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Ambito di Applicazione

Con riguardo alle assicurazioni danni, l'ambito di applicazione non dovrebbe presentare all'atto pratico particolari dubbi interpretativi: la regola unisex va applicata in tutti i casi in cui l'accordo tra le parti è concluso dopo il 21 dicembre 2012, e cioè:

  • I contratti nuovi stipulati (cioè sottoscritti da ambo le parti) dopo il 21 dicembre 2012, anche se derivanti da offerte e/o preventivi antecedenti tale data;
  • le sostituzioni (che in quanto tali necessitano di una nuova sottoscrizione) effettuate in data successiva al 21 dicembre 2012, di contratti stipulati in data antecedente.

Al contrario, l'obbligo non sussiste:

  • Per i rinnovi di contratti in cui è prevista la clausola di "tacito rinnovo", anche nel caso in cui il premio del contratto rinnovato dovesse essere diverso da quello del contratto scaduto, o in base alla variazione di parametri tariffari predeterminati (es. età, classe di Bonus/Malus ecc.), o per effetto di variazioni tariffarie per le quali non è richiesto il consenso dell'assicurato;
  • nel caso di trasferimenti di portafoglio da un assicuratore a un altro che non modifichi le condizioni contrattuali preesistenti.

Un'ulteriore deroga alla nuova disciplina potrebbe essere rappresentata dalle polizze collettive stipulate da un datore di lavoro in adempimento ad una previsione derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro a prescindere dalla data di stipulazione; nei rami danni, peraltro, si rileva comunque che il premio (pro-capite o cumulativo) per queste tipologie di polizze viene già oggi normalmente determinato a partire dai dati sulla sinistrosità effettiva della collettività da assicurare, a prescindere dal sesso dei singoli assicurati.