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ASSICURAZIONI VITA :
LINEE
GUIDA SU DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE
E
RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
PREMESSA
1.
Questo documento rappresenta l'integrazione delle "Linee guida
per l'Attuario incaricato della
Compagnia
di assicurazione sulla vita" attualmente in vigore cui
l'Attuario medesimo deve
uniformarsi
per quanto riguarda:
a) la
determinazione del rendimento prevedibile delle attività a
copertura delle riserve tecniche (ai
sensi
del Provvedimento ISVAP n. 1801 del 21/2/2001);
b) la
costituzione della eventuale riserva aggiuntiva per il rischio di
tasso di interesse.
2. La
normativa cui fanno espresso riferimento le presenti linee guida è
rappresentata:
a)
dall'art. 25, comma 12, del decreto legislativo n. 174/95, (di
seguito Decreto);
b) dal
Provvedimento ISVAP n. 1801 del 21/2/2001 recante "Disposizioni
per la determinazione del
rendimento
prevedibile delle attività rappresentative delle riserve
tecniche per le Compagnie di
Assicurazione",
(di seguito Provvedimento).
3. Le
presenti linee guida trovano applicazione dalla data di
riconoscimento delle stesse da parte
dell'Autorità
di Vigilanza delle Assicurazioni (ISVAP), ai sensi dell'art. 24,
comma 1, del Decreto.
Esse
rappresentano la conclusione, anche dal punto di vista formale,
dell'iter procedurale avviato con
la nota
dell'Ordine Nazionale degli Attuari del febbraio 2002 ("Indicazioni
sul metodo di valutazione
della
sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse in
relazione al bilancio 2001") e con la
lettera
dell'ISVAP del 4/2/2002 ("Metodi di valutazione della
sufficienza della riserva aggiuntiva di
tasso
di interesse di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 174/95")
con la quale veniva espressa da
parte
dell'Autorità di Controllo la condivisione, nelle modalità
e nei termini, dei criteri e delle
metodologie
attuariali prospettate dall' Ordine stesso.
SEZIONE
A :
DETERMINAZIONE
DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE DELLE ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE
DELLE
RISERVE TECNICHE
1. Il
Decreto prevede espressamente che " … il rendimento
prevedibile dovrà essere definito dall'impresa
in
conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con
particolare riguardo agli attivi di futura
acquisizione".
Tali
indicazioni sono contenute nel Provvedimento che, come noto, include
nel suo campo di
applicazione
i contratti con prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne
separate, i contratti con
idonea
e specifica provvista di attivi di cui al Provvedimento ISVAP n. 1036
del 6/11/1998 nonché i
contratti
le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una
gestione separata, prevedono una
garanzia
di rendimento. Sono ricompresi anche i contratti emessi in data
antecedente all’entrata in
vigore
del Decreto mentre sono esclusi dall’ambito del dispositivo i
contratti ex art. 30 del Decreto per i
quali
le attività rappresentative delle riserve tecniche sono
valutate in base al criterio del valore corrente
e
quindi non rientrano nelle previsioni del comma 12, art. 25 del
Decreto.
2. Ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del Provvedimento è necessario che
ai fini della valutazione del
rendimento
prevedibile le imprese dispongano di procedure che consentano di
effettuare un'analisi
congiunta
del portafoglio delle attività e delle passività per
singola gestione patrimoniale separata.
L'Attuario
incaricato è tenuto a verificare, anche ai sensi di quanto
descritto al successivo punto 6, in
che
modo e attraverso quali strumenti tale disposizione sia soddisfatta
dall'impresa.
3.
L'analisi relativa alla valutazione del rendimento prevedibile deve
riguardare, così come prevede il
Provvedimento,
almeno l'80% del complesso delle riserve tecniche relative a polizze
collegate a gestioni
patrimoniali
separate. L’analisi deve essere estesa ad intere gestioni separate
e, in ogni caso, deve
ricomprendere
le gestioni ritenute significative per livello di rischiosità
delle garanzie finanziarie offerte.
L’orizzonte
temporale prospettato nel Provvedimento è di almeno “…
quattro periodi di osservazione
immediatamente
successivi alla chiusura di quello in corso al momento delle
valutazioni” (Art. 2) , fatta
salva
l’eventuale minore durata del portafoglio polizze.
L’orizzonte
temporale può essere limitato a quattro periodi di
osservazione se la data di valutazione
coincide
con la chiusura dell’esercizio della gestione separata. Negli altri
casi si ottiene un vettore di
cinque
rendimenti: il primo da intendersi come rendimento attuale e gli
altri quattro come rendimenti
prevedibili.
L’attuario
valuterà, coerentemente con i criteri del regolamento della
gestione separata, come
considerare
il rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni
(da intendersi come
rendimento
attuale).
Si
ritiene comunque che:
• per le gestioni
patrimoniali che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile
la chiusura
della
gestione possa intendersi come coincidente con quella della
valutazione;
• il meccanismo
dello sfasamento temporale di tre mesi con cui il rendimento delle
gestioni separate
viene
attribuito alle polizze, comune alla quasi totalità delle
gestioni separate, possa ritenersi non
significativo
ai sensi di questa valutazione.
Qualora
la chiusura dell’esercizio della gestione patrimoniale separata non
coincida con la data di
valutazione
si può prendere come periodo di osservazione, rispettivamente
per il bilancio di esercizio e
per la
relazione semestrale, l’anno solare e quello compreso tra due
semestrali successive e, pertanto, si
può
considerare il vettore dei rendimenti prevedibili riferito ad almeno
cinque periodi annuali di
osservazione.
L'Attuario
incaricato valuterà, in relazione ai possibili scenari
economici e finanziari e tenendo conto
dell'effettiva
durata media residua del portafoglio, se sia necessario estendere la
valutazione del
rendimento
prevedibile a un periodo più lungo.
Per i
contratti con prestazioni collegate al rendimento di gestioni
separate non ricomprese tra quelle
oggetto
dell'analisi e per quelli non collegati a gestioni separate che
prevedono una garanzia di
rendimento
minimo, ad esclusione dei contratti con specifica provvista di
attivi, il rendimento
prevedibile
è determinato come media aritmetica ponderata dei rendimenti
prevedibili delle gestioni
separate
monitorate ai sensi del Provvedimento. I pesi sono posti pari alla
giacenza media attesa degli
attivi
dei relativi periodi di osservazione.
Per
quanto riguarda il passivo il portafoglio di riferimento è
costituito dai contratti in vigore all' epoca
della
valutazione e l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli
impegni assunti, con particolare
riferimento
ai livelli di garanzia finanziaria e alle dinamiche di adeguamento
delle prestazioni
contrattualmente
previsti.
Sarà
cura dell’Attuario incaricato verificare che siano stati presi in
considerazione gli elementi
contenuti
nell’art. 1, comma 6 del Provvedimento e qualsiasi altro aspetto
ritenuto significativo in
relazione
alle specificità del portafoglio dell’impresa. In
particolare devono essere valutati gli effetti
derivanti
dall’eventuale inclusione nelle proiezioni di ipotesi su riduzioni,
riscatti e trasformazioni che
incidono
sul livello dei tassi prevedibili.
Per
quanto riguarda l'analisi delle attività l’Attuario
incaricato verificherà che l’impresa si sia
uniformata
a quanto previsto dal Provvedimento, in particolare all'art. 1, comma
5.
La
valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione
del portafoglio delle attività e delle
passività
della gestione separata riferite ad una medesima data. L’Attuario
incaricato deve accertare che
le
strutture dei tassi utilizzate per le valutazioni siano coerenti,
anche in senso temporale, con il passivo.
4 - Nel
caso in cui l’impresa, pur in presenza di contratti con garanzie di
rendimento minimo non abbia
costituito
gestioni separate, l’Attuario incaricato deve verificare che il
metodo utilizzato per il calcolo
del
rendimento prevedibile tenga conto dei criteri previsti dal
Provvedimento e del principio di
prudenza.
5 - Per
i contratti con specifica provvista di attivi, di cui agli artt. 5 e
7 del Provvedimento Isvap n. 1036
del
6/11/1998, l’art. 6 del Provvedimento Isvap 1801G del 21/2/2001 ha
stabilito che il rendimento
prevedibile
è pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi
rappresentativi delle riserve tecniche
rilevato
al momento delle valutazioni.
Ai fini
della eventuale costituzione della riserva aggiuntiva l’attuario
dovrà verificare che:
•
gli
attivi originariamente a copertura delle polizze siano ancora in
portafoglio e gli emittenti
siano
ancora solvibili;
•
il
rating assegnato agli stessi attivi al momento dell'emissione delle
polizze risulti confermato e
che
comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal
mercato finanziario;
•
le
eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di
interesse non inferiore a quello di
cui
all’art. 1 del Provvedimento Isvap n. 1036G relativo all’epoca di
emissione della tariffa.
Per i
titoli a copertura delle polizze che hanno sostituito quelli
originari deve essere verificato che il
valore
di rimborso del titolo, riferito alla data della scadenza
contrattuale della polizza, aumentato del
montante
delle cedole in scadenza (calcolato al tasso suddetto relativo
all’epoca di emissione della
tariffa),
risulti non inferiore al capitale assicurato garantito a scadenza.
6 - Ai
sensi dell'art. 8 del Provvedimento l'Attuario incaricato deve
sottoscrivere insieme ad un
responsabile
dell'impresa, sia per il bilancio di esercizio che per la situazione
semestrale, una relazione
illustrativa
sulla determinazione del rendimento prevedibile (vettore della stima
dei rendimenti annui).
In tale
relazione devono essere indicati gli elementi di valutazione adottati
dall'impresa e le ipotesi poste
a base
della determinazione dei rendimenti prevedibili e devono essere
riportati i tassi relativi alle
gestioni
separate monitorate, la media ponderata degli stessi tassi
(utilizzata per i contratti collegati a
gestioni
non significative o non collegati a gestioni separate) ed i tassi di
rendimento lordi attesi degli
attivi
specifici.
Nel
sottoscrivere la suddetta relazione dell'impresa l'Attuario
incaricato può formulare osservazioni
scritte,
di metodo e di merito, per quanto attiene la stima dei rendimenti
prevedibili.
Tali
eventuali osservazioni potranno riguardare, in particolare, per
ciascuna gestione patrimoniale
separata
esaminata:
i
flussi di entrata e di uscita relativi alla movimentazione del
portafoglio polizze;
l’ipotesi
di rendimento dei titoli obbligazionari ;
l'ipotesi
di rendimento dei titoli azionari ;
il
criterio di investimento e di disinvestimento dei titoli ;
la
quantificazione delle minusvalenze e delle plusvalenze e le ipotesi
sulla loro gestione ai fini
della
determinazione dei tassi annui di rendimento;
la
composizione, il rating e la duration degli attivi delle gestioni
separate.
SEZIONE
B :
VALUTAZIONE
DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
L'Attuario
incaricato, ai fini delle valutazioni tecniche e dei confronti che
deve eseguire tra i rendimenti
garantiti
sulle polizze e quelli prevedibili, utilizza il vettore dei
rendimenti fornito dall'impresa.
In
relazione alle eventuali osservazioni formulate nella relazione sul
rendimento prevedibile l’Attuario
incaricato
nell’utilizzare tale vettore potrà introdurre elementi di
prudenzialità per la determinazione della
riserva
aggiuntiva, facendone esplicito riferimento nella relazione di cui
all’art. 24, comma 3, del Decreto e
nella
nota tecnica di cui all’art. 10 del Provvedimento Isvap n. 1207 del
6/7/1999.
La
verifica della eventuale necessità di costituzione della
riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse,
prevista
dal comma 12 dell'art. 25 del Decreto, deve essere effettuata nel
caso in cui:
le
riserve matematiche siano state calcolate con le stesse basi tecniche
impiegate per la determinazione del
premio;
gli
attivi rappresentativi delle riserve tecniche siano valutati in
bilancio al prezzo d'acquisto.
La
valutazione della riserva aggiuntiva deve essere eseguita per le
polizze di ciascuna gestione patrimoniale
separata
e, al suo interno, per ogni linea di rendimento garantito. Anche per
le polizze con prestazioni non
collegate
ai risultati di gestioni separate, con esclusione dei contratti con
specifica provvista di attivi, la
valutazione
della riserva deve essere effettuata per linea di rendimento
garantito.
La
costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria quando:
1) il
tasso di rendimento annuo garantito risulti superiore sia al tasso
fissato dall’Isvap, di cui all'art. 23 del
Decreto
, sia all’80% del rendimento attuale o prevedibile delle attività
a copertura delle riserve riferito
al
medesimo anno.
Per i
contratti emessi anteriormente all'entrata in vigore del Decreto non
è previsto dalle norme
l'abbattimento
di un quinto del rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve
comunque valutare se
nei
casi concreti sia necessario introdurre margini di prudenza;
2) il
tasso di rendimento annuo garantito superi il rendimento attuale o
prevedibile delle attività a copertura
delle
riserve riferito al medesimo anno, indipendentemente dal valore
assunto dal suddetto tasso fissato
dall’Isvap.
In tal caso l’ultimo periodo del comma 12 dell'Art. 25 del Decreto
non prescrive l’obbligo di
riduzione
del tasso di rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve
comunque valutare se sia
necessario
introdurre margini di prudenza.
Se
entrambe le situazioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti non si
verificano, per tutti gli esercizi
considerati
e per tutte le linee di rendimento garantito, non è necessario
costituire la riserva aggiuntiva.
In caso
contrario si deve invece procedere alla costituzione della riserva
aggiuntiva per rischio di tasso
di
interesse, salvo quanto previsto di seguito, illustrando nella
relazione tecnica di cui all’art. 24 ,
comma 3
del Decreto, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare
Isvap n. 344/1998, le
modalità
adottate per la determinazione dell’accantonamento.
Qualora
pur verificandosi una o entrambe le situazioni previste ai punti 1) e
2) precedenti l’Attuario
incaricato
ritenga che non ricorrano i presupposti per la costituzione della
riserva aggiuntiva le
corrispondenti
valutazioni e indagini effettuate che giustificano tale decisione
dovranno essere descritte
dettagliatamente
nella suddetta relazione tecnica .
Inoltre
qualora gli scostamenti tra il tasso di rendimento garantito sulle
polizze e il rendimento
prevedibile
(abbattuto o meno a seconda dei casi previsti dalla normativa e sopra
evidenziati) non siano
dello
stesso segno, in relazione a diversi esercizi e/o alle diverse linee
di rendimento garantito e/o delle
diverse
gestioni patrimoniali separate considerate, l’Attuario incaricato
valuterà, con riferimento
all'intero
orizzonte temporale di analisi, se sia opportuno ricorrere a forme di
compensazione tra i
valori
positivi e i valori negativi delle differenze, facendo riferimento a
criteri di prudenza e tenendo
conto
della situazione finanziaria dell’impresa e illustrandone nella
relazione tecnica suddetta i motivi
ed i
metodi utilizzati.
SEZIONE
C :
METODOLOGIA
DI CALCOLO
1.Nella
presente sezione sono riportati alcuni metodi di calcolo e di
verifica della riserva
aggiuntiva
per i contratti collegati a gestioni separate.
Nella
scelta del metodo da applicare l’Attuario incaricato deve tener
conto di tutte le informazioni di
natura
tecnica e finanziaria di cui dispone, nel rispetto del principio di
prudenza.
I
modelli sono applicabili anche per gli altri tipi di contratto che
rientrano nell’ambito di applicazione del
Provvedimento,
salvo gli opportuni adattamenti quali, ad esempio:
- per i
contratti che prevedono un rendimento garantito pur non essendo
legati ai risultati delle
gestioni
separate, come per i contratti appartenenti a gestioni separate non
rientranti tra quelle
monitorate
ai fini della determinazione del vettore dei rendimenti prevedibili,
utilizzando come
rendimento
prevedibile la media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili
delle gestioni
monitorate;
- per i
contratti con specifica provvista di attivi ponendo il rendimento
prevedibile pari al tasso di
rendimento
lordo atteso ( eventualmente abbattuto in misura prudenziale).
Sono
anche riportati alcuni metodi di compensazione tra esercizi ,
linee di garanzia, gestioni patrimoniali
separate,
etc., dei saldi negativi di riserva derivanti dal confronto tra
rendimenti garantiti e rendimenti
prevedibili.
Ovviamente
per la determinazione della riserva aggiuntiva è possibile
applicare anche altri metodi e altri
approcci
prudenziali rispetto a quelli contenuti in questo documento.
Tale
valutazione è lasciata alla motivata decisione dell'Attuario
incaricato, ferma la necessità della
dichiarazione
della sufficienza dell'insieme delle riserve tecniche dei contratti
in portafoglio, ivi compresa
l'eventuale
riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse.
Le
analisi effettuate ai fini della valutazione della riserva aggiuntiva
devono essere riferite alle riserve
calcolate
al lordo della riassicurazione.
2.Ai
fini dell’illustrazione delle metodologie di calcolo e verifica
delle riserve aggiuntive si
definisce:
1)
"rendimento
realizzabile", il vettore dei rendimenti annui prevedibili
fornito dall’Impresa, così
come
utilizzato dall'Attuario incaricato ai fini delle sue valutazioni
della riserva aggiuntiva, tenuto
conto
delle percentuali riportate ai punti 1) e 2) della Sezione B e degli
eventuali margini di
prudenzialità
ritenuti necessari;
2)
"riserva
necessaria", la riserva che la Compagnia deve accantonare
per fronteggiare gli impegni
assunti
nei confronti degli assicurati, comprese quindi tutte le garanzie di
rendimento previste dalle
polizze;
3)
"riserva
disponibile”, la riserva a disposizione della Compagnia
calcolata sulla base dei
rendimenti
annui realizzabili.
Le
riserve di cui ai punti 2) e 3) possono essere stimate, per gli anni
del periodo considerato e sulla base di
dati
aggregati, mediante un metodo ricorrente contabile, partendo
dalla riserva matematica in base ai
premi
puri, comprensiva della eventuale riserva aggiuntiva per rischi
demografici, determinata all'inizio
del
periodo di osservazione .
Tale
valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima
dei flussi dei premi puri e delle
liquidazioni
di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia
sulla riserva che sui flussi in
entrata
e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.
A
titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei
flussi di entrata e di uscita, la relazione
da
utilizzare sarebbe del tipo:
Vt =
Vt-1
x
( 1+i)
+ (P-L)
x
(1+i)^0,5
dove i
rappresenta il tasso di interesse, Vt-1 la riserva all'inizio
dell'anno, P e L, rispettivamente, la stima
dei
premi puri e delle liquidazioni di competenza dell'anno stesso.
Si
illustrano di seguito alcuni metodi semplificati per la valutazione
della riserva aggiuntiva per rischio di
tasso
di interesse.
3.METODO
A: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di rendimento garantito
Si
considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere.
Per
ciascuna linea di rendimento garantito delle polizze in portafoglio
si deve determinare:
− il "rendimento
realizzabile";
− il "rendimento
realizzabile retrocesso” con riferimento alle condizioni di
polizza. Si stima
un’aliquota
media di retrocessione da applicare al rendimento realizzabile. Nel
caso in cui le
modalità
di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la
disponibilità per
l’impresa
di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente
sulla gestione o da
rendimenti
minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato
di questi margini;
− il "rendimento
garantito" con riferimento alle condizioni di polizza.
Utilizzando
il metodo ricorrente contabile si determinano per ciascun anno,
tenuto conto della stima dei
movimenti
di portafoglio previsti:
− la riserva
necessaria, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il
valore più elevato tra il
rendimento
garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al
portafoglio polizze di
riferimento;
− la riserva
disponibile, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il
rendimento realizzabile.
Alla
fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a
quella necessaria la differenza
costituisce,
per quell’anno, l’insufficienza di riserva; in tal caso la
riserva disponibile all’inizio
dell’esercizio
successivo deve essere posta pari a quella necessaria dell'esercizio
precedente.
Se,
invece, la riserva disponibile risulta superiore a quella necessaria
allora la riserva disponibile deve
essere
posta pari a quella necessaria.
Pertanto
in entrambi i casi nello sviluppo dei calcoli la riserva disponibile
e quella necessaria, all’inizio
di ogni
periodo, coincidono.
La
somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva
risultanti per l’intero orizzonte
temporale
previsto dal Provvedimento costituisce l’importo della riserva
aggiuntiva.
Il
tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari:
• al rendimento
realizzabile, se questo risulta inferiore al rendimento garantito;
• al maggiore tra
il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito, se
il rendimento
realizzabile
risulta non inferiore al rendimento garantito.
Si
giunge allo stesso risultato se si determina la riserva
disponibile utilizzando quale tasso di interesse il
minore
tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il
rendimento realizzabile retrocesso ed il
rendimento
minimo garantito. In tal caso l'importo della riserva aggiuntiva,
in relazione all'intero
periodo
esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori
dei saldi annui negativi riscontrati nei vari
esercizi,
attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della
riserva disponibile.
Questa
impostazione corrisponde al livello di prudenzialità più
elevato in quanto non consente alcun
tipo di
compensazione.
L'Attuario
incaricato può peraltro valutare se la situazione finanziaria
della compagnia consente di
utilizzare
altri metodi basati su una compensazione di risultati parziali
(di singole linee di rendimenti
garantiti,
di singoli esercizi, etc.) al fine di determinare una minore esigenza
di livello di riserva
aggiuntiva.
Tali
metodi sono esemplificati di seguito.
4.
METODO B: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di rendimento
garantito con compensazione
tra
esercizi
Si
procede allo stesso modo del "METODO A" con l’unica
variante che qualora la riserva disponibile,
alla
fine di ciascun anno, risultasse superiore a quella necessaria, la
riserva disponibile non dovrà essere
posta
pari a quella necessaria.
Nello
sviluppo dei calcoli degli esercizi successivi, pertanto, la riserva
disponibile e quella necessaria,
all’inizio
di ogni periodo, non è detto che coincidano.
Tale
impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei
saldi negativi solo quei saldi
positivi
emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a
concorrenza del loro importo.
Al
termine dello sviluppo delle riserve per l’intero orizzonte
temporale previsto dal Provvedimento la
somma
del valore attuale delle integrazioni annue risultanti costituisce
l’importo della riserva aggiuntiva.
Il
tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari al
rendimento realizzabile.
Anche
per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di riserva
aggiuntiva, in relazione all'intero
periodo
esaminato, determinando la riserva disponibile senza effettuare alcun
riallineamento con la
riserva
necessaria e considerando il più elevato tra i valori dei
saldi annui negativi riscontrati nei vari
esercizi.
5.METODO
C: Riserva aggiuntiva con compensazione tra linee di rendimento
garantito e tra
esercizi
Per
ciascuna linea di rendimento garantito delle polizze in portafoglio
si deve determinare la riserva
necessaria
e la riserva disponibile ricorrendo al medesimo criterio
di calcolo indicato al “METODO A”
con
l’unica variante che l’attualizzazione dei saldi deve essere
effettuata utilizzando quale tasso di
interesse
il rendimento realizzabile.
I
risultati delle varie linee di rendimento garantito verranno sommati
algebricamente con l’avvertenza che
la
valutazione andrà eseguita facendo riferimento alla base
finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai
fini
delle valutazioni.
Ad
esempio nel caso in cui in applicazione del primo ed ultimo periodo
del comma 12 dell'art. 25 del
Decreto
in relazione alle diverse garanzie di rendimento siano state
determinate due stime diverse del
rendimento
realizzabile (con e senza l’abbattimento di un quinto del
rendimento prevedibile) la
compensazione
dovrà essere effettuata calcolando la riserva disponibile
per tutte le linee di rendimento
garantito
utilizzando il tasso di interesse più prudente, cioè
l'80% del rendimento realizzabile.
Il
ricorso alla base finanziaria più prudente tra quelle
impiegate ai fini delle valutazioni dovrà essere
effettuato
anche nei casi in cui la compensazione riguardi i contratti emessi in
data antecedente al Decreto.
L’importo
delle riserva aggiuntiva si ottiene sommando al valore attuale delle
insufficienze annue di
riserva,
riferite al totale delle linee di garanzia, il valore attuale dei
saldi positivi che sono seguiti da
almeno
un saldo negativo.
Anche
per questo metodo in via pressoché generale si ottiene lo
stesso risultato di riserva aggiuntiva
determinando
per livello di garanzia la riserva disponibile senza effettuare alcun
riallineamento con la
riserva
necessaria e considerando, una volta sommati algebricamente i
risultati ottenuti sulle singole linee,
il più
elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati
nei vari esercizi.
6.
Nell'ottica di un giudizio complessivo della sufficienza delle
riserve dell'impresa l'Attuario incaricato può
ritenere,
dopo le necessarie verifiche che dovranno essere esplicitamente
documentate, che esistano
gestioni
patrimoniali separate la cui composizione e le cui regole di gestione
potrebbero giustificare una
compensazione
tra di esse (Riserva aggiuntiva con compensazione tra diverse
gestioni patrimoniali
separate).
Questa
impostazione è meno prudente rispetto alle precedenti e
pertanto l'Attuario incaricato dovrà porre
la
necessaria cautela nell’utilizzarla.
In particolare:
1. la
compensazione potrà essere praticata solo in relazione a
gestioni patrimoniali separate tra loro
omogenee
quanto a composizione e regole di gestione e per le quali,
inoltre, si possa espressamente
documentare
che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle
ipotesi di scenario
adottate.
In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità
di compensazione tra
gestioni
patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di
impieghi di tipo
immobiliare
e/o con differenti regole di gestione;
2. la
compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve riguardare
quei fondi che presentano
una o
più linee di garanzia per le quali la costituzione della
riserva aggiuntiva risulti necessaria
anche
nel caso in cui come rendimenti realizzabili si assumesse il 100% del
rendimento prevedibile.
Infatti
per tali linee l’impresa, pur in presenza di una compensazione tra
esercizi deve fare ricorso a
mezzi
propri e, pertanto, risulta necessaria la costituzione della riserva
aggiuntiva.
Nei
casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra le
gestioni separate il calcolo della
riserva
aggiuntiva verrà effettuato partendo dall'applicazione del
"METODO C".
I
risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati
algebricamente tra loro.
Quale
tasso di interesse per l'attualizzazione dei saldi annui deve essere
utilizzata la base finanziaria
più
prudente, cioè l'80% del rendimento realizzabile, riferita
alla gestione patrimoniale separata alla
quale
si ritiene sia più corretto attribuire la riserva aggiuntiva.
Al
riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario
attraverso la compensazione allargata a
più
gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più
accentuato per l'impresa.
Tenuto
conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi
peraltro carattere tra loro
correlato,
l’applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della
massima prudenzialità e
nella
stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.