponibili o
risultino scarsamente significative, sarà giustificato l’uso o l’adattamento di
osservazioni condotte nell’ambito di altre popolazioni comunque in qualche modo
assimilabili a quella oggetto di valutazione.
Occorre comunque tener presente
che qualora il Fondo oggetto di valutazione ricorra allo strumento assicurativo
per garantire specifiche coperture, è opportuno verificare la coerenza delle
basi demografiche adottate con quelle utilizzate dalla Compagnia per la
copertura del rischio assicurato.
Particolare attenzione e prudenza
andranno poi poste nella scelta e nell’aggiornamento delle tavole di mortalità
riferite ai pensionati, allo scopo di limitare, nel caso di significativi
scostamenti nel tempo delle frequenze di eliminazione effettive rispetto a
quelle teoriche (in particolare se le prime dovessero risultare costantemente e
significativamente inferiori alle seconde – rischio di longevità), il
verificarsi di disavanzi di gestione che andrebbero a ricadere sulle ultime
generazioni di iscritti.
Si sottolinea pertanto
l’opportunità di fare ricorso a tavole di mortalità “proiettate”, specie
qualora non sia prevista la copertura assicurativa del rischio di
sottomortalità.
A tal fine si raccomanda di
procedere a scelte oculate che tengano conto delle specificità del collettivo
assicurato e della tipologia di adesione, senza necessariamente far ricorso
alle tavole di più comune utilizzo nel mercato delle assicurazioni di rendita
vitalizia. L’adesione a queste ultime avviene di norma su base individuale e
volontaria, quindi le imprese di assicurazione ne debbono tener conto tramite
l’antiselezione. Con l’iscrizione ad un Fondo pensione ad adesione collettiva,
invece, la generalità degli iscritti si impegna al rispetto di norme statutarie
e/o regolamentari che hanno generalmente il solo scopo di disciplinare il
diritto e la misura dei trattamenti pensionistici in maniera uniforme e
pertanto possono generare fenomeni di autoselezione limitati ad un livello poco
significativo.
Viene comunque lasciata al
professionista la scelta del criterio di proiezione dei tassi di mortalità.
Per quanto riguarda la previsione
di eventuali futuri ingressi nel Fondo, occorrerà tener conto delle prospettive
di sviluppo della collettività dei professionisti o dei lavoratori autonomi in
esame, facendo anche riferimento a iscrizioni/cancellazioni desumibili da archivi,
albi, elenchi etc. oltre che, naturalmente, alle tendenziali linee evolutive
delle forze di lavoro del settore interessato e, più in generale, della
popolazione attiva (tasso di occupazione()).
Fermo restando l’impegno ad effettuare la suddetta previsione sulla base di
dati affidabili, in mancanza di significativi elementi di giudizio (per
irregolarità dei dati o altre problematiche strutturali), si potrà assumere
l’ipotesi di futura invarianza numerica e compositiva della collettività
censita alla data di valutazione.
Le basi
economico-finanziarie
Grande attenzione andrà posta anche nella scelta delle basi
tecniche economiche e finanziarie relative allo sviluppo delle retribuzioni o
dei redditi, all’andamento dell’inflazione, alla dinamica delle pensioni
(comprese quelle del regime previdenziale di base, che influenzano gli oneri
del Fondo quanto meno nel caso in cui sia prevista la perequazione automatica
delle prestazioni), al tasso di rendimento delle disponibilità patrimoniali, al
tasso di variazione del PIL, etc.; le relative assunzioni dovranno comunque
definire un sistema di ipotesi evolutive prudenziale, coerente e, allo stato,
plausibile.
Per quanto riguarda gli sviluppi
delle retribuzioni (o dei redditi da lavoro autonomo), giova ricordare che essi
dipendono sia da fattori di carattere generale, riconducibili alla naturale
dinamica del quadro politico, sociale ed economico, sia da vicende individuali
(per i lavoratori dipendenti: promozioni a gradi, qualifiche e categorie
superiori; per i lavoratori autonomi allargamento ovvero contrazione della
sfera di attività professionale); queste ultime danno luogo, distintamente per
categoria o gruppo omogeneo di partecipanti ed eventualmente per sesso, a
“linee” evolutive (medie) in funzione dell’anzianità lavorativa e/o dell’età.
Generalmente, com’è noto, dette “linee” vengono desunte dai valori retributivi
o reddituali rilevati alla data della valutazione, previa classificazione,
perequazione e interpolazione degli stessi; ma sarà anche opportuno fare
riferimento, quando possibile, alle serie storiche disponibili e, per i
lavoratori dipendenti, alle previsioni contrattuali.
La scelta delle “linee” dovrà
essere comunque confortata da test che comprovino l’aderenza delle stesse ai
dati retributivi o reddituali rilevati.
Riguardo al tasso di
rivalutazione dei redditi e delle retribuzioni per effetto della variazione del
quadro economico (per le retribuzioni, in particolare, per effetto dei rinnovi
contrattuali), tale ipotesi va raccordata con l’ipotesi relativa al fenomeno
inflativo o, per i dipendenti, alle previsioni (se esistenti) dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro; in merito si raccomanda un controllo di
plausibilità del tasso finale di incremento medio del reddito o delle
retribuzioni della collettività oggetto di valutazione (dovuto alle ipotesi
adottate sull’andamento numerico del collettivo, sull’ammontare dei redditi o
delle retribuzioni degli eventuali nuovi ingressi e dei promossi e sulla
dinamica delle retribuzioni o dei redditi connessa alla carriera e alla
variazione del costo della vita)().
Per le grandezze macro-economiche (tasso di inflazione, tasso di
variazione del PIL, etc.) si dovrà fare riferimento a dati ufficiali consuntivi
o di previsione elaborati dal Governo; al riguardo si può far riferimento, in
analogia con quanto previsto dalla Conferenza dei Servizi tra Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze
per l’individuazione di parametri per la redazione dei bilanci tecnici degli
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, al documento della
Ragioneria Generale dello Stato: “Le tendenze di medio lungo-periodo del
sistema pensionistico e socio sanitario, previsioni elaborate con i modelli
della Ragioneria Generale dello Stato” (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Ultimi-doc/).
Per il breve periodo si ritiene necessario utilizzare il più recente documento
di finanza pubblica elaborato dal Governo (DPEF o RPP).
Particolare attenzione deve
essere riposta sui valori programmati del tasso di inflazione e di variazione
del PIL nel breve periodo contenuti nei documenti di finanza pubblica, in
quanto potrebbe rendersi necessaria una loro rettifica in funzione dei valori
tendenziali.
Per quanto concerne il tasso di
rendimento del patrimonio al netto degli oneri gestionali e fiscali,
quest’ultimo deve essere individuato sulla base del rendimento medio realizzato
nell’ultimo quinquennio, nonché di quanto previsto negli eventuali piani di
investimento del Fondo, programmati o già in atto.. Il livello del tasso di
rendimento non dovrebbe superare il tasso d’interesse adottato per la
proiezione del debito pubblico (fonte: http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dfp.psc.asp).
Qualsiasi scelta diversa da
quella indicata deve essere adeguatamente motivata dall’Attuario nell’ambito
della relazione tecnica.
Analisi di sensitività
(Stress test)
Nell’ambito della redazione dei
bilanci tecnici l’Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari
di basi demografiche o economico-finanziari anche estremi (stress-testing).
Si ritiene che le suddette valutazioni
possano, in determinati casi, costituire ulteriori ed utili elementi di
valutazione della tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative,
nonché allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali
interventi correttivi. A tal riguardo, l’Attuario che ritenesse opportuno
svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa
nella relazione conclusiva, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo
le criticità che tali elaborazioni dovessero evidenziare.
Relazione conclusiva
La relazione conclusiva sul
bilancio tecnico dovrà illustrare esaustivamente i seguenti elementi:
- le principali disposizioni di
legge e di Regolamento, come anche le normative secondarie (decreti
ministeriali attuativi, risoluzioni della COVIP, etc.), che hanno
rilevanza ai fini delle valutazioni;
- le caratteristiche anagrafiche,
assicurative ed economiche degli iscritti attivi, pensionati ed
eventualmente cessati con diritto a prestazione differita presenti alla
data di riferimento del bilancio tecnico;
- il regime finanziario di
gestione;
- la metodologia attuariale
utilizzata per le elaborazioni;
- le basi tecniche demografiche,
economiche e finanziarie adottate;
- i risultati in forma sintetica;
- la proiezione delle entrate e
delle uscite annue nonché la conseguente evoluzione del patrimonio in un
congruo arco temporale;
- le conclusioni che possono
trarsi dai risultati conseguiti.
In particolare, per quanto
riguarda l’illustrazione delle principali normative che interessano, dovranno
essere richiamate le disposizioni riguardanti:
-
i contributi, indicandone la misura alla data del bilancio (in
valore assoluto o in percentuale delle retribuzioni o dei redditi), le
eventuali regole di adeguamento nel tempo e, ove previste, le grandezze
economiche di riferimento (ad esempio, trattandosi di Fondo integrativo o
comunque collegato all’assicurazione di legge, le retribuzioni imponibili sia
ai fini del Fondo che di detta assicurazione);
-
i requisiti di accesso alle diverse prestazioni regolamentari;
-
i criteri di determinazione e (se previsti) di adeguamento delle
diverse tipologie di prestazioni: capitali, rendite, particolari erogazioni
accessorie (come gli assegni di famiglia) etc.;
-
le regole, ove esistenti, per gli impieghi patrimoniali;
-
l’attribuzione del rendimento netto delle attività patrimoniali.
L’Attuario che rilevi la non
conformità delle norme statutarie o regolamentari del Fondo alle disposizioni di
legge o alla normativa secondaria che possa incidere sui risultati del
bilancio, deve fare menzione di tale circostanza e valutare, ove possibile, gli
effetti economici di massima che la mancata conformità alle suddette
disposizioni può produrre sulle condizioni di equilibrio della gestione (il
controllo della conformità va fatto comunque prima di programmare le
valutazioni richieste dal bilancio tecnico e l’eventuale esito negativo della
verifica va segnalato subito ai responsabili del Fondo).
Particolare attenzione dovrà
essere rivolta alla descrizione del regime tecnico-finanziario sul quale si
fondano le valutazioni, verificando quanto eventualmente riportato nello
Statuto/Regolamento del Fondo, definendo gli oneri e gli impegni che vengono
presi in considerazione, l’arco temporale nel quale si estendono le proiezioni,
la specificità delle condizioni di equilibrio che ci si propone di individuare
ed ogni altra implicazione connessa all’impostazione adottata.
Qualora il Fondo sia gestito in
regime tecnico-finanziario diverso da quello della capitalizzazione completa,
l’Attuario non dovrà mancare di segnalare, nella relazione, le implicazioni
connesse a tale regime in ordine all’equilibrio della gestione.
Un apposito capitolo della
relazione (o di un eventuale allegato tecnico alla stessa, se si preferisce),
sarà dedicato alla descrizione dei metodi di valutazione adottati.
Nel fornire le dovute
precisazioni sulle basi tecniche demografiche adottate, si avrà cura di
indicare se esse sono state costruite ad hoc sulla base di statistiche
relative alla popolazione degli iscritti oggetto di valutazione, ovvero se sono
state desunte da altre esperienze; in ogni caso le determinazioni assunte
saranno riportate nella relazione (o nell’allegato tecnico), unitamente
all’illustrazione degli eventuali criteri di rettifica e adattamento di dati
esterni.
Naturalmente, anche la scelta
delle basi tecniche economico-finanziarie andrà adeguatamente motivata nella
relazione, tenendo presente quanto già detto precedentemente.
L’esposizione dei risultati in
forma sintetica sarà accompagnata da una nota di commento redatta in forma tale
da consentire, anche a chi non abbia confidenza con le tecniche di valutazione
attuariale, una agevole interpretazione dei dati ed un corretto apprezzamento
della situazione tecnico-finanziaria del Fondo.
Lo schema di bilancio tecnico
riportato poco sopra fa riferimento ad un Fondo a prestazione definita gestito
in regime finanziario di capitalizzazione piena, con gestione diretta delle
rendite, aperto a nuove iscrizioni, che, con gli opportuni adattamenti, può
costituire un utile riferimento per l’esposizione sintetica dei risultati anche
per altre fattispecie di elaborazioni attuariali.
Per offrire al gestore più
analitici elementi valutativi, utili sia ai fini di una migliore comprensione
dei risultati conseguiti, sia ai fini gestionali (piani di investimento etc.),
dovranno poi essere fornite le proiezioni per anno di gestione, estese ad
almeno 30 anni()
(o più, qualora sia ragionevole presumere che determinate normative esplichino
i loro effetti solo nel lungo periodo), della popolazione assicurata e
pensionata nonché delle entrate contributive, delle uscite per prestazioni e
del patrimonio disponibile a fine esercizio().
Tale documentazione potrà peraltro essere omessa in caso di valutazioni
relative a piccoli gruppi di soli pensionati o quando si tratti di Fondi
interni senza patrimonio di destinazione.
Nel redigere la relazione, si
raccomanda di limitare all’essenziale l’uso di termini tecnici, sul significato
dei quali occorre in ogni caso fare chiarezza.
2.
La costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di
posizioni previdenziali
Dette valutazioni possono avere
un duplice scopo:
-
determinare l’importo da versare da parte di un iscritto per
ottenere il riconoscimento, ai fini del diritto e/o della misura del
trattamento, di periodi privi di copertura contributiva ma che la normativa
interna consente di riscattare (servizio militare, corsi di studio, periodi di
aspettativa per maternità etc.);
-
determinare il valore della “posizione previdenziale” individuale
allo scopo di consentirne la liquidazione o il trasferimento ad altra forma
previdenziale.
Al riguardo si richiama
l’attenzione sulla complessità e delicatezza di tali valutazioni, che possono
anche significativamente influenzare l’equilibrio tecnico della gestione e/o
incidere su un’equa attribuzione delle disponibilità patrimoniali del Fondo.
Di norma è bene utilizzare le stesse
basi tecniche adottate ai fini dell’ultimo bilancio attuariale; qualora tali
basi risultassero superate, la costruzione delle tabelle deve essere preceduta
da un opportuno aggiornamento di dette basi e valgono, al riguardo, le
indicazioni illustrate in merito al bilancio tecnico.
Anche per le valutazioni in
parola, occorre che sia redatta un‘apposita relazione contenente almeno i
seguenti elementi:
-
l’illustrazione delle principali norme interne del Fondo che
hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
-
le eventuali semplificazioni adottate nella costruzione delle
tabelle, che dovranno essere di agevole uso (tabelle eccessivamente numerose e
complesse costituirebbero un’inutile complicazione e giustificherebbero quindi
l’adozione diretta di formule attuariali caricate su un elaboratore);
-
la metodologia di calcolo utilizzata;
-
le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
-
chiare ed esaustive istruzioni sull’uso delle tabelle, con
esemplificazioni numeriche relative alle diverse fattispecie cui fanno
riferimento le tabelle stesse.
3.
Valutazioni relative a varianti normative
Si tratta di valutazioni che
riguardano l’impatto sulle condizioni di equilibrio del Fondo di:
-
innovazioni normative esterne al Fondo che possono richiedere
modifiche del Regolamento del Fondo stesso o comunque incidere, positivamente o
negativamente, sulle prospettive di sviluppo della gestione;
-
modifiche del Regolamento del Fondo per decisione autonoma degli
organi amministrativi dello stesso.
In ogni caso si tratta, in linea
di massima, di confrontare le risultanze di bilanci tecnici redatti nel quadro
normativo preesistente ed in quello modificato.
Per le linee da seguire, si può
fare quindi riferimento a quanto già indicato in tema di bilancio tecnico, con
la ovvia raccomandazione di fornire nella Relazione, in termini esaustivi, una
chiara illustrazione dei due contesti normativi a confronto e di sviluppare le
valutazioni nelle medesime ipotesi e basi tecniche.
Nel caso di modifiche deliberate
o progettate dagli organi del Fondo, è necessario inoltre verificare
preventivamente la coerenza delle stesse con le norme di legge vigenti in
materia.
Tenuto conto che tale verifica
investe anche competenze di tipo legale e fiscale, è opportuno che l’Attuario
si avvalga della collaborazione di altri professionisti, quando a ciò non abbia
già provveduto il committente.
4.
Analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività
Si tratta di valutazioni che
riguardano la stima delle passività e degli impegni del Fondo soprattutto
nell’ottica della proiezione delle dinamiche dei cash-flow.
Dal punto di vista metodologico,
l’approccio è del tutto riconducibile ai processi individuati per la
predisposizione dei bilanci tecnici, dove magari le fasi di analisi di
sensitività (stress test), al caso anche stocastiche, potrebbero rivestire un
peso maggiore.
Le risultanze di cui sopra –
stima degli impegni futuri del fondo e dei flussi attesi di passività – sono
evidenziate a parte con lo scopo di fornire alle funzioni preposte alla scelta
degli investimenti e all’asset management (area finanza) indicazioni utili per
una gestione più efficiente del portafoglio, che tenga conto anche delle
passività da coprire tempo per tempo. A sua volta l’area finanza potrebbe
fornire all’Attuario dei tassi di rendimento attesi aggiornati per “correggere”
le proiezioni delle passività, attivando un utile processo di looping che
ovviamente migliora l’attendibilità dei risultati.
SEZIONE B – FONDI A
CONTRIBUZIONE DEFINITA
Così come
nell’ambito dei regimi a “prestazione definita” si individuano forme
strutturalmente diverse, anche nei regimi a “contribuzione definita” coesistono
diverse tipologie gestionali che hanno però tutte in comune, come già si è
avuto modo di precisare, il criterio di determinazione delle prestazioni.
Il D. Lgs. n.
252/2005 stabilisce che per i lavoratori dipendenti “nuovi iscritti” le forme
pensionistiche complementari a “contribuzione definita” sono tecnicamente
gestite, almeno nella fase di accantonamento (e quindi di formazione dei
montanti contributivi), in regime di capitalizzazione individuale: la
prestazione periodica è funzione del capitale accumulato nei conti individuali
dei singoli partecipanti e di coefficienti attuariali di conversione del
capitale stesso in rendita (solo nella previdenza obbligatoria e in alcuni
fondi cosiddetti preesistenti il regime della “contribuzione definita” può
coesistere con il sistema tecnico-finanziario di gestione della ripartizione).
In
particolare si possono distinguere:
- regimi nei
quali ai fini della determinazione delle prestazioni vengono applicati
coefficienti di conversione “generali”, ossia stabiliti prescindendo in
parte o totalmente dalle caratteristiche demografiche dei singoli
beneficiari (età, sesso, condizione familiare etc.); in tali regimi si
rileva pertanto un più o meno significativo grado di solidarietà tra gli
iscritti. Questo può accadere, con riferimento alla previdenza
complementare, solo nei fondi cosiddetti preesistenti;
- regimi nei
quali la prestazione è funzione del montante accumulato e delle specifiche
connotazioni demografiche dell’iscritto; si tratta quindi di regimi di
tipo prettamente “assicurativo”, dove vale il principio di mutualità ma è
esclusa ogni forma di solidarietà.
In ogni caso,
per quanto riguarda l’intervento dell’Attuario, le tipologie delle valutazioni,
in gran parte riconducibili a quelle già illustrate con riferimento alle forme
a “prestazione definita”, possono così riepilogarsi:
1.
elaborazione di bilanci tecnici in caso di gestione diretta delle
rendite, con proiezioni per anno di gestione delle entrate contributive
(distinguendo, ove previste, le diverse componenti del gettito), delle uscite
per prestazioni (con ogni opportuna specifica relativa alla natura delle
stesse), delle spese di amministrazione e delle conseguenti disponibilità
patrimoniali (con riferimento ai diversi “conti” in cui risulti articolato
l’assetto gestionale);
2.
calcolo dei premi per le eventuali coperture accessorie (invalidità e
premorienza);
3.
determinazione dei coefficienti di conversione del montante contributivo
in rendita;
4.
analisi degli impegni assunti e scelte d’investimento (ALM -Asset
Liability Management)
Per quanto
riguarda le valutazioni di cui al punto 1, valgono le direttive, le
raccomandazioni ed i suggerimenti espressi in merito al bilancio tecnico di un
Fondo a “prestazione definita”; naturalmente nelle forme a “contribuzione
definita” le proiezioni per anno di gestione mirano soprattutto a fornire indicazioni
utili ai fini di una corretta programmazione degli investimenti e, per i Fondi
autorizzati a gestire direttamente i trattamenti pensionistici, del controllo
del livello di copertura del “conto pensioni” (o “fondo” o “riserva” o comunque
sia definito, dal Regolamento, l’accantonamento destinato al finanziamento
delle rendite in vigore).
Nell’elaborare
tali proiezioni, sarà necessario considerare tra le uscite, insieme alle
prestazioni dovute in caso di cessazione per vecchiaia/anzianità, dimissioni/
licenziamento, invalidità/inabilità e morte, anche:
- le
anticipazioni previste dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 252/2005;
- i
trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare in conformità
alle disposizioni dell'art. 14, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
252/2005;
- i riscatti
previsti dall’art. 14, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 252/2005.
In merito
alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, c’è da dire che di
regola i Fondi si avvalgono di apposite convenzioni con Imprese assicurative.
In tal caso l’Attuario può essere chiamato a prestare consulenza per la stipula
delle suddette convenzioni e a verificare nel tempo l’andamento della
sinistrosità, al fine di accertare la congruità del prezzo assicurativo pagato
dal Fondo; analoga consulenza può essere prestata a favore dei Fondi che si
avvalgono di apposite convenzioni per l’erogazione delle rendite.
La
costruzione di coefficienti di conversione in rendite dei “conti individuali”
(o montanti contributivi) è un problema che si pone, evidentemente, per i soli
Fondi che gestiscono direttamente le pensioni e non si avvalgono quindi di
convenzioni assicurative. La scelta delle basi tecniche dev’essere orientata
agli stessi principi di prudenza adottati nell’individuazione delle basi
tecniche per la redazione dei bilanci tecnici, avendo cura di procedere ad un
periodico aggiornamento delle stesse al variare del quadro
economico-demografico-finanziario generale.
Infine
riguardo alle analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività in
funzione ALM, ovviamente le proiezioni delle passività risultano sicuramente
più semplici, ma sempre essenziali nell’ottica di massimizzare i rendimenti
finanziari, obiettivo importante specialmente nei sistemi a contribuzione definita.
Allegato
A
PRINCIPALI FONTI
DI DATI ED INFORMAZIONI
ORDINE DEGLI ATTUARI
(http://www.ordineattuari.it/)
ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI
(http://www.italian-actuaries.org)
S.I.F.A.
(http://www.sifa-attuari.it/)
ASSOPREVIDENZA
(http://assoprevidenza.it/)
BANCA D’ITALIA
(http://www.bancaditalia.it/)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI
FONDI PENSI0NE
(http://www.covip.it/homepage.htm)
COMMISSIONE EUROPEA
(http://europa.eu.int/comm/index_it.htm)
EUROSTAT: Yearbook
2004 – The statistical guide to Europe
(http://epp.eurostat.cec.eu.int/)
GROUPE CONSULTATIF
ACTUARIEL EUROPEEN
(http://www.gcactuaries.org/)
INPS
(http://www.inps.it/)
(http://banchedatistatistiche.inps.it/biblioteca/welfare.htm)
ISTAT
(http://www.istat.it/)
ISVAP
(http://www.isvap.it/)
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
(http://www.rgs.mef.gov.it/)
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
(http://www.welfare.gov.it/default)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
(http://www.tesoro.it/welcome.asp)
MEFOP
(http://www.mefop.it/)
Altri siti di interesse:
ABI
http://www.abi.it/
ANIA
http://www.ania.it/
CENSIS
http://www.censis.it/
CNEL
http://www.cnel.it/
CNR
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html
CONSOB
http://www.consob.it/
INAIL
http://www.inail.it/
INPDAP
http://www.inpdap.it/webnet/sito/home.asp
IRPPS
http://www.irpps.cnr.it/
OCSE
http://www.oecd.org/home/
OIC
http://www.fondazioneoic.it/
PARLAMENTO
http://www.parlamento.it/
SOCIETA’ ITALIANA DI
STATISTICA
http://w3.uniroma1.it/sis/index.asp
Roma, 14 settembre 2009