Ordine Attuari

Leggi il contenuto della pagina | Accesso Rapido | Contatti

 
 

L'Attuario

Albo, esame, oggetto della professione

Area Riservata

Accedi all'area riservata agli iscritti

Offerte di lavoro

Solo per iscritti, segui le offerte

Linee guida per le valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare

[1]

Documento pdf

Generalità e definizioni
Il D. Lgs. n. 252/2005 ["Disciplina delle forme pensionistiche complementari"]([2]), emanato sulla scorta della legge n. 243/2004 (legge delega) con l'obiettivo di favorire il decollo della previdenza complementare, ha introdotto importanti cambiamenti finalizzati all'incentivazione delle adesioni e in materia di governance e di vigilanza.

In particolare, tra le misure finalizzate all'incentivazione si ricorda il conferimento facoltativo (anche tacito) del TFR, l'incremento degli incentivi fiscali per gli aderenti, l'equiparazione delle forme pensionistiche, le misure compensative per le imprese e l'ampliamento delle fonti istitutive.

In relazione al rinnovato quadro normativo, l'Ordine ha ritenuto necessario aggiornare le precedenti linee guida sulle valutazioni attuariali relative ai Fondi di previdenza complementare.

Tenuto conto che tali valutazioni assumono diversa rilevanza a seconda che si tratti di Fondi a "prestazione definita" o a "contribuzione definita", le presenti linee guida, come già le precedenti, sono state elaborate articolandone i contenuti in due distinte Sezioni (A e B), con riferimento, appunto, alla tipologia delle prestazioni erogate dai Fondi stessi. Nel seguito, per completezza, si fornisce una breve descrizione di dette tipologie.

In conformità alla vigente disciplina legislativa, sono da considerare a "contribuzione definita", in linea generale, tutti i sistemi previdenziali nei quali l'entità del trattamento pensionistico sia commisurata al montante dei contributi versati dall'iscritto o in favore dell'iscritto nel corso della sua partecipazione al Fondo (principio di corrispettività, a livello individuale, tra contributi e prestazioni, peraltro talvolta temperato, ad esempio, dalla previsione di misure integrative dei montanti contributivi nei casi di inabilità/invalidità e premorienza).

I criteri generali che presiedono al funzionamento tecnico di tali forme sono riconducibili alle disposizioni della legge n. 335/1995 (art. 1, commi 6 e segg.), anche se quest'ultima delinea il cosiddetto "sistema contributivo" ([3]) con riferimento ai soli regimi di previdenza obbligatoria, i quali per molti aspetti presentano una loro specifica regolamentazione che raramente trova applicazione nelle forme complementari (capitalizzazione, talvolta simulata, dei conti individuali secondo le variazioni del PIL, coefficienti di trasformazione dei montanti in pensioni indistinti per sesso e per tipologia di prestazione, etc.).

Per converso, sembrerebbe quindi naturale considerare a "prestazione definita" tutte le altre forme complementari non riconducibili nell'ambito di quelle a "contribuzione definita" come sopra individuate. Ciò nonostante, il legislatore ha espressamente indicato tra le forme a prestazione definita solo quelle "volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio" (art. 2, comma 2, lettera b e art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005), non ricomprendendo quindi forme aggiuntive o integrative che, pur garantendo prestazioni definite, non collegano queste né al reddito/retribuzione né al trattamento dell'assicurazione obbligatoria.

A completamento di quanto sopra indicato, si segnala la distinzione tra piani a contribuzione definita e piani a prestazione definita effettuata nei principi contabili internazionali (cfr. Nota 1): in via generale, nei piani a contribuzione definita l'impresa paga contributi fissi prestabiliti e non ha un'obbligazione reale o implicita a pagare ulteriori contributi, cosicché il rischio attuariale (prestazioni inferiori a quelle attese) e il rischio d'investimento (attività investite insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sull'iscritto, mentre nei piani a prestazione definita il rischio attuariale e il rischio d'investimento ricadono generalmente sull'impresa o sull'eventuale altro soggetto garante.

I suddetti regimi - quello a prestazione definita e quello a contribuzione definita - possono comunque coesistere nello stesso Fondo: ciò si verifica nel caso in cui quest'ultimo, già a prestazione definita, sia stato assoggettato ad un processo di graduale trasformazione in Fondo a contribuzione definita con il criterio pro quota  (analogamente a quanto avvenuto nell'assicurazione generale obbligatoria a seguito della legge n. 335/1995), ovvero sia stato ristrutturato in due sezioni, una a prestazione definita per i "vecchi iscritti" e l'altra a contribuzione definita per gli iscritti in data successiva al 27 aprile 1993.

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 252/2005 i regimi a "prestazione definita" sono consentiti esclusivamente per:
-         i "vecchi iscritti" ai "vecchi Fondi" relativi a lavoratori dipendenti;
-         gli iscritti "vecchi" e "nuovi" ai Fondi relativi a lavoratori autonomi o liberi professionisti, dove per "vecchi Fondi" si intendono le forme previdenziali già costituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 421/1992 (15 novembre 1992) e per "vecchi iscritti" i partecipanti già iscritti a tali Fondi alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 (28 aprile 1993). 

Nell'Allegato A sono indicati i principali siti di interesse per le valutazioni di cui al presente documento.

 

SEZIONE A - FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA 

Tipologia delle valutazioni attuariali
Nell'ambito dei Fondi a "prestazione definita" le principali valutazioni di competenza dell'Attuario sono:

  1. la compilazione del bilancio tecnico, la previsione dei flussi annui delle entrate e delle uscite e analisi di sensitività (stress-testing);
  2. la costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali;
  3. le valutazioni relative a varianti normative (naturalmente, quando queste richiedono l'elaborazione di bilanci tecnici, si ricade nel punto 1);
  4. l'analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività per fornire indicazioni utili alle scelte d'investimento e ad un più efficiente ALM -Asset Liability Management. 

 

1.       Bilanci tecnici
La redazione di un bilancio tecnico, generalmente finalizzato alla individuazione delle condizioni di equilibrio del Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la prestazione attuariale più impegnativa.

Iter procedurale
Le valutazioni richieste dal bilancio tecnico necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi operativi:
-         predisposizione del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi di calcolo;
-         raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
-         definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e finanziaria;
-         elaborazione delle previsioni;
-         analisi dei risultati;
-         analisi di sensitività (stress-testing);
-         relazione conclusiva. 

Metodologie di calcolo
In tutti i casi di "vecchi Fondi" per lavoratori dipendenti sussiste, come detto, il divieto di estendere il sistema a "prestazione definita" ai nuovi iscritti: ciò impone all'Attuario di impostare le valutazioni a "gruppo chiuso", adottando il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione completa con riferimento ad un arco temporale esteso a quanto necessario perché si estingua ogni obbligazione del Fondo nei confronti dei partecipanti e dei loro superstiti.

Nel caso invece di Fondi per lavoratori autonomi o professionisti, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano la cessazione del Fondo o ne limitino l'operatività ad un gruppo chiuso di assicurati, si potrà presumere, in via ordinaria, l'ingresso nel Fondo di futuri iscritti (valutazioni a "gruppo aperto").

Si raccomanda, comunque, l'utilizzo di metodologie che permettano l'esposizione dei risultati sia in forma sintetica - ossia attraverso il confronto tra le voci attive (patrimonio iniziale e future entrate contributive) e passive (oneri maturati e latenti) della gestione, espresse in termini di valori attuali medi alla data del bilancio tecnico, secondo lo schema di seguito prospettato -che analitica, evidenziando, per ogni singolo anno del periodo di valutazione, le principali voci del conto economico e l'andamento del patrimonio netto (proiezioni di indubbia utilità ai fini di una corretta programmazione degli investimenti, come anche del controllo della liquidità e del livello di copertura delle riserve). 


SCHEMA DI BILANCIO TECNICO PER UN FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA

A t t i v i t à

P a s s i v i t à

Patrimonio netto

Valore attuale medio delle pensioni in pagamento ([4])

 

 

Valore attuale medio dei contributi dei:

Valore attuale medio delle future prestazioni di:

-         iscritti alla data del bilancio tecnico

-         futuri iscritti

-            iscritti alla data del bilancio tecnico

-            futuri iscritti

 

Valore attuale delle spese di amministrazione

 

 

Totale attività

Totale passività

Disavanzo tecnico

Avanzo tecnico

Totale a pareggio

Totale a pareggio

   

Le basi demografiche
Per la scelta delle basi tecniche di natura demografica (previsioni sui nuovi ingressi, ove previsti; probabilità di eliminazione per le diverse possibili cause; passaggi di categoria; probabilità di aver famiglia e relativa composizione media, etc.), si sottolinea l'opportunità di far riferimento alle esperienze proprie della collettività cui si rivolgono le valutazioni. Qualora tali esperienze non siano disponibili o risultino scarsamente significative, sarà giustificato l'uso o l'adattamento di osservazioni condotte nell'ambito di altre popolazioni comunque in qualche modo assimilabili a quella oggetto di valutazione.

Occorre comunque tener presente che qualora il Fondo oggetto di valutazione ricorra allo strumento assicurativo per garantire specifiche coperture, è opportuno verificare la coerenza delle basi demografiche adottate con quelle utilizzate dalla Compagnia per la copertura del rischio assicurato.

Particolare attenzione e prudenza andranno poi poste nella scelta e nell'aggiornamento delle tavole di mortalità riferite ai pensionati, allo scopo di limitare, nel caso di significativi scostamenti nel tempo delle frequenze di eliminazione effettive rispetto a quelle teoriche (in particolare se le prime dovessero risultare costantemente e significativamente inferiori alle seconde - rischio di longevità), il verificarsi di disavanzi di gestione che andrebbero a ricadere sulle ultime generazioni di iscritti.

Si sottolinea pertanto l'opportunità di fare ricorso a tavole di mortalità "proiettate", specie qualora non sia prevista la copertura assicurativa del rischio di sottomortalità.

A tal fine si raccomanda di procedere a scelte oculate che tengano conto delle specificità del collettivo assicurato e della tipologia di adesione, senza necessariamente far ricorso alle tavole di più comune utilizzo nel mercato delle assicurazioni di rendita vitalizia. L'adesione a queste ultime avviene di norma su base individuale e volontaria, quindi le imprese di assicurazione ne debbono tener conto tramite l'antiselezione. Con l'iscrizione ad un Fondo pensione ad adesione collettiva, invece, la generalità degli iscritti si impegna al rispetto di norme statutarie e/o regolamentari che hanno generalmente il solo scopo di disciplinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici in maniera uniforme e pertanto possono generare fenomeni di autoselezione limitati ad un livello poco significativo.

Viene comunque lasciata al professionista la scelta del criterio di proiezione dei tassi di mortalità.

Per quanto riguarda la previsione di eventuali futuri ingressi nel Fondo, occorrerà tener conto delle prospettive di sviluppo della collettività dei professionisti o dei lavoratori autonomi in esame, facendo anche riferimento a iscrizioni/cancellazioni desumibili da archivi, albi, elenchi etc. oltre che, naturalmente, alle tendenziali linee evolutive delle forze di lavoro del settore interessato e, più in generale, della popolazione attiva (tasso di occupazione ([5])). Fermo restando l'impegno ad effettuare la suddetta previsione sulla base di dati affidabili, in mancanza di significativi elementi di giudizio (per irregolarità dei dati o altre problematiche strutturali), si potrà assumere l'ipotesi di futura invarianza numerica e compositiva della collettività censita alla data di valutazione. 

Le basi economico-finanziarie
Grande attenzione andrà posta anche nella scelta delle basi tecniche economiche e finanziarie relative allo sviluppo delle retribuzioni o dei redditi, all'andamento dell'inflazione, alla dinamica delle pensioni (comprese quelle del regime previdenziale di base, che influenzano gli oneri del Fondo quanto meno nel caso in cui sia prevista la perequazione automatica delle prestazioni), al tasso di rendimento delle disponibilità patrimoniali, al tasso di variazione del PIL, etc.; le relative assunzioni dovranno comunque definire un sistema di ipotesi evolutive prudenziale, coerente e, allo stato, plausibile. 

Per quanto riguarda gli sviluppi delle retribuzioni (o dei redditi da lavoro autonomo), giova ricordare che essi dipendono sia da fattori di carattere generale, riconducibili alla naturale dinamica del quadro politico, sociale ed economico, sia da vicende individuali (per i lavoratori dipendenti: promozioni a gradi, qualifiche e categorie superiori; per i lavoratori autonomi allargamento ovvero contrazione della sfera di attività professionale); queste ultime danno luogo, distintamente per categoria o gruppo omogeneo di partecipanti ed eventualmente per sesso, a "linee" evolutive (medie) in funzione dell'anzianità lavorativa e/o dell'età. Generalmente, com'è noto, dette "linee" vengono desunte dai valori retributivi o reddituali rilevati alla data della valutazione, previa classificazione, perequazione e interpolazione degli stessi; ma sarà anche opportuno fare riferimento, quando possibile, alle serie storiche disponibili e, per i lavoratori dipendenti, alle previsioni contrattuali.

La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o reddituali rilevati. 

Riguardo al tasso di rivalutazione dei redditi e delle retribuzioni per effetto della variazione del quadro economico (per le retribuzioni, in particolare, per effetto dei rinnovi contrattuali), tale ipotesi va raccordata con l'ipotesi relativa al fenomeno inflativo o, per i dipendenti, alle previsioni (se esistenti) dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; in merito si raccomanda un controllo di plausibilità del tasso finale di incremento medio del reddito o delle retribuzioni della collettività oggetto di valutazione (dovuto alle ipotesi adottate sull'andamento numerico del collettivo, sull'ammontare dei redditi o delle retribuzioni degli eventuali nuovi ingressi e dei promossi e sulla dinamica delle retribuzioni o dei redditi connessa alla carriera e alla variazione del costo della vita)([6]). 

Per le grandezze macro-economiche (tasso di inflazione, tasso di variazione del PIL, etc.) si dovrà fare riferimento a dati ufficiali consuntivi o di previsione elaborati dal Governo; al riguardo si può far riferimento, in analogia con quanto previsto dalla Conferenza dei Servizi tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione di parametri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, al documento della Ragioneria Generale dello Stato: "Le tendenze di medio lungo-periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato" (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Ultimi-doc/). Per il breve periodo si ritiene necessario utilizzare il più recente documento di finanza pubblica elaborato dal Governo (DPEF o RPP).

Particolare attenzione deve essere riposta sui valori programmati del tasso di inflazione e di variazione del PIL nel breve periodo contenuti nei documenti di finanza pubblica, in quanto potrebbe rendersi necessaria una loro rettifica in funzione dei valori tendenziali.

Per quanto concerne il tasso di rendimento del patrimonio al netto degli oneri gestionali e fiscali, quest'ultimo deve essere individuato sulla base del rendimento medio realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché di quanto previsto negli eventuali piani di investimento del Fondo, programmati o già in atto.. Il livello del tasso di rendimento non dovrebbe superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico (fonte: http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dfp.psc.asp).

Qualsiasi scelta diversa da quella indicata deve essere adeguatamente motivata dall'Attuario nell'ambito della relazione tecnica.

 

Analisi di sensitività (Stress test)
Nell'ambito della redazione dei bilanci tecnici l'Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari di basi demografiche o economico-finanziari anche estremi (stress-testing).

Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati casi, costituire ulteriori ed utili elementi di valutazione della tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, nonché allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali interventi correttivi. A tal riguardo, l'Attuario che ritenesse opportuno svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa nella relazione conclusiva, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo le criticità che tali elaborazioni dovessero evidenziare. 

 

Relazione conclusiva
La relazione conclusiva sul bilancio tecnico dovrà illustrare esaustivamente i seguenti elementi:

  1. le principali disposizioni di legge e di Regolamento, come anche le normative secondarie (decreti ministeriali attuativi, risoluzioni della COVIP, etc.), che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
  2. le caratteristiche anagrafiche, assicurative ed economiche degli iscritti attivi, pensionati ed eventualmente cessati con diritto a prestazione differita presenti alla data di riferimento del bilancio tecnico;
  3. il regime finanziario di gestione;
  4. la metodologia attuariale utilizzata per le elaborazioni;
  5. le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
  6. i risultati in forma sintetica;
  7. la proiezione delle entrate e delle uscite annue nonché la conseguente evoluzione del patrimonio in un congruo arco temporale;
  8. le conclusioni che possono trarsi dai risultati conseguiti. 

In particolare, per quanto riguarda l'illustrazione delle principali normative che interessano, dovranno essere richiamate le disposizioni riguardanti:
-         i contributi, indicandone la misura alla data del bilancio (in valore assoluto o in percentuale delle retribuzioni o dei redditi), le eventuali regole di adeguamento nel tempo e, ove previste, le grandezze economiche di riferimento (ad esempio, trattandosi di Fondo integrativo o comunque collegato all'assicurazione di legge, le retribuzioni imponibili sia ai fini del Fondo che di detta assicurazione);
-         i requisiti di accesso alle diverse prestazioni regolamentari;
-         i criteri di determinazione e (se previsti) di adeguamento delle diverse tipologie di prestazioni: capitali, rendite, particolari erogazioni accessorie (come gli assegni di famiglia) etc.;
-         le regole, ove esistenti, per gli impieghi patrimoniali;
-         l'attribuzione del rendimento netto delle attività patrimoniali. 

L'Attuario che rilevi la non conformità delle norme statutarie o regolamentari del Fondo alle disposizioni di legge o alla normativa secondaria che possa incidere sui risultati del bilancio, deve fare menzione di tale circostanza e valutare, ove possibile, gli effetti economici di massima che la mancata conformità alle suddette disposizioni può produrre sulle condizioni di equilibrio della gestione (il controllo della conformità va fatto comunque prima di programmare le valutazioni richieste dal bilancio tecnico e l'eventuale esito negativo della verifica va segnalato subito ai responsabili del Fondo).

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla descrizione del regime tecnico-finanziario sul quale si fondano le valutazioni, verificando quanto eventualmente riportato nello Statuto/Regolamento del Fondo, definendo gli oneri e gli impegni che vengono presi in considerazione, l'arco temporale nel quale si estendono le proiezioni, la specificità delle condizioni di equilibrio che ci si propone di individuare ed ogni altra implicazione connessa all'impostazione adottata.

Qualora il Fondo sia gestito in regime tecnico-finanziario diverso da quello della capitalizzazione completa, l'Attuario non dovrà mancare di segnalare, nella relazione, le implicazioni connesse a tale regime in ordine all'equilibrio della gestione.

Un apposito capitolo della relazione (o di un eventuale allegato tecnico alla stessa, se si preferisce), sarà dedicato alla descrizione dei metodi di valutazione adottati.

Nel fornire le dovute precisazioni sulle basi tecniche demografiche adottate, si avrà cura di indicare se esse sono state costruite ad hoc  sulla base di statistiche relative alla popolazione degli iscritti oggetto di valutazione, ovvero se sono state desunte da altre esperienze; in ogni caso le determinazioni assunte saranno riportate nella relazione (o nell'allegato tecnico), unitamente all'illustrazione degli eventuali criteri di rettifica e adattamento di dati esterni.

Naturalmente, anche la scelta delle basi tecniche economico-finanziarie andrà adeguatamente motivata nella relazione, tenendo presente quanto già detto precedentemente.

L'esposizione dei risultati in forma sintetica sarà accompagnata da una nota di commento redatta in forma tale da consentire, anche a chi non abbia confidenza con le tecniche di valutazione attuariale, una agevole interpretazione dei dati ed un corretto apprezzamento della situazione tecnico-finanziaria del Fondo.

Lo schema di bilancio tecnico riportato poco sopra fa riferimento ad un Fondo a prestazione definita gestito in regime finanziario di capitalizzazione piena, con gestione diretta delle rendite, aperto a nuove iscrizioni, che, con gli opportuni adattamenti, può costituire un utile riferimento per l'esposizione sintetica dei risultati anche per altre fattispecie di elaborazioni attuariali.

Per offrire al gestore più analitici elementi valutativi, utili sia ai fini di una migliore comprensione dei risultati conseguiti, sia ai fini gestionali (piani di investimento etc.), dovranno poi essere fornite le proiezioni per anno di gestione, estese ad almeno 30 anni ([7]) (o più, qualora sia ragionevole presumere che determinate normative esplichino i loro effetti solo nel lungo periodo), della popolazione assicurata e pensionata nonché delle entrate contributive, delle uscite per prestazioni e del patrimonio disponibile a fine esercizio ([8]). Tale documentazione potrà peraltro essere omessa in caso di valutazioni relative a piccoli gruppi di soli pensionati o quando si tratti di Fondi interni senza patrimonio di destinazione.

Nel redigere la relazione, si raccomanda di limitare all'essenziale l'uso di termini tecnici, sul significato dei quali occorre in ogni caso fare chiarezza.

 

2.       La costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali
Dette valutazioni possono avere un duplice scopo:
-         determinare l'importo da versare da parte di un iscritto per ottenere il riconoscimento, ai fini del diritto e/o della misura del trattamento, di periodi privi di copertura contributiva ma che la normativa interna consente di riscattare (servizio militare, corsi di studio, periodi di aspettativa per maternità etc.);
-         determinare il valore della "posizione previdenziale" individuale allo scopo di consentirne la liquidazione o il trasferimento ad altra forma previdenziale. 

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla complessità e delicatezza di tali valutazioni, che possono anche significativamente influenzare l'equilibrio tecnico della gestione e/o incidere su un'equa attribuzione delle disponibilità patrimoniali del Fondo.

Di norma è bene utilizzare le stesse basi tecniche adottate ai fini dell'ultimo bilancio attuariale; qualora tali basi risultassero superate, la costruzione delle tabelle deve essere preceduta da un opportuno aggiornamento di dette basi e valgono, al riguardo, le indicazioni illustrate in merito al bilancio tecnico. 

Anche per le valutazioni in parola, occorre che sia redatta un'apposita relazione contenente almeno i seguenti elementi:
-         l'illustrazione delle principali norme interne del Fondo che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
-         le eventuali semplificazioni adottate nella costruzione delle tabelle, che dovranno essere di agevole uso (tabelle eccessivamente numerose e complesse costituirebbero un'inutile complicazione e giustificherebbero quindi l'adozione diretta di formule attuariali caricate su un elaboratore);
-         la metodologia di calcolo utilizzata;
-         le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
-         chiare ed esaustive istruzioni sull'uso delle tabelle, con esemplificazioni numeriche relative alle diverse fattispecie cui fanno riferimento le tabelle stesse.

 

3.       Valutazioni relative a varianti normative
Si tratta di valutazioni che riguardano l'impatto sulle condizioni di equilibrio del Fondo di:
-         innovazioni normative esterne al Fondo che possono richiedere modifiche del Regolamento del Fondo stesso o comunque incidere, positivamente o negativamente, sulle prospettive di sviluppo della gestione;
-         modifiche del Regolamento del Fondo per decisione autonoma degli organi amministrativi dello stesso. 

In ogni caso si tratta, in linea di massima, di confrontare le risultanze di bilanci tecnici redatti nel quadro normativo preesistente ed in quello modificato. 

Per le linee da seguire, si può fare quindi riferimento a quanto già indicato in tema di bilancio tecnico, con la ovvia raccomandazione di fornire nella Relazione, in termini esaustivi, una chiara illustrazione dei due contesti normativi a confronto e di sviluppare le valutazioni nelle medesime ipotesi e basi tecniche. 

Nel caso di modifiche deliberate o progettate dagli organi del Fondo, è necessario inoltre verificare preventivamente la coerenza delle stesse con le norme di legge vigenti in materia.

Tenuto conto che tale verifica investe anche competenze di tipo legale e fiscale, è opportuno che l'Attuario si avvalga della collaborazione di altri professionisti, quando a ciò non abbia già provveduto il committente.

 

4.       Analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività
Si tratta di valutazioni che riguardano la stima delle passività e degli impegni del Fondo soprattutto nell'ottica della proiezione delle dinamiche dei cash-flow. Dal punto di vista metodologico, l'approccio è del tutto riconducibile ai processi individuati per la predisposizione dei bilanci tecnici, dove magari le fasi di analisi di sensitività (stress test), al caso anche stocastiche, potrebbero rivestire un peso maggiore.

Le risultanze di cui sopra - stima degli impegni futuri del fondo e dei flussi attesi di passività - sono evidenziate a parte con lo scopo di fornire alle funzioni preposte alla scelta degli investimenti e all'asset management (area finanza) indicazioni utili per una gestione più efficiente del portafoglio, che tenga conto anche delle passività da coprire tempo per tempo. A sua volta l'area finanza potrebbe fornire all'Attuario dei tassi di rendimento attesi aggiornati per "correggere" le proiezioni delle passività, attivando un utile processo di looping che ovviamente migliora l'attendibilità dei risultati. 

 

SEZIONE B - FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
Così come nell'ambito dei regimi a "prestazione definita" si individuano forme strutturalmente diverse, anche nei regimi a "contribuzione definita" coesistono diverse tipologie gestionali che hanno però tutte in comune, come già si è avuto modo di precisare, il criterio di determinazione delle prestazioni. 

Il D. Lgs. n. 252/2005 stabilisce che per i lavoratori dipendenti "nuovi iscritti" le forme pensionistiche complementari a "contribuzione definita" sono tecnicamente gestite, almeno nella fase di accantonamento (e quindi di formazione dei montanti contributivi), in regime di capitalizzazione individuale: la prestazione periodica è funzione del capitale accumulato nei conti individuali dei singoli partecipanti e di coefficienti attuariali di conversione del capitale stesso in rendita (solo nella previdenza obbligatoria e in alcuni fondi cosiddetti preesistenti il regime della "contribuzione definita" può coesistere con il sistema tecnico-finanziario di gestione della ripartizione). 

In particolare si possono distinguere:

  1. regimi nei quali ai fini della determinazione delle prestazioni vengono applicati coefficienti di conversione "generali", ossia stabiliti prescindendo in parte o totalmente dalle caratteristiche demografiche dei singoli beneficiari (età, sesso, condizione familiare etc.); in tali regimi si rileva pertanto un più o meno significativo grado di solidarietà tra gli iscritti. Questo può accadere, con riferimento alla previdenza complementare, solo nei fondi cosiddetti preesistenti;
  2. regimi nei quali la prestazione è funzione del montante accumulato e delle specifiche connotazioni demografiche dell'iscritto; si tratta quindi di regimi di tipo prettamente "assicurativo", dove vale il principio di mutualità ma è esclusa ogni forma di solidarietà.

In ogni caso, per quanto riguarda l'intervento dell'Attuario, le tipologie delle valutazioni, in gran parte riconducibili a quelle già illustrate con riferimento alle forme a "prestazione definita", possono così riepilogarsi:
1.      elaborazione di bilanci tecnici in caso di gestione diretta delle rendite, con proiezioni per anno di gestione delle entrate contributive (distinguendo, ove previste, le diverse componenti del gettito), delle uscite per prestazioni (con ogni opportuna specifica relativa alla natura delle stesse), delle spese di amministrazione e delle conseguenti disponibilità patrimoniali (con riferimento ai diversi "conti" in cui risulti articolato l'assetto gestionale);
2.      calcolo dei premi per le eventuali coperture accessorie (invalidità e premorienza);
3.      determinazione dei coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita;
4.      analisi degli impegni assunti e scelte d'investimento (ALM -Asset Liability Management) 

Per quanto riguarda le valutazioni di cui al punto 1, valgono le direttive, le raccomandazioni ed i suggerimenti espressi in merito al bilancio tecnico di un Fondo a "prestazione definita"; naturalmente nelle forme a "contribuzione definita" le proiezioni per anno di gestione mirano soprattutto a fornire indicazioni utili ai fini di una corretta programmazione degli investimenti e, per i Fondi autorizzati a gestire direttamente i trattamenti pensionistici, del controllo del livello di copertura del "conto pensioni" (o "fondo" o "riserva" o comunque sia definito, dal Regolamento, l'accantonamento destinato al finanziamento delle rendite in vigore).

Nell'elaborare tali proiezioni, sarà necessario considerare tra le uscite, insieme alle prestazioni dovute in caso di cessazione per vecchiaia/anzianità, dimissioni/ licenziamento, invalidità/inabilità e morte, anche:

  • le anticipazioni previste dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 252/2005;
  • i trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare in conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 252/2005;
  • i riscatti previsti dall'art. 14, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 252/2005.

In merito alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, c'è da dire che di regola i Fondi si avvalgono di apposite convenzioni con Imprese assicurative. In tal caso l'Attuario può essere chiamato a prestare consulenza per la stipula delle suddette convenzioni e a verificare nel tempo l'andamento della sinistrosità, al fine di accertare la congruità del prezzo assicurativo pagato dal Fondo; analoga consulenza può essere prestata a favore dei Fondi che si avvalgono di apposite convenzioni per l'erogazione delle rendite. 

La costruzione di coefficienti di conversione in rendite dei "conti individuali" (o montanti contributivi) è un problema che si pone, evidentemente, per i soli Fondi che gestiscono direttamente le pensioni e non si avvalgono quindi di convenzioni assicurative. La scelta delle basi tecniche dev'essere orientata agli stessi principi di prudenza adottati nell'individuazione delle basi tecniche per la redazione dei bilanci tecnici, avendo cura di procedere ad un periodico aggiornamento delle stesse al variare del quadro economico-demografico-finanziario generale.

Infine riguardo alle analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività in funzione ALM, ovviamente le proiezioni delle passività risultano sicuramente più semplici, ma sempre essenziali nell'ottica di massimizzare i rendimenti finanziari, obiettivo importante specialmente nei sistemi a contribuzione definita.

 

Allegato A

 

PRINCIPALI FONTI DI DATI ED INFORMAZIONI

 

ORDINE DEGLI ATTUARI
(/)

S.I.A.

(https://www.sia-attuari.it/)

ASSOPREVIDENZA
(http://assoprevidenza.it/)

BANCA D'ITALIA
(http://www.bancaditalia.it/)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSI0NE(http://www.covip.it/homepage.htm)

COMMISSIONE EUROPEA
(http://ec.europa.eu/justice/index_it.htm#newsroom-tab)

EUROSTAT: Yearbook 2004 - The statistical guide to Europe(http://epp.eurostat.cec.eu.int/)

GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN
(http://www.gcactuaries.org/)

INPS
(http://www.inps.it/)
(http://banchedatistatistiche.inps.it/biblioteca/welfare.htm)

ISTAT
(http://www.istat.it/)

ISVAP
(http://www.isvap.it/)

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
(http://www.rgs.mef.gov.it/)

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI(http://www.welfare.gov.it/default)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(http://www.tesoro.it/welcome.asp)

MEFOP
(http://www.mefop.it/)

Altri siti di interesse:

ABI
http://www.abi.it/

ANIA
http://www.ania.it/

CENSIS
http://www.censis.it/

CNEL
http://www.cnel.it/

CNR
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html

CONSOB
http://www.consob.it/

INAIL
http://www.inail.it/

INPDAP
http://www.inpdap.it/webnet/sito/home.asp

IRPPS
http://www.irpps.cnr.it/

OCSE
http://www.oecd.org/home/

OIC
http://www.fondazioneoic.it/

PARLAMENTO
http://www.parlamento.it/

SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA
http://w3.uniroma1.it/sis/index.asp

Roma, 14 settembre 2009

 

 

([1]) Le presenti linee guida, riferite ai fondi di previdenza complementare, possono essere considerate valide anche per le valutazioni relative a forme di previdenza obbligatoria, in quanto compatibili con le previsioni del D.M. 29 novembre 2007 "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria". Per quanto concerne invece la metodologia e il tasso di attualizzazione da utilizzare nelle valutazioni sulla base dei principi contabili internazionali International Accounting Standards (IAS), ora International Financial Reporting Standards (IFRS) si rinvia ai principi contabili stessi (regolazione della Commissione Europea N. 1126/2008 del 3 Novembre 2008, pubblicata sul Giornale Ufficiale dell'UE il 29 novembre 2008).

([2]) Così come integrato dalle disposizioni di cui alla legge n. 296/2006, al d. lgs. n. 28/2007, alla legge n. 244/2007 e alla legge n. 247/2007.

([3]) Questa espressione si contrappone a quella di "sistema retributivo" (ossia basato su prestazioni correlate ai livelli retributivi o reddituali degli iscritti), ma sostanzialmente individua una forma di previdenza a "contribuzione definita".

([4]) Gli oneri relativi ad eventuali iscritti non più in attività alla data del bilancio tecnico ed in attesa di maturazione del diritto a prestazione (ad esempio, cessati in attesa di maturazione del requisito dell'età) possono essere conglobati con quelli dei pensionati o evidenziati a parte.

([5]) Al riguardo si segnala la fonte, per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pubblico, utilizzata dalla Conferenza dei Servizi tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze: "Le tendenze di medio lungo-periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato" (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Ultimi-doc/).

([6]) Il D.M. 29 novembre 2007 "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" prevede che l'evoluzione del reddito medio avvenga in relazione alla variazione della produttività media del lavoro a livello nazionale; tale previsione normativa non è applicabile nelle valutazioni che prevedono la proiezione di ogni singola posizione, può peraltro essere realizzato un controllo a posteriori sul tasso di incremento medio nel periodo di valutazione del reddito medio al fine di giustificare eventuali differenze sostanziali rispetto alla variazione della produttività media a livello nazionale.

([7]) Il D.M. 29 novembre 2007 "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" prevede che siano elaborate previsioni per un periodo di cinquanta anni.

([8]) Cfr per le valutazioni sulle gestioni pensionisitiche dei professionisti gli indicatori e gli schemi per la rappresentazione dei risultati indicati nel D.M. 29 novembre 2007 "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria".