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Formazione Attuariale Continua - Linee guida FACFeed RSS

News - 07/05/2018

Cara/o Collega,

facendo seguito alla circolare CNA n. 01/2018 dell' 8 gennaio 2018 con la quale si dava informativa della pubblicazione sulla Gazzetta del Ministero di Giustizia del 30 dicembre 2017 del "Nuovo Regolamento FAC" secondo quanto disposto dal DPR 137/2012, si inviano in allegato le relative  Linee Guida, predisposte con il supporto della Commissione Formazione e di concerto con il Consiglio dell'Ordine Nazionale, che ha dato avvio al I ciclo effettivo FAC con decorrenza 1 gennaio 2018. Tale ciclo avrà durata triennale e terminerà il 31 dicembre 2020.

               Tutto ciò ha comportato anche una riorganizzazione operativa della gestione della FAC. Ricordiamo inoltre che il Regolamento è frutto di un pluriennale e laborioso lavoro con il Ministero; la norma originaria infatti avrebbe reso praticamente quasi inapplicabile la FAC per la nostra professione che ha una situazione tendenzialmente opposta, sotto questo profilo, rispetto ad altre professioni e questo ha comportato una lunghissima mediazione. Siamo infine riusciti, come si può leggere nel Regolamento e nelle Linee Guida, a redigere un testo che per larghissima parte ha salvaguardato la strutturazione che ci siamo dati da tempo per la gestione della FAC. 

 

In modo sintetico di seguito si riportano le principali novità relative alle attività formative che trovate nelle Linee Guida allegate.

Le attività formative valide ai fini dell'accreditamento e dell'attribuzione di CFP, sono distinte in 3 tipologie:

a)      Attività Preclassificate, ovvero organizzate dal CNA, e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti. Tali attività vanno registrate nella sezione Attività Preclassificate delsoftware FAC e i relativi CFP dovranno essere caricati dall'utente, senza alcun caricamento di documentazione allegata. In tale categoria rientrano anche Attività formative di tipo e-learning che l'Ordine degli Attuari mette a disposizione;

 b)     Attività formative esterne, (novità rispetto al regolamento precedente) organizzate da soggetti terzi rispetto all'Ordine degli Attuari, che preventivamente presentano domanda al CNA contenente gli elementi e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4 del Nuovo Regolamento FAC. I relativi CFP dovranno essere caricati da ciascun utente sulsoftwareFAC attraverso l'apposita sezione Attività Esterne, nella quale, nell'apposito menù a tendina, saranno censiti i corsi autorizzati. In tale sezione potranno rientrare anche le convenzioni annuali o pluriennali che l'Ordine degli Attuari stipulerà con enti, associazioni e società esterne;

 c)      Attività formative volontarie (coincidenti con le attuali attività non preclassificate), svolte in completa autonomia dal singolo individuo. In tal caso il singolo iscritto deve provvedere al caricamento delle attività svolte sulsoftwareFAC inserendo, come data, la data dell'evento e, come titolo, il titolo dell'evento, nonché il materiale completo (attestato di partecipazione, programma e supporti didattici dell'evento formativo) nell'apposita sezione Attività Non Preclassificate. La richiesta dovrà essere caricata non oltre i 60 giorni dalla data dell'evento. Per tale categoria ci è stata imposto dal Ministero di Giustizia il limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. Il Ministero di Giustizia avrebbe voluto eliminare tale tipologia di attività, ma dopo una lunga trattativa effettuata spiegando la particolarità del nostro ordine professionale siamo riusciti renderle disponibili con il limite massimo di 10 CFP.

 

Per tutti gli eventi che gli iscritti all'albo hanno svolto dal 1 gennaio al 31 maggio 2018 (data di entrata in vigore delle presenti linee guida) si applica quanto previsto dalle presenti Linee Guida. Per le Attività Non Preclassificate effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, i 60 giorni decorreranno dal 31 maggio 2018.

  

Con le Linee Guida allegate i crediti formativi rimasti sospesi nel corso del 2018 per eventi organizzati dall'Ordine o dalla SIA srl potranno quindi essere ora attribuiti nel numero e caricati sul software.

Ricordo che la FAC non è una compliance ma una necessità professionale e deontologica che vale sia per gli attuari lavoratori dipendenti che per i professionisti in egual misura e che serve all'aggiornamento professionale continuo dell'Attuario affinchè le sue prestazioni professionali siano sempre di elevata qualità al servizio dei committenti e del Paese. Tutto ciò vale a prescindere da una norma che ne sancisce l'obbligo; non è un caso che la nostra professione ha introdotto la FAC nel 2010, ben prima che entrasse in vigore la Riforma delle Professioni.

Linee guida FAC 

 

Cordiali saluti

Il Presidente del CNA 

Giampaolo Crenca