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LINEE GUIDA SU DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE
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ASSICURAZIONI VITA :

LINEE GUIDA SU DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE

E RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

PREMESSA

1. Questo documento rappresenta l'integrazione delle "Linee guida per l'Attuario incaricato della

Compagnia di assicurazione sulla vita" attualmente in vigore cui l'Attuario medesimo deve

uniformarsi per quanto riguarda:

a) la determinazione del rendimento prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche (ai

sensi del Provvedimento ISVAP n. 1801 del 21/2/2001);

b) la costituzione della eventuale riserva aggiuntiva per il rischio di tasso di interesse.

2. La normativa cui fanno espresso riferimento le presenti linee guida è rappresentata:

a) dall'art. 25, comma 12, del decreto legislativo n. 174/95, (di seguito Decreto);

b) dal Provvedimento ISVAP n. 1801 del 21/2/2001 recante "Disposizioni per la determinazione del

rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche per le Compagnie di

Assicurazione", (di seguito Provvedimento).

3. Le presenti linee guida trovano applicazione dalla data di riconoscimento delle stesse da parte

dell'Autorità di Vigilanza delle Assicurazioni (ISVAP), ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto.

Esse rappresentano la conclusione, anche dal punto di vista formale, dell'iter procedurale avviato con

la nota dell'Ordine Nazionale degli Attuari del febbraio 2002 ("Indicazioni sul metodo di valutazione

della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse in relazione al bilancio 2001") e con la

lettera dell'ISVAP del 4/2/2002 ("Metodi di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di

tasso di interesse di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 174/95") con la quale veniva espressa da

parte dell'Autorità di Controllo la condivisione, nelle modalità e nei termini, dei criteri e delle

metodologie attuariali prospettate dall' Ordine stesso.


SEZIONE A :

DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE DELLE ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE

DELLE RISERVE TECNICHE

1. Il Decreto prevede espressamente che " … il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa

in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura

acquisizione".

Tali indicazioni sono contenute nel Provvedimento che, come noto, include nel suo campo di

applicazione i contratti con prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, i contratti con

idonea e specifica provvista di attivi di cui al Provvedimento ISVAP n. 1036 del 6/11/1998 nonché i

contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una

garanzia di rendimento. Sono ricompresi anche i contratti emessi in data antecedente all’entrata in

vigore del Decreto mentre sono esclusi dall’ambito del dispositivo i contratti ex art. 30 del Decreto per i

quali le attività rappresentative delle riserve tecniche sono valutate in base al criterio del valore corrente

e quindi non rientrano nelle previsioni del comma 12, art. 25 del Decreto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Provvedimento è necessario che ai fini della valutazione del

rendimento prevedibile le imprese dispongano di procedure che consentano di effettuare un'analisi

congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione patrimoniale separata.

L'Attuario incaricato è tenuto a verificare, anche ai sensi di quanto descritto al successivo punto 6, in

che modo e attraverso quali strumenti tale disposizione sia soddisfatta dall'impresa.

3. L'analisi relativa alla valutazione del rendimento prevedibile deve riguardare, così come prevede il

Provvedimento, almeno l'80% del complesso delle riserve tecniche relative a polizze collegate a gestioni

patrimoniali separate. L’analisi deve essere estesa ad intere gestioni separate e, in ogni caso, deve

ricomprendere le gestioni ritenute significative per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte.

L’orizzonte temporale prospettato nel Provvedimento è di almeno “… quattro periodi di osservazione

immediatamente successivi alla chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni” (Art. 2) , fatta

salva l’eventuale minore durata del portafoglio polizze.

L’orizzonte temporale può essere limitato a quattro periodi di osservazione se la data di valutazione

coincide con la chiusura dell’esercizio della gestione separata. Negli altri casi si ottiene un vettore di


cinque rendimenti: il primo da intendersi come rendimento attuale e gli altri quattro come rendimenti

prevedibili.

L’attuario valuterà, coerentemente con i criteri del regolamento della gestione separata, come

considerare il rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni (da intendersi come

rendimento attuale).

Si ritiene comunque che:

per le gestioni patrimoniali che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura

della gestione possa intendersi come coincidente con quella della valutazione;

il meccanismo dello sfasamento temporale di tre mesi con cui il rendimento delle gestioni separate

viene attribuito alle polizze, comune alla quasi totalità delle gestioni separate, possa ritenersi non

significativo ai sensi di questa valutazione.

Qualora la chiusura dell’esercizio della gestione patrimoniale separata non coincida con la data di

valutazione si può prendere come periodo di osservazione, rispettivamente per il bilancio di esercizio e

per la relazione semestrale, l’anno solare e quello compreso tra due semestrali successive e, pertanto, si

può considerare il vettore dei rendimenti prevedibili riferito ad almeno cinque periodi annuali di

osservazione.

L'Attuario incaricato valuterà, in relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto

dell'effettiva durata media residua del portafoglio, se sia necessario estendere la valutazione del

rendimento prevedibile a un periodo più lungo.

Per i contratti con prestazioni collegate al rendimento di gestioni separate non ricomprese tra quelle

oggetto dell'analisi e per quelli non collegati a gestioni separate che prevedono una garanzia di

rendimento minimo, ad esclusione dei contratti con specifica provvista di attivi, il rendimento

prevedibile è determinato come media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle gestioni

separate monitorate ai sensi del Provvedimento. I pesi sono posti pari alla giacenza media attesa degli

attivi dei relativi periodi di osservazione.

Per quanto riguarda il passivo il portafoglio di riferimento è costituito dai contratti in vigore all' epoca

della valutazione e l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti, con particolare

riferimento ai livelli di garanzia finanziaria e alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni

contrattualmente previsti.

Sarà cura dell’Attuario incaricato verificare che siano stati presi in considerazione gli elementi

contenuti nell’art. 1, comma 6 del Provvedimento e qualsiasi altro aspetto ritenuto significativo in

relazione alle specificità del portafoglio dell’impresa. In particolare devono essere valutati gli effetti


derivanti dall’eventuale inclusione nelle proiezioni di ipotesi su riduzioni, riscatti e trasformazioni che

incidono sul livello dei tassi prevedibili.

Per quanto riguarda l'analisi delle attività l’Attuario incaricato verificherà che l’impresa si sia

uniformata a quanto previsto dal Provvedimento, in particolare all'art. 1, comma 5.

La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle

passività della gestione separata riferite ad una medesima data. L’Attuario incaricato deve accertare che

le strutture dei tassi utilizzate per le valutazioni siano coerenti, anche in senso temporale, con il passivo.

4 - Nel caso in cui l’impresa, pur in presenza di contratti con garanzie di rendimento minimo non abbia

costituito gestioni separate, l’Attuario incaricato deve verificare che il metodo utilizzato per il calcolo

del rendimento prevedibile tenga conto dei criteri previsti dal Provvedimento e del principio di

prudenza.

5 - Per i contratti con specifica provvista di attivi, di cui agli artt. 5 e 7 del Provvedimento Isvap n. 1036

del 6/11/1998, l’art. 6 del Provvedimento Isvap 1801G del 21/2/2001 ha stabilito che il rendimento

prevedibile è pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche

rilevato al momento delle valutazioni.

Ai fini della eventuale costituzione della riserva aggiuntiva l’attuario dovrà verificare che:

gli attivi originariamente a copertura delle polizze siano ancora in portafoglio e gli emittenti

siano ancora solvibili;

il rating assegnato agli stessi attivi al momento dell'emissione delle polizze risulti confermato e

che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario;

le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore a quello di

cui all’art. 1 del Provvedimento Isvap n. 1036G relativo all’epoca di emissione della tariffa.

Per i titoli a copertura delle polizze che hanno sostituito quelli originari deve essere verificato che il

valore di rimborso del titolo, riferito alla data della scadenza contrattuale della polizza, aumentato del

montante delle cedole in scadenza (calcolato al tasso suddetto relativo all’epoca di emissione della

tariffa), risulti non inferiore al capitale assicurato garantito a scadenza.


6 - Ai sensi dell'art. 8 del Provvedimento l'Attuario incaricato deve sottoscrivere insieme ad un

responsabile dell'impresa, sia per il bilancio di esercizio che per la situazione semestrale, una relazione

illustrativa sulla determinazione del rendimento prevedibile (vettore della stima dei rendimenti annui).

In tale relazione devono essere indicati gli elementi di valutazione adottati dall'impresa e le ipotesi poste

a base della determinazione dei rendimenti prevedibili e devono essere riportati i tassi relativi alle

gestioni separate monitorate, la media ponderata degli stessi tassi (utilizzata per i contratti collegati a

gestioni non significative o non collegati a gestioni separate) ed i tassi di rendimento lordi attesi degli

attivi specifici.

Nel sottoscrivere la suddetta relazione dell'impresa l'Attuario incaricato può formulare osservazioni

scritte, di metodo e di merito, per quanto attiene la stima dei rendimenti prevedibili.

Tali eventuali osservazioni potranno riguardare, in particolare, per ciascuna gestione patrimoniale

separata esaminata:

i flussi di entrata e di uscita relativi alla movimentazione del portafoglio polizze;

l’ipotesi di rendimento dei titoli obbligazionari ;

l'ipotesi di rendimento dei titoli azionari ;

il criterio di investimento e di disinvestimento dei titoli ;

la quantificazione delle minusvalenze e delle plusvalenze e le ipotesi sulla loro gestione ai fini

della determinazione dei tassi annui di rendimento;

la composizione, il rating e la duration degli attivi delle gestioni separate.


SEZIONE B :

VALUTAZIONE DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

L'Attuario incaricato, ai fini delle valutazioni tecniche e dei confronti che deve eseguire tra i rendimenti

garantiti sulle polizze e quelli prevedibili, utilizza il vettore dei rendimenti fornito dall'impresa.

In relazione alle eventuali osservazioni formulate nella relazione sul rendimento prevedibile l’Attuario

incaricato nell’utilizzare tale vettore potrà introdurre elementi di prudenzialità per la determinazione della

riserva aggiuntiva, facendone esplicito riferimento nella relazione di cui all’art. 24, comma 3, del Decreto e

nella nota tecnica di cui all’art. 10 del Provvedimento Isvap n. 1207 del 6/7/1999.

La verifica della eventuale necessità di costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse,

prevista dal comma 12 dell'art. 25 del Decreto, deve essere effettuata nel caso in cui:

le riserve matematiche siano state calcolate con le stesse basi tecniche impiegate per la determinazione del

premio;

gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche siano valutati in bilancio al prezzo d'acquisto.

La valutazione della riserva aggiuntiva deve essere eseguita per le polizze di ciascuna gestione patrimoniale

separata e, al suo interno, per ogni linea di rendimento garantito. Anche per le polizze con prestazioni non

collegate ai risultati di gestioni separate, con esclusione dei contratti con specifica provvista di attivi, la

valutazione della riserva deve essere effettuata per linea di rendimento garantito.

La costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria quando:

1) il tasso di rendimento annuo garantito risulti superiore sia al tasso fissato dall’Isvap, di cui all'art. 23 del

Decreto , sia all’80% del rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve riferito

al medesimo anno.

Per i contratti emessi anteriormente all'entrata in vigore del Decreto non è previsto dalle norme

l'abbattimento di un quinto del rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve comunque valutare se

nei casi concreti sia necessario introdurre margini di prudenza;

2) il tasso di rendimento annuo garantito superi il rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura

delle riserve riferito al medesimo anno, indipendentemente dal valore assunto dal suddetto tasso fissato

dall’Isvap. In tal caso l’ultimo periodo del comma 12 dell'Art. 25 del Decreto non prescrive l’obbligo di

riduzione del tasso di rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve comunque valutare se sia

necessario introdurre margini di prudenza.


Se entrambe le situazioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti non si verificano, per tutti gli esercizi

considerati e per tutte le linee di rendimento garantito, non è necessario costituire la riserva aggiuntiva.

In caso contrario si deve invece procedere alla costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso

di interesse, salvo quanto previsto di seguito, illustrando nella relazione tecnica di cui all’art. 24 ,

comma 3 del Decreto, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare Isvap n. 344/1998, le

modalità adottate per la determinazione dell’accantonamento.

Qualora pur verificandosi una o entrambe le situazioni previste ai punti 1) e 2) precedenti l’Attuario

incaricato ritenga che non ricorrano i presupposti per la costituzione della riserva aggiuntiva le

corrispondenti valutazioni e indagini effettuate che giustificano tale decisione dovranno essere descritte

dettagliatamente nella suddetta relazione tecnica .

Inoltre qualora gli scostamenti tra il tasso di rendimento garantito sulle polizze e il rendimento

prevedibile (abbattuto o meno a seconda dei casi previsti dalla normativa e sopra evidenziati) non siano

dello stesso segno, in relazione a diversi esercizi e/o alle diverse linee di rendimento garantito e/o delle

diverse gestioni patrimoniali separate considerate, l’Attuario incaricato valuterà, con riferimento

all'intero orizzonte temporale di analisi, se sia opportuno ricorrere a forme di compensazione tra i

valori positivi e i valori negativi delle differenze, facendo riferimento a criteri di prudenza e tenendo

conto della situazione finanziaria dell’impresa e illustrandone nella relazione tecnica suddetta i motivi

ed i metodi utilizzati.


SEZIONE C :

METODOLOGIA DI CALCOLO

1.Nella presente sezione sono riportati alcuni metodi di calcolo e di verifica della riserva

aggiuntiva per i contratti collegati a gestioni separate.

Nella scelta del metodo da applicare l’Attuario incaricato deve tener conto di tutte le informazioni di

natura tecnica e finanziaria di cui dispone, nel rispetto del principio di prudenza.

I modelli sono applicabili anche per gli altri tipi di contratto che rientrano nell’ambito di applicazione del

Provvedimento, salvo gli opportuni adattamenti quali, ad esempio:

- per i contratti che prevedono un rendimento garantito pur non essendo legati ai risultati delle

gestioni separate, come per i contratti appartenenti a gestioni separate non rientranti tra quelle

monitorate ai fini della determinazione del vettore dei rendimenti prevedibili, utilizzando come

rendimento prevedibile la media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle gestioni

monitorate;

- per i contratti con specifica provvista di attivi ponendo il rendimento prevedibile pari al tasso di

rendimento lordo atteso ( eventualmente abbattuto in misura prudenziale).

Sono anche riportati alcuni metodi di compensazione tra esercizi , linee di garanzia, gestioni patrimoniali

separate, etc., dei saldi negativi di riserva derivanti dal confronto tra rendimenti garantiti e rendimenti

prevedibili.

Ovviamente per la determinazione della riserva aggiuntiva è possibile applicare anche altri metodi e altri

approcci prudenziali rispetto a quelli contenuti in questo documento.

Tale valutazione è lasciata alla motivata decisione dell'Attuario incaricato, ferma la necessità della

dichiarazione della sufficienza dell'insieme delle riserve tecniche dei contratti in portafoglio, ivi compresa

l'eventuale riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse.

Le analisi effettuate ai fini della valutazione della riserva aggiuntiva devono essere riferite alle riserve

calcolate al lordo della riassicurazione.


2.Ai fini dell’illustrazione delle metodologie di calcolo e verifica delle riserve aggiuntive si

definisce:

1)

"rendimento realizzabile", il vettore dei rendimenti annui prevedibili fornito dall’Impresa, così

come utilizzato dall'Attuario incaricato ai fini delle sue valutazioni della riserva aggiuntiva, tenuto

conto delle percentuali riportate ai punti 1) e 2) della Sezione B e degli eventuali margini di

prudenzialità ritenuti necessari;

2)

"riserva necessaria", la riserva che la Compagnia deve accantonare per fronteggiare gli impegni

assunti nei confronti degli assicurati, comprese quindi tutte le garanzie di rendimento previste dalle

polizze;

3)

"riserva disponibile”, la riserva a disposizione della Compagnia calcolata sulla base dei

rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 2) e 3) possono essere stimate, per gli anni del periodo considerato e sulla base di

dati aggregati, mediante un metodo ricorrente contabile, partendo dalla riserva matematica in base ai

premi puri, comprensiva della eventuale riserva aggiuntiva per rischi demografici, determinata all'inizio

del periodo di osservazione .

Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle

liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in

entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.

A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione

da utilizzare sarebbe del tipo:

Vt = Vt-1

x

( 1+i) + (P-L)

x

(1+i)^0,5

dove i rappresenta il tasso di interesse, Vt-1 la riserva all'inizio dell'anno, P e L, rispettivamente, la stima

dei premi puri e delle liquidazioni di competenza dell'anno stesso.

Si illustrano di seguito alcuni metodi semplificati per la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di

tasso di interesse.

3.METODO A: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di rendimento garantito

Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere.

Per ciascuna linea di rendimento garantito delle polizze in portafoglio si deve determinare:


il "rendimento realizzabile";

il "rendimento realizzabile retrocesso” con riferimento alle condizioni di polizza. Si stima

un’aliquota media di retrocessione da applicare al rendimento realizzabile. Nel caso in cui le

modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per

l’impresa di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o da

rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;

il "rendimento garantito" con riferimento alle condizioni di polizza.

Utilizzando il metodo ricorrente contabile si determinano per ciascun anno, tenuto conto della stima dei

movimenti di portafoglio previsti:

la riserva necessaria, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il

rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di

riferimento;

la riserva disponibile, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza

costituisce, per quell’anno, l’insufficienza di riserva; in tal caso la riserva disponibile all’inizio

dell’esercizio successivo deve essere posta pari a quella necessaria dell'esercizio precedente.

Se, invece, la riserva disponibile risulta superiore a quella necessaria allora la riserva disponibile deve

essere posta pari a quella necessaria.

Pertanto in entrambi i casi nello sviluppo dei calcoli la riserva disponibile e quella necessaria, all’inizio

di ogni periodo, coincidono.

La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l’intero orizzonte

temporale previsto dal Provvedimento costituisce l’importo della riserva aggiuntiva.

Il tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari:

al rendimento realizzabile, se questo risulta inferiore al rendimento garantito;

al maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito, se il rendimento

realizzabile risulta non inferiore al rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la riserva disponibile utilizzando quale tasso di interesse il

minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il

rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della riserva aggiuntiva, in relazione all'intero

periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi riscontrati nei vari

esercizi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.


Questa impostazione corrisponde al livello di prudenzialità più elevato in quanto non consente alcun

tipo di compensazione.

L'Attuario incaricato può peraltro valutare se la situazione finanziaria della compagnia consente di

utilizzare altri metodi basati su una compensazione di risultati parziali (di singole linee di rendimenti

garantiti, di singoli esercizi, etc.) al fine di determinare una minore esigenza di livello di riserva

aggiuntiva.

Tali metodi sono esemplificati di seguito.

4. METODO B: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di rendimento garantito con compensazione

tra esercizi

Si procede allo stesso modo del "METODO A" con l’unica variante che qualora la riserva disponibile,

alla fine di ciascun anno, risultasse superiore a quella necessaria, la riserva disponibile non dovrà essere

posta pari a quella necessaria.

Nello sviluppo dei calcoli degli esercizi successivi, pertanto, la riserva disponibile e quella necessaria,

all’inizio di ogni periodo, non è detto che coincidano.

Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi

positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo.

Al termine dello sviluppo delle riserve per l’intero orizzonte temporale previsto dal Provvedimento la

somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti costituisce l’importo della riserva aggiuntiva.

Il tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari al rendimento realizzabile.

Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di riserva aggiuntiva, in relazione all'intero

periodo esaminato, determinando la riserva disponibile senza effettuare alcun riallineamento con la

riserva necessaria e considerando il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi riscontrati nei vari

esercizi.


5.METODO C: Riserva aggiuntiva con compensazione tra linee di rendimento garantito e tra

esercizi

Per ciascuna linea di rendimento garantito delle polizze in portafoglio si deve determinare la riserva

necessaria e la riserva disponibile ricorrendo al medesimo criterio di calcolo indicato al “METODO A”

con l’unica variante che l’attualizzazione dei saldi deve essere effettuata utilizzando quale tasso di

interesse il rendimento realizzabile.

I risultati delle varie linee di rendimento garantito verranno sommati algebricamente con l’avvertenza che

la valutazione andrà eseguita facendo riferimento alla base finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai

fini delle valutazioni.

Ad esempio nel caso in cui in applicazione del primo ed ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del

Decreto in relazione alle diverse garanzie di rendimento siano state determinate due stime diverse del

rendimento realizzabile (con e senza l’abbattimento di un quinto del rendimento prevedibile) la

compensazione dovrà essere effettuata calcolando la riserva disponibile per tutte le linee di rendimento

garantito utilizzando il tasso di interesse più prudente, cioè l'80% del rendimento realizzabile.

Il ricorso alla base finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai fini delle valutazioni dovrà essere

effettuato anche nei casi in cui la compensazione riguardi i contratti emessi in data antecedente al Decreto.

L’importo delle riserva aggiuntiva si ottiene sommando al valore attuale delle insufficienze annue di

riserva, riferite al totale delle linee di garanzia, il valore attuale dei saldi positivi che sono seguiti da

almeno un saldo negativo.

Anche per questo metodo in via pressoché generale si ottiene lo stesso risultato di riserva aggiuntiva

determinando per livello di garanzia la riserva disponibile senza effettuare alcun riallineamento con la

riserva necessaria e considerando, una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sulle singole linee,

il più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nei vari esercizi.

6. Nell'ottica di un giudizio complessivo della sufficienza delle riserve dell'impresa l'Attuario incaricato può

ritenere, dopo le necessarie verifiche che dovranno essere esplicitamente documentate, che esistano

gestioni patrimoniali separate la cui composizione e le cui regole di gestione potrebbero giustificare una

compensazione tra di esse (Riserva aggiuntiva con compensazione tra diverse gestioni patrimoniali

separate).

Questa impostazione è meno prudente rispetto alle precedenti e pertanto l'Attuario incaricato dovrà porre

la necessaria cautela nell’utilizzarla.

In particolare:

1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro

omogenee quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente

documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario

adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra

gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo

immobiliare e/o con differenti regole di gestione;

2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve riguardare quei fondi che presentano

una o più linee di garanzia per le quali la costituzione della riserva aggiuntiva risulti necessaria

anche nel caso in cui come rendimenti realizzabili si assumesse il 100% del rendimento prevedibile.

Infatti per tali linee l’impresa, pur in presenza di una compensazione tra esercizi deve fare ricorso a

mezzi propri e, pertanto, risulta necessaria la costituzione della riserva aggiuntiva.

Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra le gestioni separate il calcolo della

riserva aggiuntiva verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C".

I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro.

Quale tasso di interesse per l'attualizzazione dei saldi annui deve essere utilizzata la base finanziaria

più prudente, cioè l'80% del rendimento realizzabile, riferita alla gestione patrimoniale separata alla

quale si ritiene sia più corretto attribuire la riserva aggiuntiva.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a

più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa.

Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro

correlato, l’applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e

nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.

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