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Linee guida per la verifica di congruità delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione vita in base ai principi contabili internazionali (IAS / IFRS)

Liability Adequacy Test

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Note: La seguente nota non comprende le linee guida per il "recoverability test" relativo ai "deferred transaction cost" e il test relativo agli "Onerous Service Contracts".


1. PREMESSA

  Il presente documento rappresenta una guida utilizzabile dagli attuari per la verifica della congruità delle riserve tecniche vita in conformità con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Per l'impostazione del presente documento sono state prese a riferimento le "Practice guidelines" elaborate dall'International Actuarial Association (IAA), opportunamente modificate per tener conto della specificità del mercato italiano e della nostra realtà attuariale.
In particolare sono state analizzate le linee guida del Liability Adequacy Test (di seguito LAT) dei seguenti principi contabili:
- IFRS4 Insurance Contracts: fornisce i principi fondamentali per la valutazione della congruità della riserva tecnica per tutti quei contratti classificati come assicurativi o di investimento con componente di partecipazione discrezionale agli utili (di seguito DPF) contabilizzata completamente nelle passività come componente di riserva tecnica;
- IAS37 Provision Contingent Liabilities and Contingents Assets: fornisce le linee guida per la valutazione della congruenza delle riserve tecniche nei casi in cui i test già effettuati dalla compagnia in applicazione della normativa locale preesistente alla introduzione dell'IFRS4 non soddisfino i requisiti minimi richiesti dalle linee guida degli IFRS4 sul LAT.

2. LINEE GUIDA

2.1 Introduzione


Il presente documento si propone di inquadrare l'ambito di applicazione del LAT, definire cioè il portafoglio di contratti oggetto di verifica, per poi approfondire i principi che devono essere seguiti nella valutazione della congruenza delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto da IFRS4 e da IAS37.
I suddetti principi riguardano:
- la frequenza e la rappresentatività del LAT;
- la finalità del LAT;
- la verifica del test stesso.
Il test del LAT richiede alla compagnia di verificare che le riserve nette, intese quali riserve di bilancio decurtate dei costi di acquisizione da differire e degli attivi immateriali, collegati ai contratti acquisiti mediante business combination, siano in grado di coprire gli impegni assunti nei confronti degli assicurati definiti dal valore attuale dei futuri flussi di cassa.
Nel seguito del documento tale valore attuale verrà chiamato "riserva realistica" e rappresenterà il termine di paragone da utilizzare per valutare la congruità delle riserve appostate a bilancio. Qualora la "riserva realistica" risulti maggiore delle riserve nette sottoposte al test di verifica si genera un deficit che dovrà essere imputato a conto economico.

2.2 Ambito di applicazione del LAT

Il LAT deve essere effettuato per i contratti classificati come assicurativi e per i contratti di investimento con DPF.

2.2.1 Contratti assicurativi

I riferimenti su come deve essere calcolato il LAT sono forniti nel paragrafo 15 dell' IFRS4 dove si stabilisce che la Compagnia deve valutare ed accertare che ad ogni data di bilancio le riserve tecniche siano adeguate.
Tale valutazione dovrà essere effettuata considerando tutti i futuri flussi di cassa generati dai contratti del portafoglio di polizze esaminato e utilizzando le migliori e più coerenti ipotesi applicabili dall'attuario.
Qualora tale verifica dimostri che le riserve nette, risultano inferiori alla "riserva realistica" il deficit di riserva risultante dovrà essere registrato nel conto economico.

2.2.2 Contratti di investimento con DPF

L'applicazione del LAT per i contratti di investimento con DPF dipende dalla modalità di contabilizzazione della componente del DPF stesso, ossia se tale componente viene considerata una passività o se risulta totalmente o in parte contabilizzata nel patrimonio netto.
- Il DPF è contabilizzato interamente come passività. Per questi contratti di investimento i requisiti richiesti per la verifica della congruenza delle riserve sono gli stessi previsti per i contratti classificati come assicurativi; si applica quanto prescritto dallo IFRS4, paragrafo 35, punto (a), in cui si stabilisce che il LAT è riferito all'intero contratto come previsto nei paragrafi 15-19 dell' IFRS4.
- Il DPF è contabilizzato in parte o interamente nel patrimonio netto. Per questi contratti di investimento si applica quanto prescritto dagli IFRS4, paragrafo 35, punto (b), in cui si stabilisce che le passività da contabilizzare per l'intero contratto non potranno essere inferiori all'ammontare degli elementi garantiti, valutati in maniera conforme alle linee guida dello IAS39. Non è chiaro se il requisito previsto dallo IAS39, secondo cui le passività contabilizzate non possono essere inferiori all'ammontare degli elementi garantiti, sia sostitutivo o integrativo rispetto ai requisiti minimi richiesti dal LAT.
La componente del DPF relativa ai contratti rivalutabili del nostro mercato assicurativo viene generalmente contabilizzata nelle passività; questo comporta che per i contratti d'investimento rivalutabili il LAT verrà applicato all'intero contratto come previsto nei paragrafi 15-19 dello IFRS4.

2.3 Riserva Tecnica Netta

Con il termine di "riserva tecnica netta" si indica l'ammontare di riserva, utilizzato nel calcolo del LAT, da confrontare con la "riserva realistica" determinata sulla base del valore attuale dei futuri flussi di cassa.
L' IFRS4 definisce la "riserva tecnica netta" come la differenza tra le riserve tecniche appostate a bilancio e i relativi costi d'acquisizione da differire oltre ad eventuali attivi immateriali che siano riconducibili alle riserve tecniche oggetto di valutazione (quali ad esempio quelli che nascono da acquisizione di portafogli, contabilizzati in applicazione del paragrafo 31 dell'IFRS4 "expanded presentation").
Una questione di notevole interesse è se la valutazione della congruità delle riserve debba essere effettuata considerando all'interno delle riserve nette anche la posta contabile delle "shadow liabilities".
L'IFRS4 non precisa se l'eventuale accantonamento a conto economico del deficit di riserva debba essere effettuato considerando o meno le "shadow liabilities" ma, al paragrafo 15 prescrive genericamente che la congruità sia verificata rispetto alle passività assicurative rilevate.
Da quanto riportato nell'IFRS4, paragrafo 30, "Shadow Accounting", si ritiene che la congruità delle riserve debba essere valutata considerando tra le riserve nette anche la componente di shadow liability di pertinenza degli assicurati registrata in bilancio. L'inclusione della shadow liability garantisce una maggiore coerenza finanziaria tra i valori a confronto date le prescrizioni relative al tasso di attualizzazione da utilizzarsi nel calcolo del LAT (vedi par 2.7). Qualora la compagnia registri in bilancio una quota di minusvalenze nette di pertinenza degli assicurati, tale componente dovrà essere portata in deduzione nel calcolo della riserva netta.

2.3.1 Shadow Liability

Per esclusive necessità di completezza si riportano alcuni cenni sulla tematica delle "shadow liability".
Le "shadow liabilities" sono riserve previste nell'ambito della disciplina dello shadow accounting che consente la separazione contabile dell'elemento di partecipazione agli utili di tipo discrezionale (paragrafo 34 comma b).
Tale possibilità è contemplata dallo IFRS4, paragrafo 30, secondo cui l'assicuratore può cambiare la sua politica contabile in modo che le plus/minusvalenze sugli attivi che risultano riconosciute, anche se non realizzate, determinano lo stesso effetto sulla misurazione delle passività assicurative che si sarebbe determinato se dette plus/minusvalenze fossero state realizzate.
Tali riserve presentano una natura tecnica differente rispetto alle altre riserve di bilancio in quanto correlate con il valore delle plus/minusvalenze latenti e vengono appostate per consentire una corretta rappresentazione a bilancio delle passività assicurative e del patrimonio netto.
A titolo esemplificativo se gli attivi sono classificati "Available for Sale" e conseguentemente al termine dell'esercizio il loro valore contabile viene allineato al valore di mercato viene registrata a stato patrimoniale, tra le riserve tecniche, shadow liabilities per l'importo di plus/minusvalenze latenti di pertinenza degli assicurati mentre a patrimonio netto sarà rilevata una contropartita per un importo pari alle plus/minusvalenze latenti per la quota parte dello shareholder.
Qualora invece, gli attivi sono classificati "Trading through Profit and Loss" si terrà conto dell'effetto delle plus/minusvalenze latenti contabilizzando delle shadow liabilities e transitando a conto economico.

2.4 Frequenza e rappresentatività del test

L' IFRS4 richiede che il LAT venga effettuato ad ogni "reporting date" ossia in sede di redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale. Il dettaglio e la precisione di calcolo del LAT devono consentire di esprimere un giudizio di congruità delle riserve accantonate in bilancio.
Qualora non si sia in presenza di un deficit di riserva tecnica non è necessario riportare nelle "disclosure" di bilancio informazioni di dettaglio sui risultati del test stesso.
La precisione e l'analiticità del test potrebbero teoricamente variare in funzione dell'entità del surplus di riserva tecnica netta rispetto alla riserva realistica (margine di congruenza). Nell'ipotesi in cui venga accertata e dimostrata l'esistenza di un ampio margine di congruenza si potrebbe anche ridurre il livello di precisione del test; se il margine risulta invece limitato è consigliabile prevedere un test articolato in maniera precisa e particolareggiata. In ogni caso i procedimenti adottati e le verifiche effettuate devono essere descritti in maniera esaustiva nella "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione" prevista dal provvedimento ISVAP n. 2460 in tema di verifica della congruità delle passività assicurative (vedi par. 2.11)

2.5 Requisiti minimi e finalità del test

L'IFRS4, paragrafo 16, specifica che se la compagnia effettua un test di congruità delle riserve che rispecchia determinati requisiti minimi allora non sono richieste ulteriori verifiche. I suddetti requisiti minimi richiesti sono elencati di seguito:
- il test deve considerare il valore corrente di tutti i futuri flussi attesi sul contratto, inclusi quelli relativi alle spese di gestione dei sinistri e quelli derivanti dalle garanzie e dalle opzioni implicite;
- qualora il test metta in evidenza che le riserve siano inadeguate l'intero deficit verrà imputato a conto economico.
Dall'analisi dell'IFRS4 emergono alcuni fondamentali aspetti:
- valore corrente: questo termine sta ad indicare che la valutazione deve essere effettuata utilizzando ipotesi aggiornate. L' IFRS4 non specifica se le ipotesi da adottare necessitino di aggiustamenti per il rischio e l'incertezza; sembra quindi sostenibile che i requisiti minimi richiesti dall'IFRS 4, per i test già richiesti dalla normativa local gaap, risultino soddisfatti utilizzando ipotesi aggiornate prive di aggiustamento per il rischio e l'incertezza;
- futuri flussi di cassa: è preferibile utilizzare, quale periodo di proiezione, l'intera durata contrattuale; per i contratti caso vita, quindi, i flussi dovrebbero essere proiettati fino a scadenza del contratto. Per quei contratti senza scadenza prefissata, quali, ad esempio, quelli a vita intera a premio unico a tasso 0%, per cui è stimabile una durata massima effettiva è possibile adottare tale durata come periodo di proiezione. Nella valutazione dei futuri flussi di cassa vanno considerati anche gli introiti relativi ai futuri incassi di premi per tariffe a premio annuo o a premio ricorrente. Il riferimento alle spese di gestione dei sinistri implica che almeno i costi diretti devono essere considerati e possibilmente anche tutte le spese amministrative comprese quelle di liquidazione del sinistro;
- flussi di cassa relativi alle opzioni implicite e alle garanzie: le linee guida dell'IFRS4 non precisano quali opzioni implicite e garanzie dovrebbero essere considerate ma impongono chiaramente che la valutazione delle stesse non deve essere trascurata in un processo di verifica di congruità delle riserva.
Il calcolo delle opzioni implicite e delle garanzie può avvenire attraverso:
- la stima dei futuri flussi di cassa per opzioni implicite e garanzie, siano esse "in the money" che "out of the money";
- la stima dei flussi di cassa delle opzioni implicite e garanzie estendendo il periodo di proiezione in maniera tale da cogliere tutti i flussi generati da tali opzioni e garanzie;
- una misurazione stocastica del costo delle opzioni implicite e delle garanzie.

2.6 Approccio metodologico da seguire se il LAT non soddisfa i requisiti minimi richiesti dagli IFRS 4

Nell'ipotesi in cui lo strumento di valutazione della congruenza delle riserva non soddisfi interamente i requisiti minimi richiesti dal LAT, l'IFRS4 (paragrafo 17 sezione (b)) precisa che la compagnia dovrà valutare l'adeguatezza delle riserve tecniche seguendo i criteri previsti dallo IAS37 in materia di Provision, Contingent Liabilities and Contingent Asset.
La legislazione italiana prevede diversi tipi di analisi sulla valutazione della congruenza della riserva in relazione ai futuri flussi di cassa. Tali analisi, in relazione al tipo di flusso e al tipo di rischio sottostante, permettono di valutare in maniera distinta la congruenza delle riserve in relazione a:
- rischio demografico;
- rischio finanziario;
- rischio economico.
Dall'analisi dei test di congruità previsti dalla legislazione italiana sembra però emergere che nessuno di essi sia in grado di soddisfare il complesso dei requisiti minimi richiesti per il calcolo del LAT.
In tali condizioni la congruenza delle riserve dovrà essere accertata sulla base di un test elaborato in linea con i contenuti previsti dallo IAS37.

2.7 Contenuti dello IAS37

Lo IAS37, paragrafo 36, stabilisce che l'importo di riserva, valutato ad ogni reporting date, sarà calcolato come la migliore stima ("best estimate") della somma necessaria per estinguere gli oneri futuri della compagnia. Il paragrafo successivo definisce il concetto di "best estimate" come l'importo che si sarebbe disposti a pagare per l'estinzione degli oneri futuri o per trasferirli a una terza parte.
Il paragrafo 38 dello IAS37 definisce il concetto di "best estimate" come la stima delle riserve tecniche effettuata dal management della compagnia, integrata da valutazioni riguardanti casi simili e, in talune circostanze, messa a confronto con valutazioni effettuate da esperti indipendenti.
Inoltre, se la valutazione delle riserve tecniche riguarda entità incerte composte da vari elementi (ad esempio si consideri la valutazione degli impegni generati da un contratto assicurativo o da un contratto di investimento con DPF), la riserva deve essere uguale al valore attuale calcolato come media pesata di tutte le possibili entità incerte presenti nella valutazione. Si precisa infine ai paragrafi 37, 39 e 41 dello IAS37 che la valutazione delle riserve tecniche deve essere "ante imposte".
Lo IAS 37 sembra pertanto supportare un modello basato sulla valutazione dei futuri flussi di cassa, possibilmente multi-scenario e in grado di riflettere i possibili risultati delle entità aleatorie.
Infine, sebbene lo IAS37 ribadisca più volte il concetto di valutare flussi di spesa, appare ragionevole che nel modello dei flussi di cassa vengano considerati anche gli incassi dei premi nel caso di contratti con tariffe a premio annuo e ricorrente, in accordo con le linee guida dello IFRS4 sul LAT.

Rischio e incertezza
Lo IAS37 richiama il concetto di rischio e incertezza stabilendo che il valore delle riserve realistiche deve essere calcolato considerando tali fattori nelle valutazioni dei flussi di cassa, senza però sovrastimare le riserve stesse.
Dal contenuto dello IAS37, paragrafi 42 e 43, emergono i seguenti aspetti:
- considerare il rischio e l'incertezza: è evidente che fattori quali il rischio e l'incertezza, che caratterizzano in maniera evidente la maggior parte delle entità oggetto di valutazione, devono essere accuratamente tenuti in considerazione nel processo di valutazione delle ipotesi al fine di effettuare la migliore stima possibile delle riserve;
- evitare una sovrastima della riserva: l'aggiustamento per il rischio e l'incertezza comporterà inevitabilmente un aumento dell'importo della riserva ma è necessario evitare che tale aumento ne comporti una sovrastima. Lo IAS37, pertanto, invita espressamente le Compagnie ad utilizzare attenzione e cautela nel processo di aggiustamento delle ipotesi per il rischio e l'incertezza.

Fattore di sconto e ipotesi di rivalutazione delle prestazioni
Lo IAS37, paragrafi 45-47, tratta la tematica del fattore di sconto da utilizzare nel processo di attualizzazione dei flussi di cassa. Il "pre-tax discount rate" viene definito come il tasso di sconto, al netto dell'effetto della tassazione, utilizzato per valutare il "time value" del denaro sulla base delle attuali condizioni di mercato.
Tale fattore di sconto non dovrebbe però riflettere i rischi già incorporati nella valutazione dei flussi di cassa.
Nel paragrafo 19 dell' IFRS4 viene inoltre specificato che le riserve valutate secondo i contenuti dello IAS37 rifletteranno i margini di interesse se e solo se le riserve nette da confrontare rispecchieranno anch'esse tali margini.
Per i prodotti rivalutabili del nostro mercato vita al fine di calcolare le riserve realistiche, è necessario decidere l'ipotesi di adeguamento delle prestazioni e il relativo fattore di sconto.
Lo IFRS4 e lo IAS37 non trattano in maniera approfondita tale aspetto ma offrono delle indicazioni da interpretare.
In tema di ipotesi di tasso di sconto, una soluzione praticabile è quella di fare riferimento ad una curva rappresentativa del tasso di interesse risk free utilizzato dal mercato per valutare il time value del denaro qualora lo stesso sia significativo.
Nella scelta dell'ipotesi di rivalutazione delle prestazioni, un aspetto da tenere in debita considerazione è rappresentato dal vincolo dettato dallo IAS37 (paragrafi 51 e 52) in tema di smobilizzo degli attivi "expected disposal of asset" secondo cui non è possibile considerare nella valutazione delle passività gli effetti degli utili derivanti dallo smobilizzo atteso dei propri attivi. Di seguito si riportano alcune soluzioni proposte per adeguare le prestazioni nel rispetto del vincolo dettato dallo IAS 37 e basate sul criterio dell'oggettività.
1. Rivalutazione delle prestazioni al tasso minimo garantito. Tale approccio consente di stimare il minimo valore di riserva che la compagnia deve accantonare per far fronte alle prestazioni minime garantite all'assicurato. Ha il pregio di essere un approccio semplice ed oggettivo che in talune circostanze garantisce che le riserve nette appostate a bilancio siano congrue. In particolare nell'ipotesi che per qualsiasi linea di garanzia non vi sia deficit di riserva si può concludere che le riserve sono sufficienti a garantire gli impegni dell'assicurato; per contro, in presenza di deficit di riserva su livelli di rendimenti garantiti alti la compensazione con i livelli di rendimenti garantiti bassi potrebbe portare ad errate conclusioni di congruità (vedi par 2.10). La scelta di tale approccio comporta lo svantaggio di non tener conto delle condizioni di mercato e dei presunti tassi a cui le prestazioni in futuro si adegueranno.
2. Rivalutazione delle prestazioni ad una curva risk free. Tale approccio consente di adeguare le prestazioni in ragione del tasso più alto definito tra la misura di rendimento annuo garantito e il rendimento ottenuto applicando la misura di retrocessione o la percentuale di minimo trattenuto alla curva dei tassi risk free riconosciuta sul mercato. E' un metodo oggettivo e coerente con i tassi di mercato che, tuttavia, non tiene conto degli attivi detenuti dalla compagnia. In questo scenario l'ipotesi di compensazioni tra linee di garanzie appare plausibile in quanto si evita una sottostima delle prestazioni per tariffe con rendimenti garantiti bassi in quanto l'ipotesi finanziaria di rivalutazione delle prestazioni viene definita a partire dalla curva dei tassi risk free. Rimangono comunque dei gradi di libertà nella scelta del tasso da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni.
3. Rivalutazione delle prestazioni sulla base di un vettore di tassi stimato facendo ricorso alla tecnica del "cash flow matching". Secondo tale approccio le prestazioni sono rivalutate in funzione dei rendimenti stimati con la tecnica del "cash flow matching" ovvero si determinano i rendimenti di un portafoglio sintetico in grado di replicare i profili di riserva sulla base dei valori di mercato della curva risk free con uno spread tale che il valore del portafoglio replicante sia pari al valore del portafoglio titoli realmente detenuto dalla compagnia .
E' un approccio oggettivo che per costruzione ammette compensazioni per linee di garanzia all'interno della gestione speciale.
4. Rivalutazione delle prestazioni sulla base di un vettore di tassi best estimate definito in una lettura di sostanza economica. Tale approccio consente di adeguare le prestazioni in ragione del tasso più alto definito tra la misura di rendimento annuo garantito e il rendimento ottenuto applicando la misura di retrocessione o la percentuale di minimo trattenuto alla curva di tassi best estimate. Il vettore di rendimenti best estimate dovrà essere definito sulla base dei rendimenti degli attivi sottostanti alle riserve, stimati attraverso una procedura aziendale consolidata che consenta di garantire una valutazione oggettiva di tali rendimenti.
In questo scenario, come per il precedente, non sembrano sussistere problemi nell' effettuare compensazioni tra linee di garanzie in quanto l'adeguamento delle prestazioni sarà calcolato a partire dalla curva di rendimenti best estimate.

2.8 Considerazioni aggiuntive sullo IAS37

Eventi futuri

Lo IAS37, paragrafo 48, precisa che nel calcolo delle riserva ai fini del LAT è necessario considerare gli eventi futuri solo nel caso in cui vi sia obiettiva evidenza che tali eventi si verificheranno.
Nel processo di valutazione dei flussi di cassa eventi futuri quali riduzioni di spese, miglioramento dei trend di mortalità e altre operazioni o fattori comportamentali, che possono influenzare i futuri flussi di cassa devono essere, quindi, considerati solo se vi è oggettiva evidenza che gli stessi potranno verificarsi.

Rimborsi
Lo IAS37 precisa che, nel caso in cui il pagamento di un'obbligazione venga rimborsato da terze parti, la valutazione di tale obbligazione non sarà influenzata dai rimborsi effettuati da terze parti ma piuttosto tali rimborsi saranno rilevati con una voce nell'attivo.
Inoltre nel processo di valutazione la componente delle spese sarà considerata al netto di quelle spese sostenute per i rimborsi.
In ambito assicurativo la riassicurazione può essere considerata alla stregua di un rimborso.

2.9 La riassicurazione nel LAT

Per quanto riguarda la tematica relativa alla riassicurazione si deduce che la congruenza della riserva debba essere valutata senza tener conto degli effetti generati dalla riassicurazione.
Se il test del LAT è effettuato in accordo con i contenuti dello IAS37, la questione viene risolta facendo riferimento alle linee guida dell' IFRS4, paragrafo 17, sezione (a ii), in cui si chiarisce che le relative poste degli attivi generati dalla riassicurazione non saranno considerate in quanto contabilizzate separatamente.
Anche nel caso in cui la compagnia non applichi lo IAS37, si ritiene che, sebbene non espressamente stabilito, il test del LAT debba essere calcolato al lordo della riassicurazione.
Inoltre nell'ipotesi di contabilizzare un deficit di riserva al netto degli effetti della riassicurazione potrebbero sorgere problemi di trasparenza in termini di esposizione in bilancio in quanto si potrebbe oscurare l'esistenza di un rischio di credito a cui la compagnia è esposta.
L' IFRS4, paragrafo 14, sezione (d) , stabilisce che la compagnia non può:
- effettuare compensazioni tra poste di attivo generate dalla riassicurazione e le relative poste delle riserve generate dal business assicurativo. Di conseguenza, nell'ipotesi di una prassi contabile che valuta la congruenza delle riserve considerando gli effetti della riassicurazione, sarebbe necessario, in presenza di un deficit netto di riserva, cambiare la prassi contabile al fine di rilevare il deficit di riserva nelle passività assicurative e riflettere separatamente l'effetto sugli attivi generati dalla riassicurazione;
- effettuare compensazioni tra poste di conto economico, ricavi e spese, generate dalla riassicurazione e le corrispondenti poste generate dal business assicurativo diretto.
L'IFRS4, paragrafo 16, stabilisce che, nel caso in cui la compagnia preveda un test di congruità delle riserve che rispecchi determinati requisiti minimi, non sono richieste ulteriori verifiche tecniche.
Questo principio non sembra autorizzare un test al netto della riassicurazione in quanto si riferisce alla natura del test e non all'ammontare che deve essere testato.
Inoltre, dato che la contabilizzazione delle poste generate dalla riassicurazione è separata dalla contabilizzazione delle passività assicurative è appropriato ritenere che il test non consideri la riassicurazione e il suo relativo costo.

2.10 Aggregazioni

L' IFRS4, paragrafo 18, precisa il livello di aggregazione da utilizzare per la valutazione della congruità delle riserve.
Se per la congruenza delle riserve si utilizza un test già esistente, che rispecchia i requisiti minimi richiesti dall'IFRS 4, paragrafo 16, il livello di aggregazione sarà stabilito sulla base della pratica contabile usata per quel test.
Se il valore dei futuri flussi di cassa viene calcolato sulla base dei contenuti dello IAS 37 la verifica va condotta ad un livello di portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e gestiti in modo unitario.
Per quanto riguarda i prodotti rivalutabili del nostro mercato la scelta del livello di aggregazione dipenderà dalle ipotesi finanziarie adottate per rivalutare le prestazioni e scontare i cash flow e dalla valutazione dell'omogeneità delle gestioni speciali.
La possibilità di effettuare aggregazioni per linee di garanzia dovrà tener conto delle ipotesi finanziarie di rivalutazione e sconto utilizzate per il calcolo dei cash flows come trattato in dettaglio al paragrafo 2.7. Infatti se le prestazioni fossero valutate al tasso di interesse minimo garantito, aggregazioni per linee di garanzia potrebbero portare a indebite compensazioni dato che i margini presenti su gestioni speciali con rendimenti garantiti bassi non sempre sarebbero in grado di compensare deficit di riserva su rendimenti garantiti più alti.
Ad esempio, se si considerano due linee di garanzia, una al 2% e una al 4.5%, e si ipotizza che il rendimento della gestione separata da riconoscere agli assicurati si attesti attorno al 4%, la compensazione tra queste due linee di garanzia, in un' ottica di rivalutazione delle prestazioni al minimo garantito, non sarebbe coerente.
La riserva realistica della linea di garanzia al 2%, infatti, sarebbe sottostimata e si avrebbe una sovrastima del margine di riserva utilizzato per compensare il deficit generato dalla linea di garanzia al 4.5%.
Nell'ipotesi che le prestazioni si adeguino in ragione di una curva risk free o sulla base di un vettore di tassi best estimate il problema di cui sopra non sussisterebbe e pertanto aggregazioni per linee di garanzie sarebbero coerenti.

2.11 Contabilizzazione del deficit di riserva

Il deficit di riserva è solitamente contabilizzato attraverso un incremento di riserva o un decremento del relativo attivo immateriale, per un importo pari all'intero deficit. L'IFRS4, sezione BC 104, non specifica quali poste di bilancio debbano essere rettificate.
L'iniziale deficit di riserva sarà contabilizzato, nella sua totalità, nel conto economico nel periodo in cui viene rilevato e non sarà possibile differirlo nei periodi successivi.
E' ragionevole pensare che quando il test indica che il deficit si è incrementato, tale incremento sia contabilizzato in conto economico.
Malgrado l'IFRS4 stabilisca che il deficit di riserva deve essere contabilizzato in conto economico, nel caso in cui si rilevi una carenza di riserva originata, ad esempio, dal cambio del fattore di sconto, generato da una contabilizzazione in patrimonio netto delle plusvalenze latenti, tale carenza potrà essere contabilizzata in patrimonio netto coerentemente al principio proposto in tema di "Shadow Accounting" nell' IFRS4, paragrafo 30.

2.12 Disclosure

L'IFRS4, paragrafi 36 e 37, e, dove applicabile, lo IAS 32 al paragrafo 51, prevedono che la compagnia d'assicurazione dia "disclosure" circa l'approccio metodologico utilizzato per la verifica delle congruità delle riserve.
In particolare possibili tematiche da sviluppare nelle "disclosure" possono essere rappresentate da:
- descrizione dell'approccio metodologico del LAT utilizzato per verificare la congruità delle riserve, approfondendo aspetti quali la frequenza e la natura del test;
- flussi di cassa considerati;
- metodi di valutazione e ipotesi adottate;
- fattore di sconto utilizzato;
- livello di aggregazione praticato.
In tema di disclosure l'organo di vigilanza, con provvedimento n. 2460, ha imposto l'obbligo alle compagnie di assicurazione di redigere una relazione sulle poste del bilancio consolidato in cui è previsto, separatamente per la gestione vita e danni, uno schema di specifiche informative in tema di verifica di congruità delle riserve.