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ORDINE
NAZIONALE DEGLI ATTUARI
Regolamento
dei procedimenti disciplinari
Art.
1. (Cause del procedimento). Gli attuari che si rendano
responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della
professione
o comunque di fatti non conformi al codice deontologico
professionale, o che non provvedano nei
tempi
stabiliti al versamento dei contributi associativi, sono sottoposti a
procedimento disciplinare ai sensi
dell'art.12
della legge n°194/1942.
Art.
2. (Apertura del procedimento). Per le cause previste dall'art. 1
diverse dall'omissione del versamento dei
contributi
il procedimento disciplinare è aperto d'ufficio, su richiesta
della magistratura ovvero ad istanza di
parte.
Il
Presidente dell'Ordine è tenuto ad informare tempestivamente
il Consiglio e ad attivare l'apposita
Commissione
disciplinare dell'uopo nominata e composta dal Presidente stesso e da
almeno due Consiglieri di
cui
uno con funzione di segretario.
Art
.3. (Fase istruttoria del procedimento). Il Presidente
dell'Ordine deve dare all'interessato immediata
comunicazione
scritta del procedimento disciplinare, evidenziando i fatti per i
quali si procede.
La
comunicazione è inviata a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
La
Commissione di cui all'art. 2 raccoglie le opportune informazioni e i
documenti necessari, nonché le
deduzioni
scritte che gli pervengono dall'interessato entro 30 giorni dalla
data del timbro postale della
comunicazione
di cui al 2° comma. La Commissione decide, anche sulla base delle
indicazioni dell'interessato,
in
merito all'audizione di testi utili per l'accertamento dei fatti e su
ogni possibile indagine che ritenga opportuno
esperire.
L'audizione
di cui al comma precedente, anche ai fini del successivo art. 7, deve
essere fatta constatare da
regolare
verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ordine, da colui che rende
la dichiarazione e dagli altri membri
della
Commissione disciplinare.
Art.
4. (Termini della fase istruttoria). La Commissione disciplinare
deve completare la fase istruttoria di cui al
precedente
art.3 nel termine massimo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione
iniziale all'interessato, salva la
proroga
concessa dal Consiglio per un ugual termine.
Art.
5. (Inizio della fase giudiziale). Il Presidente comunica
formalmente al Consiglio la conclusione della fase
istruttoria.
Il Consiglio dell'Ordine riscontrato che vi sia materia per da luogo
al procedimento disciplinare,
nomina
un relatore del procedimento tra i componenti del Consiglio e fissa
la data per l'esame finale
convocando
l'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da
inviare almeno quarantacinque
giorni
prima la data fissata per il giudizio.
Art.
6. (Modalità di convocazione). La convocazione di cui
all'art. 5 deve contenere:
a)
le generalità dell'interessato;
b)
la menzione circostanziata dei fatti del procedimento;
c)
l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione per la fase
giudiziale cui l'interessato potrà partecipare
personalmente;
in caso di mancata comparizione dell'interessato si procederà
in sua assenza;
d)
l'elenco dei testi ammessi;
e)
luogo e orari in cui è possibile prendere visione degli atti;
f)
la data e la firma del Presidente o del Segretario dell'Ordine;
Il
termine entro il quale l'interessato e i membri del Consiglio possono
prendere visione degli atti del
procedimento
è fissato in trenta giorni dalla data del timbro postale
d'invio di cui alla comunicazione dell'art. 5.
Nello
stesso periodo l'interessato e coloro indicati al punto d) possono
proporre ulteriori deduzioni scritte.
Art.
7. (Convocazione dei testi) La convocazione di cui all'art. 6
punto d) è fatta da ciascuna delle parti.
Art.
8. (Impedimenti e rinvii).Nel caso in cui l'interessato sia
impossibilitato a presentarsi davanti al Consiglio
per
la data comunicatagli, lo stesso ha l'obbligo di informare
tempestivamente per iscritto il Presidente
dell'Ordine
dei motivi dell'impedimento e ha il diritto di chiedere un solo
rinvio. La nuova udienza non può
essere
fissata prima di quindici giorni dalla precedente.
Art.
9. (Svolgimento della fase giudiziale). Nella riunione del
Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare di cui
all'art.
6, punto c):
a)
il Relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento;
b)
viene sentito l'interessato;
c)
sono ascoltati i testi ammessi;
Qualora
l'interessato non si presenti e non sia intervenuta nessuna delle
cause di cui all'art. 8, si decide in sua
assenza.
Art.
10. (Conclusione del procedimento). Chiusa la discussione si
procede alla delibera a maggioranza in
Camera
di Consiglio.
Di
tutto quanto si svolge nella seduta va dato atto nel verbale redatto
dal Segretario.
La
decisione redatta dal Relatore deve contenere l'esposizione dei
fatti, i motivi sui quali essa si fonda, il
dispositivo,
l'indicazione della data ed essere sottoscritta dal Presidente
dell'Ordine. La decisione è resa pubblica
mediante
deposito negli uffici di Segreteria dell'Ordine Nazionale e
comunicata con lettera raccomandata
all'interessato,
al Consiglio Nazionale degli Attuari, alle Autorità
interessate e, attraverso le periodiche circolari,
a
tutti gli iscritti.
Art.
11. (Sospensione per morosità). Nel caso di procedimenti
disciplinari relativi all'omesso versamento dei
contributi
non si applicano gli art. 4, 5, 6, 7. La procedura prevista dall'art.
3 è limitata all'invio della lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento. Trascorso il termine regolamentare fissato
dal Consiglio dell'Ordine
per
il pagamento dei contributi, il Consiglio delibera lo stato di
morosità e la conseguente sospensione
dell'iscrizione
all'Albo. Il Consiglio comunica tali deliberazioni ai singoli
interessati, attraverso lettera
raccomandata,
e a tutti gli iscritti, in occasione dell'invio delle circolari.
Art.
12. (Prescrizione). L'azione disciplinare diversa dalla omissione
dei contributi si prescrive entro cinque
anni.
Detto
termine va calcolato considerando come "dies a quo" il
giorno in cui si è verificato il fatto; in caso di fatto
continuato,
il "dies a quo" va computato tenendo presente la data in
cui si è verificato l'ultimo episodio. Il
proponimento
dell'azione disciplinare sospende il periodo di prescrizione.
Art.
13. (Sanzioni). In merito alla irrogazione e alla determinazione
delle sanzioni disciplinari si applicano le
norme
di cui all' art. 13.
Art.
14. (Ricorso). Contro la decisione del Consiglio dell'Ordine è
ammesso ricorso davanti al Consiglio
Nazionale
degli Attuari, ai sensi dell'art. 18 della L. n°194 del 9.2.1942.